Qualora il condomino abbia sostenuto da solo i costi per l’acquisto e l’installazione dell’impianto, essi gli devono essere rimborsati dal condomino. La spesa in oggetto, infatti, data la situazione di emergenza determinata dai continui furti, è considerata urgente: quindi la preventiva autorizzazione dell’assemblea non è necessaria [3]. La recente riforma del condominio contempla un articolo dedicato proprio alla videosorveglianza nei condomini [4]. In forza di ciò, da oggi, le delibere assembleari concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
IN PRATICA. Il singolo condomino che installa una telecamera di videosorveglianza nel cortile o parcheggio condominiale non viola la privacy degli altri proprietari: può quindi farlo autonomamente e, in caso di urgenza, deve essere poi rimborsato dal condominio.
[1] Cass., sent. n. 71 del 3.01.2013.
[2] Sancita dall’art. 615 bis c.p.
[3] Ai sensi dell’art. 1134 c.c.
[4] Art. 1122-ter cod. civ.
da http://www.laleggepertutti.it/22073_si-alla-videosorveglianza-in-condominio
Casi e Sentenze Telecamere nel parcheggio condominio senza consenso, non è violazione privacy
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Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
“Che lavoro fanno i tuoi? Sono divorziati?”, sono domande illegittime perchè violano la privacy!
Sono illegittime le domande inutili e riguardanti dati sensibili : la raccolta di dati nei confronti dei soggetti interessati a un servizio si deve limitare alle sole informazioni indispensabili.
“Hai fratelli gemelli? Quanti anni hanno i tuoi genitori? Sono vivi, morti, separati, divorziati? Che lavoro fanno? Quante ore al giorno lavorano? Qual è la loro condizione di salute? Hanno invalidità? Sono cristiani o appartengono ad altra confessione religiosa?”. Queste e molte altre sono le domande contenute nei questionari che, spesso, devono essere compilati all’atto dell’iscrizione di un bambino all’asilo, in una scuola o in altre circostanze simili.
Il Garante della Privacy, però, è intervenuto con un recente provvedimento condannando tale comportamento: la raccolta di domande inopportune e inutili deve considerarsi illegittima. In particolare, è vietata la raccolta di informazioni non strettamente necessarie e spesso riguardanti dati sensibili come la salute o il credo religioso. ( così Garante Privacy, doc. web n. 2554925).
L’ente o la struttura che raccoglie dati altrui deve fare molta attenzione a limitarsi alle sole informazioni indispensabili allo scopo per il quale avviene la raccolta.
Nel caso di specie, si trattava di domande, poste dal Comune, ai fini della verifica del punteggio per la graduatoria di iscrizione ad un asilo.
Troppi e non indispensabili i dati chiesti dal Comune per predisporre la graduatoria: è stato questo il giudizio del Garante che ha obbligato l’ente alla cancellazione degli archivi inutili.
Foggia, 30 settembre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo