StatoQuotidiano.it, Manfredonia 15 novembre 2022. “La posizione di garanzia del comandante e dell’armatore è stata, dunque, correttamente inquadrata con riferimento alla violazione della normativa antinfortunistica citata“.
Con sentenza di recente pubblicazione (Sezione Penale: 4, Presidente: Di Salvo Emanuele, data udienza 13 ottobre 2022), la Corte di Cassazione di Roma ha rigettato i ricorsi proposti da G.C.W., nato a Manfredonia classe 1974, e P.R., nato a Manfredonia, classe 1948, contro una sentenza del maggio 2021 della Corte d’Appello di Bari che aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Foggia nei confronti dei 2 ricorrenti. “per avere cagionato per colpa il decesso di Grumo Luigi in Monte Sant’Angelo, loc. Varcaro, il 9 settembre 2010“.

Agli imputati G.C.W., “in qualità di comandante, e P.R., in qualità di armatore dell’imbarcazione «Andromeda» e datore di lavoro, è stata attribuita la colpa di aver cagionato la morte del marinaio Grumo che, mentre eseguiva l’operazione di recupero delle reti a strascico, era scivolato sulla campana del verricello ed era rimasto impigliato nel sistema di avvolgimento della rete; in particolare, per non aver dotato il lavoratore del necessario dispositivo di protezione individuale (caschetto), per aver omesso di attuare misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’impiego delle attrezzature di lavoro, per aver omesso di formare ed informare il lavoratore dei rischi specifici connessi all’attività svolta“. Così come riportato nell’atto della Corte di Cassazione.
I due imputati avevano presentato ricorso per cassazione, con unico atto.
“Il marinaio Grumo Luigi era imbarcato dal 2 settembre 2008 ed era dunque avvezzo all’ambiente di lavoro, nè corrisponde al vero che non fosse stato informato sui rischi connessi all’attività lavorativa, in quanto tra i documenti posti sotto sequestro vi erano due manuali di gestione per la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo delle navi da pesca. Non corrispondente al vero è anche l’assenza del medico, che aveva invece visitato Grumo Luigi il 25 agosto 2008, ritenendolo idoneo alle mansioni svolte. Mancherebbe la prova che l’evento non sia dipeso da un imprevisto o da un movimento azzardato dello stesso lavoratore“, come riportano nella sentenza i referenti della Corte della Cassazione di Roma, che hanno come detto rigettato i ricorsi presentati.
A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it



