(ANSA, 15 gennaio 2022). Il contenuto della nota ministeriale con la quale, in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2, si prevede una “vigilante attesa” e la somministrazione di Fans e Paracetamolo, “si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale”.
Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha accolto un ricorso del Comitato Cura Domiciliare Covid-19.
Il Tar annulla la Circolare nella parte in cui prevede la “vigilante attesa” nei primi giorni della malattia e pone indicazioni di non utilizzo di farmaci.
Il ricorso è firmato dal presidente e avvocato Erich Grimaldi e dall’avvocato Valentina Piraino. Si annulla quindi la Circolare del Ministero della Salute aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, oltre a prevedere la “vigilante attesa” nei primi giorni d’insorgenza della malattia, pone anche indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid.
Per il Tar, “in disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito. La prescrizione dell’AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVID-19 come avviene per ogni attività terapeutica”.