Foggia, 14 luglio 2020. “Si segnala che il Collegio dei revisori, nelle conclusioni, ha manifestato preoccupazione per il ricorso all’anticipazione di tesoreria (si rileva infatti che, mentre nel 2017 il comune non ha fatto ricorso all’anticipazione, e nel 2018 i giorni di utilizzo dell’anticipazione sono stati 11, nel 2019 questi sono aumentati a 49), anche a causa della ridotta capacità di riscossione in conto competenza. Tempi di pagamento dei debiti: Si è verificato altresì un miglioramento nei tempi medi di pagamento, ridottisi fino a 34,5 gg. nel 2019, dagli 86,43 gg. del 2017 (66,96 gg era invece il dato relativo al 2018)”
E’ quanto riportato in una recente sentenza della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, relativamente al “Monitoraggio sullo stato di attuazione, al secondo semestre 2019, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 quater, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000”, del Comune di Foggia.
DELIBERAZIONE. Sullo stato di attuazione al secondo semestre 2019 del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Foggia ai sensi dell’art. 243 quater, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000;
udito il relatore, referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 2 luglio 2020, convocata con ordinanza n. 44/2020 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto ex D.P.C.M. 8 marzo 2020 e art. 85 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.
FATTO
Con la deliberazione n. 183/PRSP/2014 questa Sezione regionale di controllo per la Puglia ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal comune di Foggia con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 19.02.2013 (modificata dalla successiva deliberazione consiliare n. 165 del 16.07.2013). Il piano era destinato inizialmente a ripianare uno squilibrio di bilancio pari a € 121.962.926,59, così articolato:
· € 34.538.081,33 per disavanzo di amministrazione 2012;
· € 33.086.873,00 per debiti fuori bilancio;
· € 32.700.000,00 per passività da contenzioso;
· € 18.720.008,46 per passività di parte corrente;
· € 2.917.963,80 per il ripiano delle prime 9 rate di ammortamento del mutuo (dal 2014 al 2022, € 324.218,20 all’anno) per il finanziamento di passività pregresse di parte capitale (per impianto di biostabilizzazione).
Con la medesima deliberazione, in base all’art. 243-quater, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., questa Sezione regionale di controllo chiedeva all’Organo di revisione dell’ente di trasmettere, entro il termine di 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.
Con la deliberazione n. 181/PRSP/2015, nell’effettuare il primo monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano, si è:
· considerato il periodo fino al termine dell’esercizio finanziario 2014 (in assenza di rendiconto approvato, sono stati valutati i dati del c.d. preconsuntivo);
· tenuto conto della rimodulazione del ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione 2013 accertato nel 2014; in dettaglio, a seguito dell’intervenuta cancellazione di residui attivi da alienazioni immobiliari per € 11.832.468,16 in occasione dell’approvazione del rendiconto 2013 (deliberazione del Consiglio comunale n. 192 dell’1.09.2014), lo squilibrio effettivo complessivo da ripianare è aumentato da € 121.962.926,59 ad € 133.795.394,75, a causa dell’intervenuto aumento del disavanzo di amministrazione da ripianare (da € 30.084.273,20 ad € 41.916.741,36); ciò ha comportato una rimodulazione del piano di riduzione del solo disavanzo di amministrazione, mediante incremento (€ 1.406.367,57) della quota annua destinata al ripiano per gli anni 2015-2022.
Con tale deliberazione questa Sezione regionale di controllo, dopo aver evidenziato il parziale conseguimento degli obiettivi, ha accertato «il non grave e non reiterato rispetto degli obiettivi del piano», essendosi registrata un’insufficiente riduzione della passività complessiva nonostante il ripiano del maggiore disavanzo emerso in occasione dell’approvazione del rendiconto 2013 fosse stato previsto a partire dal 2015. Peraltro, nel frattempo la massa passiva che grava sull’ente è aumentata in modo sensibile, a seguito del riaccertamento straordinario effettuato nel 2015 in relazione alla nuova normativa sull’armonizzazione contabile (maggiore disavanzo di amministrazione complessivo da ripianare in 30 anni di € 31.489.812,19).
Il secondo monitoraggio, sul primo semestre 2015, effettuato con deliberazione n. 68/PRSP/2016, ha anch’esso rilevato il mancato raggiungimento di alcuni importanti obiettivi intermedi (riduzione dei debiti fuori bilancio, delle passività pregresse correnti e del contenzioso). La situazione finanziaria del comune di Foggia è risultata, inoltre, appesantita dall’ingente contenzioso con la partecipata Amica S.p.A. nonché dalla persistente presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, di fatture pregresse da pagare e di insufficienti entrate correnti. Il mancato rispetto degli obiettivi non è stato, comunque, giudicato grave e, quindi, rilevante ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7 del TUEL.
Il terzo monitoraggio, riferito al secondo semestre 2015 ed effettuato con la deliberazione n. 163/PRSP/2016, ha accertato per la terza volta consecutiva il mancato rispetto parziale degli obiettivi intermedi, evidenziando: i) una riduzione della massa passiva da ripianare (notevolmente incrementata per effetto dell’ulteriore disavanzo, prima menzionato, emerso dopo il riaccertamento straordinario) inferiore a quella programmata, con un divario negativo comunque più contenuto di quello precedentemente registrato; ii) la mancata riduzione delle spese per trasferimenti e una riduzione della spesa per prestazione di servizi inferiore a quella dovuta (art. 243-bis, comma 9, del TUEL); iii) il conseguimento di entrate correnti in misura inferiore al previsto (principalmente a causa dei risultati scarsi relativi alle entrate tributarie), peraltro compensato dalla riduzione della spesa corrente; iv) la presenza di numerose proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio pendenti; v) l’esistenza di varie ingenti partite debitorie da tempo esigibili (ad esempio, per fornitura di energia elettrica) in misura superiore a quella prevista; vi) la presenza di contenziosi pendenti di valore superiore a quello previsto; vii) la mancata riduzione della spesa per gli organi istituzionali. In linea con il precedente monitoraggio, il mancato conseguimento degli obiettivi non è stato considerato rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 243-quater, comma 7, del TUEL.
Con il quarto monitoraggio sul primo semestre 2016 (deliberazione n. 47/PRSP/2017) è stato accertato sia il mancato rispetto di alcuni obiettivi intermedi sia, complessivamente, la presenza di gravi criticità e di una situazione di incertezza e confusione contabile. In particolare, sono state segnalate l’imponente massa debitoria, superiore a quella prevista, e la progressiva erosione delle disponibilità liquide, affiancata da una progressiva e ingente riduzione delle entrate tributarie riscosse. In relazione a ciò la Sezione ha: i) dichiarato che l’omesso recupero del divario maturato rispetto agli obiettivi previsti e il mancato superamento delle criticità rilevate avrebbero potuto determinare l’accertamento di un grave mancato rispetto degli obiettivi del piano; ii) prescritto l’adozione di ogni misura correttiva idonea a superare le criticità rilevate.
Con deliberazione n. 15/2018/PRSP è stato effettuato il quinto monitoraggio (secondo semestre 2016), con cui, nonostante la persistenza di una situazione finanziaria più grave di quella accertata all’avvio della procedura e l’accertamento del mancato rispetto di alcuni obiettivi intermedi, il comune è apparso in grado di conseguire un riequilibrio finanziario (in tal senso si era espresso l’organo di revisione nella relazione ex art. 243-quater TUEL) per effetto delle numerose agevolazioni previste dalla legislazione vigente. In linea con i precedenti monitoraggi, è stato sottolineato il carattere necessario, ai fini del recupero, dell’adozione di «tempestive, adeguate, effettive ed efficaci misure correttive quali, ad esempio, l’incremento delle entrate correnti e una migliore riscossione». Di fondamentale importanza è stata ritenuta anche «la riduzione delle spese correnti, la valorizzazione del patrimonio e il pronto finanziamento e/o pagamento dei debiti, ivi compresi i debiti fuori bilancio».
Con note del 15.01.2018 (prot. della Sezione n. 115/2018), 29.10.2018 (registrata al prot. n. 4414/2018), e 21.12.2018 (acquisita al prot. n. 4882/2018) sono pervenute le relazioni dell’organo di revisione sullo stato di attuazione del piano relative al primo semestre 2017 (sesto monitoraggio), al secondo semestre 2017 (settimo monitoraggio), ed al primo semestre 2018 (ottavo monitoraggio).
Nelle conclusioni relative al primo semestre 2017 (sesto monitoraggio), il Collegio dei revisori aveva rilevato, pur a fronte di una riduzione delle spese per il personale e per gli organi politici ed istituzionali (la spesa per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti, anche se ridotta nel triennio di vigenza del piano, non risultava ancora allineata ai relativi obiettivi), una scarsa capacità nella riscossione delle entrate comunali sia in conto competenza sia in conto residui, con conseguente contrazione delle disponibilità liquide; tale criticità si era riflessa sul peggioramento dei tempi medi di pagamento (dai 35,5 giorni del 2015 ai 60,73 del 2016, fino ai 74,85 al 30 settembre 2017). Le problematiche relative alla riscossione delle entrate, riconducibili anche al contenzioso con l’ex concessionario Aipa/Mazal, avevano contribuito al peggioramento della situazione. Per il 2017 l’ente aveva richiesto al tesoriere Unicredit S.p.A. un’anticipazione di cassa (con deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 18.11.2016) per € 38.688.781,48, pari a 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio (anno finanziario 2015), afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata in conto competenza. Tale anticipazione, nel 2017, non risulta utilizzata. I revisori si erano dunque riservati di verificare la capacità dell’ente di far fronte al piano in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017, allorquando i dati da confrontare sarebbero stati omogenei e riferiti all’intero esercizio. L’organo di revisione aveva inoltre manifestato l’intenzione di: i) eseguire controlli più approfonditi riguardo a tutte le tipologie di debiti che costituiscono la massa passiva complessiva, posto che vi era «il sospetto che i debiti previsti nel piano pluriennale di riequilibrio vengano incrementati dei nuovi debiti ed i pagamenti portati a deconto dell’intera massa debitoria», con conseguente impossibilità di «determinare con precisione la porzione di pagamenti imputabile ai debiti di Piano, né si ha contezza dei nuovi debiti»; ii) proporre all’ente l’istituzione, nel bilancio 2018-2020, di specifici capitoli di spesa per ogni tipologia di passività oggetto del piano, al fine di rendere più efficace il controllo sull’effettiva capacità di rispettare il piano medesimo. Sempre in occasione del sesto monitoraggio, si segnala che sono state lamentate, da parte dei revisori (pag. 3 della relazione acquisita al prot. della Sezione n. 115/2018): i) la necessità di differire il termine di presentazione della relazione a causa di «difficoltà riscontrate ancora una volta nell’acquisizione dagli Uffici comunali dei documenti e delle informazioni utili ed imprescindibili ai fini dell’analisi dello stato di attuazione del piano pluriennale di riequilibrio e del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal Piano medesimo»; ii) l’assenza di riscontri sia alle richieste di informazioni relative alle iniziative legali intraprese per l’incasso del corrispettivo relativo alle vendite di terreni effettuate nel 2015, sia alla richiesta di documentazione relativa al contenzioso con la Foggia Immobiliare Srl, avente ad oggetto la locazione finanziaria dell’immobile sito in via Gramsci n. 15/17, sede degli uffici comunali.
In occasione del settimo monitoraggio (secondo semestre 2017), l’organo di revisione aveva riferito della necessità, ancora una volta, di differire il termine di presentazione della relazione a causa delle difficoltà nell’acquisizione dagli uffici comunali dei documenti e delle informazioni utili, spesso peraltro forniti in modo incoerente ed incongruente. In proposito il Collegio aveva segnalato che, dopo l’ultimo sollecito del 15 ottobre 2018, l’ente aveva «fornito parzialmente per le vie brevi gli ultimi dati contabili a suo tempo richiesti e si è reso necessario tenere due ulteriori sessioni presso gli uffici dei Servizi Finanziari per verificarne l’attendibilità. I dati relativi ai debiti fuori bilancio sono stati consegnati il 26 ottobre u.s. alle ore 14,45. A tutt’oggi, sono comunque rimaste prive di riscontro sia le richieste di informazioni relative alle iniziative legali intraprese per l’incasso del corrispettivo in tutto o in parte impagato, relativo alle vendite dei terreni effettuate nel 2015, sia la richiesta della documentazione relativa all’ingente contenzioso insorto con la società Foggia Immobiliare S.r.l., avente ad oggetto la locazione finanziaria dell’immobile sito in Foggia alla via Gramsci n. 15/17, sede degli uffici comunali». Il Collegio dei revisori aveva evidenziato ancora una volta una certa «confusione contabile» e la «grave inefficienza strutturale degli uffici (non solo dei Servizi finanziari), privi di un efficace coordinamento e, pertanto, non idonei a dare concreta attuazione al Piano Pluriennale di Riequilibrio».
Nelle conclusioni era stato sottolineato che, a fronte di un peggioramento della situazione di cassa rispetto agli esercizi 2015 e 2016 (le disponibilità liquide sono passate da € 46.287.472,26 al 31.12.2016 a € 45.159.322,45 al 31.12.2017), si era registrato, a consuntivo 2017, un miglioramento della capacità di riduzione della massa passiva e della capacità di riscossione delle entrate in conto competenza e in conto residui; i tempi medi di pagamento erano aumentati (era stato evidenziato il peggioramento – 86,43 giorni – rispetto ai 74,85 giorni al 30 settembre 2017 registrati all’epoca del sesto monitoraggio). Era pure stata confermata la capacità dell’ente di estinguere debiti fuori bilancio per un importo superiore a quello previsto dal piano. Tale circostanza rischiava, peraltro, di rivelarsi un segnale negativo per il definitivo riequilibrio dell’ente laddove si fosse trattato di partite debitorie nuove e, quindi, aggiuntive e/o sostitutive rispetto a quelle considerate nel piano. Le passività pregresse correnti e in conto capitale erano rimaste immutate. Permaneva, però, l’alea dei giudizi pendenti con la curatela fallimentare della partecipata Amica S.p.A., la mancata definizione delle procedure transattive nel settore lavori pubblici (solo una transazione risultava perfezionata nel 2015), nonché l’esigua riduzione del debito verso la società Hera Comm Srl (fornitrice del servizio elettrico). Inoltre, non era stato possibile verificare l’evoluzione dei debiti per contratti di locazione, in quanto il prospetto prodotto sembrava contenere debiti insorti successivamente all’approvazione del piano ed i relativi dati, richiesti più volte dai revisori, non erano stati forniti. Era stata confermata la riduzione delle spese per il personale e per gli organi politici ed istituzionali. Riguardo la spesa per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti, nonostante la stessa si fosse ridotta, non era stato possibile verificare il rispetto del piano poiché l’ente non aveva fornito il dettaglio degli obiettivi da raggiungere. Il Collegio dei revisori non aveva tuttavia rilevato la sussistenza degli estremi di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano, riservandosi ulteriori valutazioni in sede di monitoraggio al primo semestre del 2018.
Nelle conclusioni sull’ottavo monitoraggio (primo semestre 2018), il Collegio dei revisori si era riservato di verificare la capacità dell’ente di far fronte al piano in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018 (nono monitoraggio), allorquando i dati da confrontare sarebbero stati omogenei e completi, in quanto riferiti all’intero esercizio, manifestando l’intenzione di: i) eseguire controlli più approfonditi riguardo a tutte le tipologie di debiti che costituiscono la massa passiva complessiva, in quanto permaneva ancora il sospetto «che i debiti previsti nel piano pluriennale di riequilibrio vengano incrementati dei nuovi debiti ed i pagamenti portati a deconto dell’intera massa debitoria», con conseguente impossibilità di determinare con precisione la quota di pagamenti imputabile ai debiti di piano e di avere contezza dei nuovi debiti; ii) proporre all’ente l’istituzione, nel bilancio 2019-2021, di specifici capitoli di spesa per ogni tipologia di passività oggetto del piano, al fine di rendere più efficace il controllo sull’effettiva capacità di rispettare il piano medesimo. L’organo di revisione aveva inoltre, anche per il primo semestre 2018, segnalato una scarsa capacità di riscossione delle entrate comunali sia in conto competenza che in conto residui ed una significativa contrazione delle disponibilità liquide, passate da € 49.226.566,79 al 1° gennaio 2018 a € 27.952.751,41 al 30 giugno 2018. Tale situazione, unitamente alla scarsa velocità di riscossione delle entrate comunali, si era riflessa negativamente sui tempi medi di pagamento che erano «ulteriormente peggiorati passando dai 35,50 gg. del 2015, ai 60,73 gg. del 2016 fino ai 81,81 gg. al 30 giugno 2018».
La Sezione, tuttavia, non si è alcun modo espressa in ordine ai predetti monitoraggi in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 2-quater del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito nella legge n. 108/2018 secondo il quale «Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell’articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell’articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all’esito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l’obbligo dell’Organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato». Per effetto della predetta normativa, e non essendo pervenute le previste relazioni del Collegio dei revisori in ordine alla verifica degli obiettivi intermedi al 31 dicembre 2018 ed al 30 giugno 2019, questa Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 78/PRSP/2019, depositata il 26 luglio 2019, aveva fissato il termine del 30 agosto 2019 per il deposito delle predette relazioni semestrali.
La relazione dell’organo di revisione sullo stato di attuazione del piano relativa al secondo semestre 2018 (nono monitoraggio) è poi pervenuta con nota dell’8.08.2019 (acquisita al prot. della Sezione n. 3269/2019). Con essa, sono stati resi noti: i) un miglioramento della capacità di riduzione della massa passiva (in particolare, alla pag. 7 della detta relazione si evidenziava un miglioramento del disavanzo rispetto a quanto previsto in piano); ii) l’aumento delle disponibilità liquide e del fondo di cassa nel 2018 (le disponibilità liquide erano aumentate di € 6.055.763,27 rispetto al fondo cassa al 1° gennaio 2018); iii) un conseguente miglioramento nei tempi medi di pagamento, ridottisi fino a 66,96 gg. nel 2018, dagli 86,43 gg. nel 2017 (cfr. pag. 23 della relazione in esame); iv) una riduzione dei debiti relativi alle locazioni passive, grazie a determinazioni volte al contenimento del numero dei contratti di locazione (cfr. pag. 44 della relazione); v) la capacità di estinguere debiti fuori bilancio per un importo superiore a quello previsto dal piano di riequilibrio (si osservava, tuttavia, a pag. 7 e 9 della relazione, che l’ingente mole di passività potenziali e di debiti non ancora quantificati/quantificabili e non contabilizzati, potrebbe determinare l’«irreversibile conclusione della procedura di riequilibrio in atto», e che non è stato possibile, nuovamente, accertare se tutti i debiti fuori bilancio imputati ai capitoli 490020 fossero integralmente riferiti e riconducibili a quelli indicati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale; i revisori lamentavano anche la scarsa tempestività del Consiglio comunale nell’attivazione della procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, cfr. pag. 9 della relazione); vi) la riduzione della spesa per il personale (come da tabella a pag. 32 della relazione); vii) il ritorno al ricorso all’anticipazione di tesoreria nel 2018, a seguito di deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 10 gennaio 2018 con la quale era stata richiesta al tesoriere comunale Unicredit S.p.A., una anticipazione di cassa, ex art. 222 del T.U.E.L. (pagg. 23-24 della relazione); viii) di contro, si erano confermate sostanzialmente immutate le passività pregresse correnti e in conto capitale, essendo ancora pendenti i giudizi con la curatela fallimentare della partecipata Amica S.p.A..
Con nota del 09.09.2019 (prot. della Sezione n. 4131/2019) è pervenuta la relazione dell’organo di revisione sullo stato di attuazione del piano relativa al primo semestre 2019 (decimo monitoraggio), con cui sono stati rilevati: i) una scarsa capacità nella riscossione delle entrate comunali sia in conto competenza che in conto residui; ii) una riduzione delle disponibilità liquide che ha comportato una notevole diminuzione della liquidità dell’ente per € 27.983.431,08 nel primo semestre dell’esercizio in corso; iii) il mancato invio all’organo di revisione, da parte del comune, delle note di aggiornamento richieste circa il debito verso la Gala S.p.A. (secondo quanto riportato a pag. 13 della relazione, i revisori hanno più volte sollecitato il Servizio Avvocatura e il Servizio Lavori Pubblici «a fornire una circostanziata relazione al fine di aggiornare lo stato del contenzioso in essere», senza ricevere riscontro), circa la questione Hera Comm Srl (a pag. 12 della relazione risultava solo un debito dell’ente di € 1.311.206,73, ma non era stata fornita all’organo di revisione «alcuna precisazione e/o aggiornamento in merito a detto contenzioso», come già lamentato nel precedente nono monitoraggio a pag. 14), in ordine all’esecuzione di opere pubbliche (pag. 14 della relazione), ed in merito alla problematica Aipa/Mazal al 30 giugno 2019 (pag. 32 della relazione), che ha impedito ai revisori di effettuare verifiche e controlli, nonché la formulazione di osservazioni o rilievi; iv) il mancato invio all’organo di revisione, da parte dell’ente, di aggiornamenti relativi ai proventi per alienazione (situazione terreni Borgo Incoronata); v) la violazione della normativa in merito alla costituzione del fondo salario sia per il personale di comparto che per il personale dirigente.
Nel frattempo, sulla base di quanto disposto da questa Sezione regionale di controllo con deliberazione n. 78/PRSP/2019 del 26 luglio 2019, nella quale era stato fissato il termine perentorio del 30 agosto 2019 per il deposito delle relazioni semestrali dell’organo di revisione sulla verifica degli obiettivi intermedi al 31 dicembre 2018 (nono monitoraggio) ed al 30 giugno 2019 (decimo monitoraggio), il comune di Foggia, con nota prot. n.102402 del 13.09.2019 (prot. della Sezione n. 4208 del 13.09.2019) ha autonomamente inviato una complessa e dettagliata relazione, corredata di numerosi allegati, finalizzata a comprovare il rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale. L’invio di tale relazione da parte del comune di Foggia è avvenuto sul presupposto di una mancata trasmissione, ad opera del Collegio dei revisori, di quanto richiesto con deliberazione n. 78/PRSP/2019 del 26 luglio 2019, entro il termine perentorio del 30 agosto 2019 (essendo stato invece fissato, con la medesima deliberazione n. 78/PRSP/2019, per il comune di Foggia, il termine perentorio al 16 settembre 2019).
In data 30 ottobre 2019, con deliberazione n. 98/2019/PRSP, questa Sezione regionale di controllo ha accertato, in relazione al decimo monitoraggio (sul primo semestre 2019), il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale e la presenza di gravi criticità, riservandosi ogni ulteriore valutazione in occasione della ricezione della relazione dei revisori sullo stato di attuazione del piano relativa al secondo semestre 2019 (undicesimo monitoraggio), invitando il comune di Foggia e l’organo di revisione a fornire tutte le informazioni “in maniera completa e non carente” in sede di relazione sul raggiungimento degli obiettivi del piano riequilibrio alla data del 31 dicembre 2019.
Da ultimo, con PEC del 14.03.2020 (prot. della Sezione n. 1107 del 16.03.2020) è pervenuta la relazione dell’organo di revisione sullo stato di attuazione del piano relativa al secondo semestre 2019 (undicesimo monitoraggio), nelle cui conclusioni (pag. 45) il Collegio dei revisori non ha ravvisato la sussistenza degli estremi di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano di riequilibrio pluriennale, riservandosi tuttavia ulteriori valutazioni in sede di prossimo monitoraggio (allorquando si avranno i dati definitivi dell’esercizio 2019).
Considerato in
DIRITTO
Questa Sezione regionale di controllo deve effettuare la valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi intermedi alla data del 31 dicembre 2019, monitoraggio effettuato sulla scorta della relazione presentata dall’organo di revisione con PEC del 14.3.2020 (prot. della Sezione n. 1107 del 16.3.2020).
1. Situazione di cassa
Sulla base della relazione dell’organo di revisione sul secondo semestre 2019, lo stato della cassa è in notevole miglioramento (€ 52.305.403,82) rispetto a quanto rilevato al 30 giugno (€ 27.602.162,43), ma occorre tener conto di risorse vincolate pari ad € 32.515.091,90 (€ 34.954.020,10 erano state registrate al 30 giugno) e dell’utilizzo dell’anticipazione di cassa per 49 giorni (con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 15.01.2019 l’ente ha richiesto infatti al tesoriere comunale, ex art. 222 del T.U.E.L., per l’anno 2019, una anticipazione di cassa per € 50.251.710,71). Si segnala che il Collegio dei revisori, nelle conclusioni, ha manifestato preoccupazione per il ricorso all’anticipazione di tesoreria (si rileva infatti che, mentre nel 2017 il comune non ha fatto ricorso all’anticipazione, e nel 2018 i giorni di utilizzo dell’anticipazione sono stati 11, nel 2019 questi sono aumentati a 49), anche a causa della ridotta capacità di riscossione in conto competenza.
2. Tempi di pagamento dei debiti
Si è verificato altresì un miglioramento nei tempi medi di pagamento, ridottisi fino a 34,5 gg. nel 2019, dagli 86,43 gg. del 2017 (66,96 gg era invece il dato relativo al 2018).
3. Debiti fuori bilancio
In merito alla situazione dei debiti fuori bilancio, all’epoca dell’ottavo (pag. 25 della relazione) e del nono monitoraggio (pag. 23 della relazione), l’organo di revisione aveva rilevato la mancata produzione, al 30 giugno ed al 31 dicembre 2018, da parte del comune, di un elenco dei debiti fuori bilancio. In sostanza, non era possibile individuare quali fossero stati già riconosciuti e pagati e quali, anche se riconosciuti, fossero ancora da pagare.
Nella relazione relativa al decimo monitoraggio (pag. 9 della relazione) erano stati evidenziati i debiti fuori bilancio riconosciuti e quelli da riconoscere alla data del 30 giugno 2019, senza però che venisse specificato con chiarezza se tali debiti fossero già inclusi nella massa passiva o meno; pertanto, l’organo di revisione si riservava, in sede di relazione dell’undicesimo monitoraggio al 31 dicembre 2019, di: “verificare l’ammontare dei debiti fuori bilancio di parte corrente ricompresi nel Piano Pluriennale di Riequilibrio, che alla data del 1 gennaio 2019 risultavano ancora da impegnare sui competenti capitoli di bilancio; accertare l’ammontare dei debiti fuori bilancio di parte corrente…che alla data del 31 dicembre 2019 risulteranno già impegnati sui competenti capitoli di bilancio; accertare l’ammontare dei debiti fuori bilancio di parte corrente ricompresi nel Piano Pluriennale di Riequilibrio, che alla data del 31 dicembre 2019 risulteranno effettivamente pagati dal tesoriere comunale nel corso del 2019, distinti per pagamenti in conto residui e pagamenti in conto competenza; verificare l’ammontare residuo dei debiti fuori bilancio di parte corrente ricompresi nel Piano Pluriennale di Riequilibrio, che alla data del 31 dicembre 2019 risulteranno ancora privi di impegni registrati sui competenti capitoli di bilancio con l’indicazione delle ragioni per cui gli stessi non risultano ancora impegnati”.
Nella relazione relativa al presente undicesimo monitoraggio l’organo di revisione fa presente (pag. 9 della relazione) di aver ricevuto dal comune di Foggia un “elenco aggiornato dei debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere al 31 dicembre” a seguito di richiesta da parte dello stesso Collegio; tuttavia, l’allegato n. 1 a cui si fa riferimento (pag. 9 della relazione), non risulta disponibile. Inoltre, ancora una volta e nonostante i solleciti dell’organo di revisione ad operare una netta distinzione dei debiti fuori bilancio rivenienti dal piano pluriennale di riequilibrio da quelli sorti successivamente, il Collegio dei revisori ha lamentato l’impossibilità di accertare se tutti i debiti fuori bilancio, imputati ai capitoli 490020, siano integralmente riferiti e riconducibili a quelli indicati nel piano pluriennale di riequilibrio.
Considerato che tali omissioni erano già stata segnalate con deliberazione di questa Sezione regionale di controllo sul decimo monitoraggio n. 98/2019/PRSP, si dovrà comunicare, al fine di verificare l’effettiva attuale copertura delle fonti di finanziamento indicate nel piano, l’attuale entità dei debiti fuori bilancio da riconoscere indicati nella massa passiva nonché il dettaglio dei debiti fuori bilancio riconosciuti ad oggi nel secondo semestre 2018 e nell’esercizio 2019, specificando se gli stessi siano o meno già inclusi nella massa passiva del piano di riequilibrio finanziario.
4. Recupero dei crediti
Con riferimento alle iniziative assunte per il recupero dei crediti relativi alla gestione dell’ex concessionaria Gema S.p.A., si premette che erano state notificate informative ai contribuenti (valide anche ai fini interruttivi della prescrizione) per renderli edotti della pendenza di carichi residui e della possibilità di definire questi ultimi in via agevolata; in relazione ai risultati della procedura di definizione agevolata (c.d. “rottamazione”) delle cartelle/ingiunzioni, il comune aveva comunicato (pag. 30, nono monitoraggio e pag. 33, decimo monitoraggio) che erano state presentate n. 117 domande ed acquisiti n. 464 versamenti spontanei, per complessivi € 170.284,01. Nell’undicesimo monitoraggio, da quanto reso noto dall’organo di revisione (pag. 27 della relazione), il totale riscosso non avrebbe fatto riscontrare alcun progresso, in quanto fermo ad € 170.284,01, già registrati in passato. Più verosimilmente, come già avvenuto in occasione del precedente decimo monitoraggio (pag. 33 della relazione), non sembrerebbe stato fornito dall’ente alcun un aggiornamento della situazione. Si dovranno pertanto fornire eventuali aggiornamenti in ordine allo stato delle riscossioni.
5. Ulteriori questioni attinenti alle riscossioni
In merito ai risultati della procedura di definizione agevolata delle cartelle/ingiunzioni degli ex concessionari Aipa/Mazal, invece, il comune ha comunicato (pag. 27 della relazione sull’undicesimo monitoraggio) “la definitività” dei dati già forniti in passato (n. 779 domande presentate, per un totale riscosso di € 641.334,75), “stante al 30 settembre 2018 il termine per il versamento dell’ultima rata utile per usufruire della definizione agevolata”.
Considerato che, dal dato acquisito all’ottavo monitoraggio (pag. 28), il riscosso totale avrebbe dovuto avere una consistenza pari ad € 842.653,22; se ne deduce, pertanto, la mancata riscossione della differenza (€ 201.318,47).
6. Contenzioso con Amica S.p.A.
Riguardo il contenzioso con la curatela fallimentare della partecipata Amica S.p.A., in ordine al quale questa Sezione regionale di controllo, con deliberazione sul decimo monitoraggio n. 98/2019/PRSP, aveva richiesto di relazionare dettagliatamente in occasione dell’undicesimo monitoraggio, l’organo di revisione ha ancora una volta riferito (pag. 11 della relazione del 14.03.2020 sull’ultimo monitoraggio) di avere «sollecitato il Servizio Avvocatura a fornire una circostanziata relazione al fine di aggiornare lo stato del contenzioso in essere», senza ricevere alcuna risposta. Il comune di Foggia e l’organo di revisione dovranno pertanto fornire ogni aggiornamento a questa Sezione regionale di controllo al più presto, relazionando altresì dettagliatamente in occasione del prossimo monitoraggio.
7. Contenziosi con fornitori di energia elettrica
Sempre con riferimento al contenzioso, il comune risulta gravato da ingenti debiti per fornitura di energia elettrica, nei confronti sia di Hera Comm Srl, sia di Gala S.p.A.. Per quanto concerne il contenzioso con la società Hera Comm, l’ente era stato destinatario di molteplici fatture e di n. 3 decreti ingiuntivi esecutivi (riportati a pag. 12 del decimo monitoraggio) di importo di gran lunga superiore rispetto al credito dichiarato. Come già rilevato nell’ottavo monitoraggio (pag. 14), a seguito del ricorso in opposizione al pignoramento presso il tesoriere Unicredit S.p.A., promosso dal comune nel luglio 2018, era stata ottenuta la sospensione dell’esecuzione del pignoramento, ma non erano state fatte pervenire all’organo di revisione notizie aggiornate in merito all’esito dell’udienza prevista per il 26 settembre 2018; anche in sede di nono e decimo monitoraggio, nonostante i solleciti dei revisori, il Servizio Avvocatura non aveva fornito alcuna precisazione o aggiornamento in merito a tale contenzioso. L’organo di revisione ha poi comunicato, in occasione dell’undicesimo monitoraggio (pag. 12 della relazione del 14.03.2020) che, relativamente al vecchio contratto (n. 3 decreti ingiuntivi esecutivi così come riportati a pag. 12 del decimo monitoraggio numeri 1497/2015, 754/2016 e 2564/2017), l’A.G. si è riservata, nell’udienza del 20.12.2019, “di esprimersi sulla richiesta di riunione delle procedure esecutive rinviando la discussione al 4 febbraio 2020; ad oggi non si hanno ulteriori informazioni a riguardo”; i decreti ingiuntivi numeri 1497/2015 e 754/2016, risultano estinti; relativamente al decreto ingiuntivo del 2017, sarebbero in corso approfondimenti dell’Avvocatura. Per quanto attiene l’attuale contratto di fornitura di energia elettrica (mercato di salvaguardia) con la società Hera Comm, si è provveduto con determinazione dirigenziale dell’8 gennaio 2020 ad impegnare la spesa per i consumi di energia elettrica riferiti ai consumi in acconto al mese di dicembre 2019. Posto che, al momento della relazione dell’organo di revisione sull’undicesimo monitoraggio, non erano ancora state ricevute le fatture del consumo per il saldo dicembre 2019, non risulterebbero debiti esistenti. Tuttavia, anche per questa vicenda l’organo di revisione ha sollecitato il Servizio Avvocatura a fornire una relazione al fine di aggiornare lo stato del contenzioso in essere, senza ricevere alcun riscontro. Al medesimo esito si è pervenuti con riferimento al contenzioso nei confronti di Gala S.p.A. (pag. 12 della relazione sull’undicesimo monitoraggio) e per l’esecuzione delle opere pubbliche (pag. 13 della relazione).
8. Rapporti di locazione per emergenza abitativa
Circa i rapporti di locazione per emergenza abitativa, il Collegio dei revisori aveva lamentato, nel settimo e nell’ottavo monitoraggio l’impossibilità di disporre dei dati aggiornati. Dalle relazioni relative al nono e decimo monitoraggio (tabelle a pag. 15 del nono monitoraggio e pag. 13 del decimo monitoraggio) era emerso che, secondo quanto comunicato dal comune di Foggia, il debito aggiornato al 31 dicembre 2018 sarebbe pari ad € 2.679.710,17, a fronte di una situazione debitoria originaria, risalente al 2011, di € 2.257.303,55 (riferita a n. 33 locatori). Nella relazione sull’undicesimo monitoraggio (pag. 13 della nota prot. CdC n. 1107 del 16.03.2020) è stato riportato un prospetto con il debito residuo aggiornato al 31.12.2019, così come comunicato dal comune di Foggia, per € 1.811.473,79.
9. Contenziosi con Unicredit S.p.A. e Banca d’Italia
In merito al contenzioso tributario riguardante la richiesta di rimborso dell’ICI corrisposta da Unicredit S.p.A. per gli anni d’imposta dal 1993 al 2008 e dalla Banca d’Italia per gli anni d’imposta dal 1996 al 1998, come già rilevato nel precedente decimo monitoraggio (pagg. 14-15): i) con sentenza n. 178/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia aveva accolto il ricorso di Unicredit S.p.A., disponendo il rimborso della maggiore ICI corrisposta dall’istituto bancario per € 322.156,64, oltre interessi, con condanna del comune alle spese di giudizio; ii) con sentenza n. 364/2018 la stessa Commissione Tributaria aveva accolto il ricorso della Banca d’Italia, disponendo il rimborso della maggiore ICI corrisposta dalla medesima Banca d’Italia per complessivi € 183.679,45, oltre interessi, con condanna del comune alle spese di giudizio. Con la relazione sull’undicesimo monitoraggio (pag. 14) è stato reso noto che in data 13.12.2019, con deliberazioni di Consiglio comunale n. 224 e n. 225, si è data esecuzione alle richiamate pronunce giurisdizionali con l’approvazione del debito fuori bilancio derivante dall’esecuzione delle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 178/02/18 del 20.02.2018 (per Unicredit S.p.A.) e n. 364/02/18 del 20.03.2018 (per Banca d’Italia), ed il comune ha pertanto provveduto a rimborsare alla Banca d’Italia quanto giudizialmente stabilito (€ 269.170,76) con mandato di pagamento del 19.12.2019, mentre sarebbe in corso la procedura di liquidazione della somma dovuta ad Unicredit S.p.A..
10. Passività da contenzioso
Si conferma la non chiara imputazione delle passività da contenzioso, come risulta a pagg. 14-15 dell’undicesimo monitoraggio. Tale criticità era già stata evidenziata in passato (es. pagg. 15-16 della relazione relativa al decimo monitoraggio). Come già ampiamente descritto nelle precedenti relazioni, i revisori qualificano come “assolutamente fuorviante” il riferimento ai capitoli 380010 e 437000 come stanziamenti destinati al finanziamento della quota annuale prevista nel piano per l’estinzione delle passività da contenzioso, “in quanto il capitolo 437000 viene già utilizzato per il finanziamento della quota annuale del piano relativa alle Passività Pregresse Correnti, per cui solo il capitolo 380010 può ritenersi destinato alle Passività da Contenzioso”. Dunque, il valore elevato delle “economie sul piano” al 31.12.2019 (€ 14.688.286,54) si può spiegare con l’imputazione di passività da contenzioso anche nelle poste passive dei “Debiti fuori bilancio” e delle “Passività pregresse”. Nella relazione relativa al decimo monitoraggio (pag. 16), l’organo di revisione si era riservato ulteriori e più approfonditi accertamenti in sede di undicesimo monitoraggio, che non risultano eseguiti.
11. Contenzioso per impianto di biostabilizzazione
È pendente, inoltre, una controversia relativa al mutuo per l’impianto di biostabilizzazione. Dall’esame del settimo monitoraggio semestrale era emerso il riconoscimento di somme per lavori da corrispondere all’A.T.I. Unieco – Intini; in dettaglio, a fronte della richiesta del creditore, pari ad € 6.674.641,53, il comune aveva formulato una proposta transattiva che prevedeva il riconoscimento della sola parte capitale abbattuta del 10%. L’organo di revisione, nell’ottavo monitoraggio, aveva lamentato la mancata comunicazione di ulteriori notizie da parte dell’ente; nel nono monitoraggio (pagg. 18-20), decimo monitoraggio (pagg. 17-19) e nel monitoraggio in esame (pagg. 16-18) è stata riprodotta una nota ricevuta dal comune di Foggia in data 19 luglio 2019. Nel precedente decimo monitoraggio (pag. 19) il Collegio dei revisori si era riservato di verificare, in sede di relazione sul futuro monitoraggio al 31 dicembre 2019, ovvero quello in esame, gli atti adottati nel secondo semestre 2019 per la risoluzione della problematica. Tuttavia, nel monitoraggio in esame (pag. 18) è stata fatta presente l’impossibilità della verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano pluriennale in termini di risparmi di spesa e di entrate realizzate al 31.12.2019, in quanto “l’Ente sta procedendo al riaccertamento ordinario dei residui per la predisposizione e approvazione del Rendiconto 2019 e quindi i dati degli impegni e degli accertamenti non sono ancora definitivi. Tale verifica sarà possibile effettuarla in sede di redazione del dodicesimo monitoraggio al 30 giugno 2020, allorquando sarà stato approvato il rendiconto 2019”. Questa Sezione regionale di controllo ritiene, pertanto, che per tale situazione dovrà essere fornito un dettagliato aggiornamento in occasione del prossimo monitoraggio.
12. Mutui passivi
Per quanto riguarda i mutui passivi, in occasione dello scorso decimo monitoraggio (pag. 38 della relazione), si era rilevato al 30 giugno 2019 uno stanziamento pari ad € 7.836.903,00 per «rimodulazione BOC per campi Diomedei», ed i revisori si erano riservati di verificare che tale mutuo non rientrasse nei casi di blocco dell’indebitamento imposto dall’art. 243-bis, comma 9 lett. d), del TUEL. Sulla questione era stata, poi, sollecitata una relazione dettagliata. In data 19.02.2020 è stata trasmessa dal dirigente del Servizio finanziario una nota che, in sostanza, ammette la presenza di un’insussistenza contabile dovuta ad un’errata contabilizzazione di un’opera pubblica, e precisa che, con le operazioni di riaccertamento ordinario, “in sede di rendiconto della gestione per l’esercizio 2019, sarà disposta la definitiva eliminazione dalle scritture e dal bilancio”. Tale insussistenza contabile, non inciderebbe sul rispetto degli obiettivi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, come anche confermato in sede di audizione dei rappresentanti dell’ente avvenuta presso la sede di questa Sezione regionale di controllo in data 14.02.2020. Tuttavia, l’organo di revisione ha ritenuto tale nota non esaustiva, richiedendo ulteriori informazioni (non pervenute alla data dell’undicesimo monitoraggio). Sarà necessario, quindi, che le informazioni richieste siano fornite in occasione del prossimo monitoraggio.
13. Dismissione immobili
Il comune ha avviato alcune procedure di dismissione di beni immobili (il piano di alienazioni e valorizzazione immobiliare, ex art. 58, comma 1 del d.l. n.112/2008, è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 32 del 17.03.2017). In occasione del quarto monitoraggio semestrale era stato riferito che il comune aveva venduto beni immobili di notevole valore economico senza incassare il prezzo di vendita concordato. Nel settimo monitoraggio semestrale i revisori avevano ribadito, con riferimento all’immobile di quasi 200 ettari ubicato in Borgo Incoronata e alienato nel 2015 per € 787.702,91 (di cui riscossi € 240.786,92 nell’esercizio 2015 ed € 136.729 il 19 luglio 2018), «che non può condividersi il superficiale ed incauto operato dell’Ente che trasferisce beni immobili con pagamento dilazionato del prezzo non assistito da idonee garanzie reali. Per di più non si comprendono le ragioni per le quali il Comune di Foggia, ad oggi, non abbia ancora avviato le azioni legali per il recupero coattivo del proprio credito nei confronti del debitore Maruotti Pasqualina, pari a € 410.187,00». Nell’ottavo monitoraggio, l’organo di revisione aveva confermato l’omesso avvio di azioni legali nei confronti della stessa debitrice. Anche con il nono e decimo monitoraggio (rispettivamente pag. 41 e pag. 43) non era stato segnalato l’avvio di alcuna azione legale. Infine, è emerso anche nel presente undicesimo monitoraggio (pag. 40 della relazione) l’omesso avvio di azioni legali per il recupero coattivo del proprio credito nei confronti del soggetto debitore, per € 273.458,00 (€ 136.729,00 sono stati infatti riscossi in data 05.09.2019, in aggiunta a quanto risultava dal precedente decimo monitoraggio, come da tabella a pag. 39 della relazione sull’undicesimo monitoraggio). Tale situazione incide in maniera negativa sull’effettiva realizzazione del piano in ragione delle difficoltà manifestatesi nella riscossione del prezzo di vendita.
Circa altro contenzioso (per complessivi € 2.682.819,31 dovuti dalla sig.ra Piazzolla) pendente presso il Tribunale Civile di Foggia, la prima udienza era stata prevista per il 13 dicembre 2018 e, per il pagamento della rata successiva (con scadenza prevista per il 9 dicembre 2017), è stato proposto ricorso per ingiunzione di pagamento con richiesta di provvisoria esecuzione, come segnalato nel decimo monitoraggio (pag. 42); dall’undicesimo monitoraggio è emerso che la Prefettura-U.T.G. di Foggia, con nota prot. 24288 dell’08.05.2019 ha comunicato il provvedimento della Procura della Repubblica – DDA Bari (tuttavia l’allegato n. 2 a cui si fa riferimento a pag. 40 della relazione non risulta disponibile) con cui sono stati sospese le procedure esecutive, di cui ai decreti ingiuntivi n. 1672/18-R.G, n. 8625/17 e n. 189/2018-R.G., nei confronti del debitore, sig.ra Piazzolla. Il Collegio resta pertanto in attesa della comunicazione circa gli eventuali sviluppi della questione de qua.
14. Capacità di riscossione
Il Collegio dei revisori, nelle conclusioni, ha evidenziato una scarsa capacità nella riscossione delle entrate comunali in conto competenza (la percentuale di riscossione è pari, nel 2019, al 79% a fronte di una percentuale di riscossione dell’86,99% del 2018).
Inoltre, come da tabelle a pagg. 21-23 della relazione sull’undicesimo monitoraggio, l’indice di riscossione dell’IMU in conto residui è pari al 79% al 31.12.2019 (in peggioramento, rispetto al 94% del 2018 ed al 95,10% del 2017), l’indice di riscossione della TASI in conto residui è pari al 16% al 31.12.2019 (in peggioramento, rispetto 39% del 2018, al 100% del 2017, al 100% del 2016, ed al 99,98% del 2015); l’indice di riscossione della TARSU al 31.12.2019 in conto residui è pari al 20%, mentre l’indice di riscossione delle sanzioni per violazione del codice della strada al 31.12.2019 in conto residui è pari al 6,70%, valori ancora insufficienti.
In occasione del successivo monitoraggio, si richiedono pertanto puntali aggiornamenti sullo stato delle riscossioni, in continuità con quanto riportato alle tabelle relative a IMU (pag. 24, nono monitoraggio, pag. 26 decimo monitoraggio, e pag. 21 undicesimo monitoraggio), TASI (pag. 25, nono monitoraggio, pag. 27 decimo monitoraggio, e pag. 22 undicesimo monitoraggio), TARSU/TARES/TARI (pagg. 25-26, nono monitoraggio, pagg. 27-28 decimo monitoraggio, e pagg. 22-23 undicesimo monitoraggio), proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada (pag. 26, nono monitoraggio, pag. 28 decimo monitoraggio, e pag. 23 undicesimo monitoraggio), proventi e sanzioni SUE/SUAP (pagg. 27-28 nono monitoraggio, pagg. 29-30 decimo monitoraggio, e pag. 24 undicesimo monitoraggio), ed infine all’attività di recupero evasione ICI/IMU (pag. 28 nono monitoraggio, pag. 31 decimo monitoraggio, e pagg. 25-26 undicesimo monitoraggio circa il «contrasto all’evasione tributaria»).
15. Conclusioni
Il quadro finanziario accertato induce il Collegio a dover necessariamente approfondire alcuni aspetti per valutare il già critico quadro relativo al raggiungimento degli obiettivi intermedi delineato nelle precedenti deliberazioni.
Come già più volte specificato da questa Sezione regionale di controllo, a partire dalla deliberazione n. 164/PRSP/2014, «il piano di riequilibrio, sia al momento della relativa approvazione che durante la relativa esecuzione, deve essere sempre proporzionato alle reali problematiche finanziarie esistenti e deve sempre risultare idoneo, sia in termini di competenza che in termini di cassa, all’effettivo risanamento dell’ente al termine del periodo considerato. Tale idoneità del piano deve essere valutata dalla competente Sezione regionale di controllo, quindi, non solo al momento della approvazione ma anche, come prima illustrato, in occasione dell’accertamento semestrale dello stato di attuazione del piano e del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso. In buona sostanza, un piano precedentemente approvato può dirsi ancora congruo quando sia accertata concretamente, in termini di competenza e di cassa, l’attuale e persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse previste al fine dell’effettivo riequilibrio finanziario dell’ente». Nella medesima occasione è stato altresì precisato che «può essere definito “grave” il mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano laddove la violazione risulti tanto rilevante da far ragionevolmente ritenere, se “reiterata”, insufficiente il piano di riequilibrio precedentemente approvato ai fini del riequilibrio finanziario dell’ente. È da considerarsi rilevante a tale fine, se “grave” e “reiterato”, anche il mancato rispetto di un solo obiettivo intermedio, se esso ricopre una importanza fondamentale per l’effettivo riequilibrio finanziario dell’ente. Quanto indicato può scaturire da difetti congeniti del piano inizialmente non rilevati o non rilevabili, dall’emergere di criticità inizialmente sconosciute, dall’insorgere di nuove criticità durante l’esecuzione del piano, dall’incapacità dell’ente di attuare quanto previsto, ecc. In altre parole, il mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano può condurre alla applicazione del citato art. 6 solo se, ripetutamente, è accertata una violazione di uno o più rilevanti obiettivi intermedi e uno stato di attuazione del piano tale da indurre a ritenere, verosimilmente, che il piano in itinere non risulta più congruo ai fini dell’effettivo risanamento finanziario dell’ente».
Tali conclusioni sono state confermate dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 36/SEZAUT/2016/QMIG), secondo la quale «l’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non può, quindi, limitarsi ad una mera verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente locale, ma, come già chiarito, deve prendere in esame la situazione complessiva valutando anche ogni eventuale elemento sopravvenuto. La necessaria valutazione, in sede di controllo sullo stato di esecuzione del piano di riequilibrio, della complessiva ed aggiornata situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente locale costituisce, peraltro, una forma di garanzia e di favor per lo stesso ente locale poiché il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, se non accompagnato da un documentato grave e perdurante stato di aggravamento, non può condurre all’applicazione della procedura di dissesto. (…). Il deteriore scostamento dei risultati di bilancio reali rispetto a quelli pianificati affinché possa essere causativo del dissesto, deve, quindi, essere rilevante in termini di durata (almeno un esercizio finanziario ovvero due semestri) ed intensità e, comunque, tale da evidenziare una definitiva compromissione della capacità di risanamento dell’Ente (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL). Ed, infatti, pur rilevando il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, la Sezione regionale può esprimere un giudizio “nel complesso” soddisfacente, in merito allo stato di attuazione di un piano di riequilibrio, richiedendo, in ogni caso, all’ente di adoperarsi ai fini del conseguimento, quanto prima, di tutti gli obiettivi (Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 76/2016/PRSP)».
Giova rilevare che per molte delle diverse osservazioni formulate dall’organo di revisione del comune di Foggia, lo stesso si è riservato ulteriori valutazioni in sede di successivo monitoraggio, quando saranno disponibili e definitivi i dati dell’esercizio 2019″.
CONCLUSIONI. “La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, a seguito del controllo sull’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Foggia previsto dall’art.243-quater, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e riferito al primo semestre 2019:
1) accerta il parziale rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Foggia;
2) accerta la presenza di gravi criticità, ut supra indicate;
3) dichiara che il mancato recupero del divario finora maturato rispetto agli obiettivi previsti nel piano e il mancato superamento delle criticità rilevate potranno determinare l’accertamento della presenza di un grave mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano di riequilibrio finanziario, rilevante ai fini della applicazione dell’art. 243-quater, comma 7 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e per il quale si riserva ogni ulteriore valutazione al momento dell’esame sull’attuazione del piano di riequilibrio al 30 giugno 2020;
4) dispone che il comune di Foggia e l’organo di revisione procedano in sede di relazione sul raggiungimento degli obiettivi alla data del 30 giugno 2020 a fornire tutte le informazioni in maniera completa, puntuale e non carente, in conformità a quanto stabilito nella presente deliberazione;
5) dispone che l’organo di revisione dell’ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di monitoraggio e vigilanza riferendo a questa Sezione regionale di controllo ogni aspetto rilevante nei termini tassativamente previsti dalla legge e senza ritardo alcuno;
6) ordina che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale e all’organo di revisione del comune di Foggia e, inoltre, al Ministero dell’Interno e, ai sensi dell’art. 52, comma 4 del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii., alla competente Procura regionale della Corte dei conti, per i profili di competenza, specie con riferimento all’emerso trasferimento di «beni immobili con pagamento dilazionato del prezzo non assistito da idonee garanzie reali» e il mancato avvio di azioni legali per il recupero di crediti di propria spettanza, ut supra rilevato”.