Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da Mama International Business S.r.l. e Sviluppo Immobiliare Vallè S.r.l.s. contro la sentenza del Tar Puglia che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia relativa a presunti crediti d’imposta connessi ai bonus edilizi.
La decisione, contenuta nella sentenza n. 2790/2026, pubblicata l’8 aprile 2026, conferma dunque che la vicenda dovrà essere esaminata dal giudice tributario, e non dal Tar.
Al centro del contenzioso vi erano diversi atti impugnati dalle due società: i processi verbali di constatazione emessi dalla Guardia di Finanza di Bari e Foggia nel dicembre 2025, l’annullamento catastale in autotutela disposto dall’Agenzia delle Entrate di Foggia, la comunicazione di notizia di reato trasmessa alla Procura di Roma e il blocco amministrativo della piattaforma per la cessione dei crediti d’imposta.
Secondo le società appellanti, tali atti avrebbero prodotto una lesione immediata e concreta dell’attività imprenditoriale, paralizzando cantieri e operazioni economiche, e per questo avrebbero dovuto essere sindacati dal giudice amministrativo. Le ricorrenti sostenevano inoltre che il rinvio alla futura impugnazione di eventuali atti impositivi non garantisse una tutela effettiva.
Il Consiglio di Stato ha però ritenuto infondate queste argomentazioni. Nella sentenza si afferma che gli atti contestati si inseriscono nell’ambito dell’attività istruttoria e procedimentale finalizzata all’accertamento tributario o, in parte, all’accertamento di possibili illeciti penali. Proprio per questa ragione, la cognizione non appartiene al giudice amministrativo.
I giudici di Palazzo Spada richiamano la giurisprudenza consolidata della Cassazione, secondo cui la giurisdizione tributaria ha carattere pieno ed esclusivo in materia di accertamento fiscale, estendendosi anche agli atti che fanno parte della sequenza procedimentale, compresi quelli preparatori all’adozione del provvedimento finale.
La Sezione sesta sottolinea inoltre che i processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza sono atti endoprocedimentali e meramente istruttori, privi di autonoma capacità lesiva immediata, e che la loro eventuale contestazione trova la propria sede naturale nell’impugnazione del successivo atto impositivo davanti al giudice tributario.
Analoga conclusione viene estesa anche al contestato blocco della piattaforma di cessione dei crediti, che – osserva il Consiglio di Stato – risulta peraltro in parte superato da successivi provvedimenti cautelari di natura penale, anch’essi sottratti alla giurisdizione amministrativa.
Quanto all’annullamento catastale, i giudici rilevano che lo stesso risulta già oggetto di un autonomo ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Foggia, ulteriore elemento che conferma la correttezza della decisione del Tar.
Respinta anche la tesi del presunto “vuoto di tutela” denunciato dalle appellanti. Secondo il Consiglio di Stato, qualora residuino profili non coperti dalla tutela tributaria, questi potranno eventualmente essere fatti valere davanti al giudice ordinario, ma non davanti al giudice amministrativo. Resta inoltre ferma, precisano i magistrati, la possibilità di proporre un’eventuale istanza autonoma di accesso agli atti, il cui eventuale diniego potrebbe aprire un diverso spazio di giurisdizione amministrativa.
Alla luce di queste considerazioni, l’appello è stato definitivamente respinto. Le società appellanti sono state inoltre condannate a rifondere le spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in 3 mila euro oltre accessori di legge.
A cura di Michele Solatia.



