Il Comune di Manfredonia ha deciso di resistere davanti al Consiglio di Stato nel contenzioso promosso dal Consorzio Società Servizi Integrati di Welfare a r.l. La scelta è stata formalizzata dalla Giunta comunale con la deliberazione numero 203, approvata all’unanimità nella seduta del 14 settembre 2026 e dichiarata immediatamente esecutiva.
Il nuovo passaggio giudiziario nasce dal ricorso notificato all’Ente il 7 agosto scorso, con il quale il Consorzio ha impugnato la sentenza numero 940 del 2026 pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari. La deliberazione non entra nel merito della controversia né ricostruisce le questioni oggetto della precedente decisione del Tar. L’atto riguarda esclusivamente la scelta processuale del Comune, intenzionato a tutelare le proprie ragioni anche nel secondo grado della giustizia amministrativa.
La necessità di assicurare la difesa dell’Ente era stata evidenziata dal dirigente competente con una nota del 13 agosto 2026, registrata al protocollo comunale con il numero 48622. Sulla base di questa indicazione, la Giunta ha ritenuto doveroso garantire la continuità dell’azione difensiva, evitando che la mancata costituzione nel giudizio d’appello potesse pregiudicare gli interessi dell’amministrazione.
L’incarico è stato affidato all’avvocata Teresa Totaro dell’Avvocatura comunale. Spetterà ora al sindaco Domenico La Marca provvedere al conferimento formale del mandato necessario per rappresentare e difendere il Comune davanti al Consiglio di Stato. Il ricorso proseguirà quindi con la partecipazione dell’Ente, che potrà presentare le proprie difese e replicare alle argomentazioni avanzate dal Consorzio appellante.
La deliberazione disciplina anche le condizioni per l’eventuale corresponsione del compenso professionale. Il pagamento all’avvocata incaricata sarà riconosciuto soltanto in caso di esito favorevole del giudizio. Qualora la decisione positiva per il Comune sia accompagnata dalla condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, le somme saranno corrisposte al legale dopo il loro recupero nei confronti della parte soccombente.
Una diversa procedura è prevista nell’ipotesi in cui il giudizio si concluda favorevolmente per l’amministrazione, ma con la compensazione delle spese. In questo caso il compenso verrà determinato secondo le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento comunale che disciplina i compensi professionali dell’Avvocatura interna. Resta in ogni caso fermo il tetto complessivo di 13 mila euro previsto per le indennità dell’Avvocatura dall’articolo 5 del regolamento approvato nel 2021 dalla Commissione straordinaria con i poteri della Giunta.
Prima dell’approvazione, sulla proposta sono stati acquisiti i prescritti pareri. L’Avvocatura comunale ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica il 10 settembre. Il giorno successivo è arrivato anche il parere favorevole di regolarità contabile, accompagnato dalla precisazione che la determinazione dei compensi farà carico al servizio competente.
La Giunta ha assunto la decisione facendo riferimento all’articolo 48 del Testo unico degli enti locali, che ne definisce le competenze. La deliberazione è stata inoltre resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, quarto comma, dello stesso Testo unico.
L’atto rappresenta, dunque, un passaggio di natura processuale e organizzativa: non anticipa l’esito del ricorso e non formula valutazioni pubbliche sulle ragioni di merito sostenute dalle parti. Stabilisce, però, che il Comune non resterà estraneo al procedimento promosso dal Consorzio e affiderà la difesa alla propria struttura legale interna.
Sarà il Consiglio di Stato, al termine del contraddittorio, a pronunciarsi sull’appello contro la sentenza del Tar Puglia. Fino ad allora resta aperta la vicenda giudiziaria, mentre l’amministrazione comunale si prepara a sostenere nel nuovo grado di giudizio la legittimità delle proprie ragioni e a salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti.
A cura di Michele Solatia.



