L’ORDINANZA – Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 sulla “disciplina della pesca marittima” e successive modificazioni ed integrazioni; visto il D.P.R. 02 ottobre 1968, n. 1639, recante “ Regolamento di esecuzione della legge 14.07.1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima” e sue successive modificazioni; visto il D.M. 12 gennaio 1995, n. 44 concernente il Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica ed in particolare l’art. 3-punto 3 ove viene statuito che il “Consorzio propone le misure di gestione al Capo del Compartimento Marittimo”; visto il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006; visto il D.M. 01 dicembre 1998, n. 515, art. 2-punto1-lett g), concernente il Regolamento recante la disciplina dell’attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi; visto il decreto in data 22 dicembre 2000 del Ministero per le Politiche Agricole, relativo alla “Modificazione al D.M. 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi”; visto il decreto in data 14 aprile 2004 relativo alle “modalità per il rinnovo dell’affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione”; visto il D.M. 07 febbraio 2006 relativo alla “Nuova disciplina sull’affidamento ai consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto”; visto il D.M. 14 novembre 2008 concernente il rinnovo dell’affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Manfredonia al Consorzio Gargano Molluschi; vista la comunicazione del legale rappresentante del Consorzio Gargano Molluschi pervenuta in data 02 aprile 2010, con la quale si era chiesta l’emissione di un apposito provvedimento, relativo al fermo della pesca delle vongole con draga idraulica per il tratto di mare compreso tra Manfredonia ed il fiume Ofanto(zona C) e da Scampamorte a Peschici (zona A2); questo per “favorire la crescita a la riproduzione della risorsa”; ma vista anche la passata Ordinanza n. 05/2010 della Capitaneria, emanata il 6 aprile 2010; vista la comunicazione del legale rappresentante del Consorzio Gargano Molluschi pervenuta in data 13 aprile 2010 con la quale sono state fornite integrazioni e precisazioni a quella pervenuta in data 2.04.2010; VISTA: l’ordinanza n. 27/09 originata da questa Capitaneria di Porto in data 23.06.2009, emanata ai fini di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, per la navigazione effettuata in prossimità delle coste ricadenti nel Compartimento Marittimo di Manfredonia, comprendente l’intero litorale della provincia di Foggia con esclusione delle Isole Tremiti; ritenuto dunque necessario regolamentare il fermo della pesca con draga idraulica con le modalità richieste dal Consorzio Gargano Molluschi, la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha reso noto che le unità autorizzate alla pesca con draga idraulica effettueranno un periodo di fermo tecnico dal prossimo 6 aprile a 6 giugno, limitatamente alla cattura delle vongole, nel tratto di mare compreso tra Vieste ed il fiume Ofanto (zona C); le unità autorizzate alla pesca con draga idraulica effettueranno un periodo di fermo tecnico nello stesso periodo limitatamente alla cattura delle vongole, nel tratto di mare compreso tra le località da Torre Mileto a Peschici (zona 2). Per ogni unità inoltre potranno essere prelevate il seguente quantitativo massimo giornaliero riferito alle sottoelencate specie:250 kg di fasolari; 200 kg di cuori; 150 kg di cozze pelose; 100 kg di canestrelli. E’ stato vietato dunque l’uso di draghe, di draghe tirate da natanti e di draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa. Per i contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, saranno puniti ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 della legge 963/65, come modificati dalla legge 25/05/1988, n. 318, dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e, ove ricorra, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale
L’attrezzo da pesca – Si tratta, come previsto dal D.M. 21/7/1998, di un attrezzo a forma di parallelepipedo di metallo che si appoggia nel fondo. Una serie di ugelli posti nella parte superiore dell’attrezzo spingono acqua in pressione che penetrando nel substrato raccolgono gli organismi marini annidati. La sabbia raccolta dall’attrezzo viene spinta fuori mentre i molluschi vengono trattenuti. Una volta svuotato nella vasca, tutto il prodotto raccolto viene, per mezzo di condotte, selezionato e calibrato da un selezionatore meccanico. Esistono delle limitazioni e delle caratteristiche tecniche da rispettare, a seconda che la pesca sia orientata alla cattura delle vongole, dei fasolari o dei cannelli. Le stesse imbarcazioni devono rispondere ad alcuni requisiti fondamentali, oltre quelle previste dalle norme di sicurezza, la lunghezza massima fra le perpendicolari di 10 metri e la stazza inferiore 10 tonnellate.
Riproduzione e sviluppo nei Molluschi – I Molluschi si riproducono tutti soltanto per mezzo di gameti. Le specie che dimorano nel mare hanno sessi separati (ma i Gasteropodi pelagici sono ermafroditi). Uova e spermatozoi di regola vengono emessi nell’acqua circostante, ma i Cefalopodi si accoppiano ed hanno fecondazione interna. Alla metamorfosi viene prodotta una minuta conchiglia emisferica e l’animale si posa sul substrato più confacente alla sua specie. La produzione di uova da parte dei molluschi marini è molto elevata poichè una parte di esse non vengono fecondate, altre vengono predate insieme con le larve, e altre larve si disperdono in luoghi inospitali. I Cefalopodi tuttavia producono poche uova a sviluppo diretto ricche in materiali nutritizi e la madre spesso prende cura delle uova e degli embrioni. I Molluschi delle acque interne e quelli terrestri sono ermafroditi insufficienti con fecondazione interna, gli stadi larvali sono soppressi e lo sviluppo è diretto.
DIVIETO PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI, LA PASSATA ORDINANZA – L’ordinanza divieto pesca molluschi bivalvi





non so dove avete visto quel funzionameno del rastrello… ma se il rastrello e quello della foto del peschereggio di sicuro non e’ quello il suo funzionamento… e ve lo dice un pescatore …prima di scrivere una cosa informatevi almeno evitate di scrivere sciocchezze…….che c’e’ ne sono tanti che dicono sciocchezze. su questo tipo di mestiere
Gentile Umberto,
se vuole può indicarci gli errori. Il testo fa riferimento:
a) ordinanze della Capitaneria
2) siti di società specializzate (con immagini relative)
Ma per il 90% l’articolo fa riferimento a due ordinanze. Controlliamo, grazie in ogni modo per la sua segnalazione.
A presto, Red.