Manfredonia. CON recente delibera, la Giunta comunale di Manfredonia ha assegnato “provvisoriamente, sino all’approvazione del nuovo PEG che conseguirà all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, il Piano Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio 2017“.
E’ stato disposto “al fine di assicurare la prosecuzione dell’attività dell’ente, l’assegnazione ai dirigenti/responsabili di servizio delle risorse di entrata e di spesa corrente, riferite alla
gestione di competenza e alla gestione dei residui, relative ai singoli centri di responsabilità, come da allegata stampa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che:
– possono essere impegnate solo spese correnti e eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro {omissis),
– possono essere impegnate mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”;
– non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.
Inoltre, è stato “attribuito sin d’ora quale obiettivo generale ed inderogabile a tutti i dirigenti di Settore e/o incaricati di conformare la propria azione ai principi di salvaguardia del
rispetto del pareggio di bilancio per l’esercizio 2016-2018, in termini di competenza finale (ex art. 1 Legge 208/2015, commi da 707 a 729), evidenziando che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, i responsabili della spesa devono dar atto, all’interno dei provvedimenti che comportano impegni di spesa, di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con la situazione di cassa e con le regole del patto di stabilità”.
Inoltre, di “stabilire che le determinazioni dirigenziali debbano obbligatoriamente precisare che:
a) l’impegno di spesa sia stato assunto nei limiti dei dodicesimi o, alternativamente, ove ne ricorrano i presupposti, la fattispecie di legge che ricorre ai fini dell’escussione dal limite dei dodicesimi;
b) l’impegno di spesa sia stato assunto nei limiti della riduzione prevista per il conseguimento del pareggio di bilancio;
c) siano conseguiti livelli di entrata, attraverso idonei atti di accertamento, in grado di assicurare il livello di spesa assunta”.
E’ stato inoltre stabilito, “in attuazione di quanto previsto dal punto 8.13 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118), che nel corso dell’esercizio provvisorio è possibile:
a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;
b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all’interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l’istituzione dì nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata
non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.
Tali variazioni:
– sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
– possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni di PEG riguardanti l’esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell’esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l’assunzione di impegni esigibili nell’esercizio successivo”.
ATTO IN ALLEGATO
n005 del 11012017