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“Guarda che Luna” Manfredonia, bocciato ricorso al TAR. “Ingerenza del clan più probabile che non”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Maggio 2022
Focus e Inchieste // Inchieste Manfredonia //

(L’Immediato). Novità importanti per il “Guarda che Luna” di Manfredonia, noto ristorante della famiglia Romito. Dopo l’interdittiva antimafia nei confronti della “Bar Centrale sas”, società che gestisce il locale, i giudici del Tar hanno detto no alla richiesta di sospensiva avanzata dai legali. Il provvedimento del tribunale amministrativo (N. 00273/2022 REG.RIC. del 14 maggio), presidente Rita Tricarico, si basa su una serie di deduzioni investigative e sullo spinoso principio del “più probabile che non”, e fa riferimento, in particolare, all’ultima operazione antimafia “Omnia Nostra” del dicembre scorso che coinvolse il boss Matteo Lombardi, ex alleato di Mario Luciano Romito, quest’ultimo ucciso nella strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017.

Nelle carte si legge della rivalità tra il gruppo di Lombardi e i montanari Li Bergolis-Miucci-Lombardone e della costante guerra per accaparrarsi il controllo delle attività illecite tra Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vieste.

(ph: ilquotidiano.bat)
(ph: ilquotidiano.bat)

“Omnia Nostra – è riportato nelle carte del Tar – ha scompaginato un’articolazione di tipo mafioso operante nell’area garganica. Tra i promotori del sodalizio criminale il boss Mario Luciano Romito unitamente a Matteo Lombardi e Pasquale Ricucci, ucciso nel novembre del 2019″. Riferimenti anche a Michele Lombardi, figlio di Matteo, ritenuto partecipe stabile dell’organizzazione ed autore di intimidazioni nei confronti di pescatori manfredoniani, costretti a conferire il pesce esclusivamente al “rampollo” del clan. (L’Immediato, a cura di Francesco Pesante).

L’ordinanza del TAR PUGLIA – STRALCI 

Riportando alcuni stralci dell’ordinanza in oggetto del Tar Puglia di Bari: “Ritenuto che, alla luce della natura intrinsecamente e altamente preventiva dell’interdittiva antimafia, il fornito quadro fattuale ed indiziario – complessivamente considerato – posto a sostegno della determinazione interdittiva appare idoneo a disvelare la plausibilità della ritenuta “più che probabile che non” permeabilità della società interdetta al pericolo d’ingerenza da parte dell’organizzazione criminale che faceva capo a – OMISSIS- -OMISSIS- e oggi capeggiata da -OMISSIS- in quanto:
– -OMISSIS- partecipa alla gestione dell’impresa interdetta e al contempo mantiene contatti con l’ambiente in discorso, non mostrando una totale dissociazione da un ambiente criminale al quale non può dirsi estraneo in ragione delle circostanze analiticamente indicate supra;
– l’organizzazione criminale in discorso è gravemente indiziata di operare anche nel settore della ristorazione;
– il sodalizio mafioso ha mostrato capacità pervasiva nel tessuto economico della società;
il Comune di Manfredonia è stato sciolto ex art. 143 T.U.E.L. per condizionamento mafioso, in particolare, in ragione della mala gestio nell’esercizio di potestà ampliative connesse alle attività economiche che si svolgono sulle coste;

Rilevato, infine, che:
– la Prefettura di Foggia, nell’interdittiva impugnata, ha ritenuto anche che – OMISSIS- sia a capo dell’organizzazione criminale fin qui descritta, facendo leva, in particolare, su quanto riportato sia nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del basista -OMISSIS- (proc. pen. -OMISSISGIP Tribunale di Bari, pag. 22) sia nell’ordinanza “-OMISSIS-” (pag. 218) in merito ad una conversazione tra il ridetto -OMISSIS- e -OMISSIS- con – OMISSIS-, nel corso della quale si diceva che “a reggere le fila sarebbe – OMISSIS-”, da intendersi come -OMISSIS-, e che -OMISSIS- “catechizzava in modo energico -OMISSIS-”, organizzatore assassinato della consorteria fin qui descritta”.

Tuttavia, “la parte ricorrente contesta siffatta circostanza deducendo che:

i) -OMISSIS- non sia il capo del clan che ha monopolizzato il mercato ittico di Manfredonia, non potendo a tal fine utilizzarsi le trascrizioni delle intercettazioni dei Carabinieri innanzi indicate, che avrebbero associato il cognome “-OMISSIS-” al nome -OMISSIS- proferito dal signor -OMISSIS-, affiliato al clan -OMISSIS- (l’interessato ha presentato querela di falso nei confronti dei suddetti Carabinieri; l’archiviazione del procedimento penale è stata disposta in quanto si desume dalle trascrizioni che si tratterebbe di mera  interpretazione da parte degli stessi, essendo il materiale probatorio devoluto all’esame del giudice penale nel giudizio “-OMISSIS-”); ii) -OMISSIS- non è mai stato condannato e, all’esito dell’unico processo che lo ha coinvolto, è stato assolto con formula piena, ottenendo pure un indennizzo per ingiusta detenzione;
iii) -OMISSIS- non avrebbe alcun ascendente nell’ambito malavitoso e tanto sarebbe dimostrato dall’intercettazione di agosto 2018, dalla quale emergerebbe che i pescatori continuavano ad essere vessati, cosa che non sarebbe successa se il suo presunto “intervento” presso -OMISSIS- – OMISSIS- avesse sortito un qualche effetto oltre che dal mancato coinvolgimento nell’operazione “-OMISSIS-”.

Da qui, il TAR PUGLIA: “Ritenuto che, alla luce della documentazione versata in atti, siffatte
contestazioni e circostanze, unitamente alla rimodulazione del clan – OMISSIS- innanzi indicata e alle dichiarazioni dei pentiti -OMISSIS- (cfr. pag. 1680 ordinanza “-OMISSIS-”), -OMISSIS-(cfr. verbale d’interrogatorio del 16 febbraio 2022 proc. pe–OMISSIS- e -OMISSIS- (cfr. verbale d’interrogatorio del 13 gennaio 2022 proc. pe–OMISSIS-), appaiono idonee a scalfire il ruolo di spicco che l’Autorità prefettizia ha invece attribuito a -OMISSIS- (e la conseguente mancata applicazione delle misure collaborative di cui all’art. 49 del D.L. n. 152 del 6 novembre 2021), ma non a scalfire la ragionevolezza del ritenuto pericolo d’ingerenza da parte del clan nella società interdetta, che appare concreto e “più probabile che non” a prescindere dal ruolo di – OMISSIS- nell’organizzazione criminale rimodulata, soprattutto ove si consideri che le attività ricettive sulle coste garganiche sono “particolarmente sensibili al pericolo di condizionamento mafioso, in una zona a prevalente vocazione turistica, e particolarmente idonee, non solo ad ingenerare nella collettività la percezione di un controllo del territorio da parte di soggetti contigui alla criminalità organizzata ma anche a deviare beni pubblici dal fine istituzionale” (cfr. pag. 18 dell’intedittiva gravata)”.

 

7 commenti su "“Guarda che Luna” Manfredonia, bocciato ricorso al TAR. “Ingerenza del clan più probabile che non”"

  1. I manfredoniani parlano sempre e commentano di continuo su questo sito soprattutto quando si parla di opere da costruire ma questi articoli non li commenta mai nessuno. Di che avete paura, parlatene.

  2. Di che cosa si deve parlare? Del ping pong dei giudizi e dei ricorsi che vanno avanti da decenni!

  3. La giustizia ha spesso lungaggini burocratici e tante falle per porre un giudizio finale a qualsiasi causa, a torto o ragione. D’altronde finché non venga espresso tale giudizio si è tutti innocenti.

  4. Gabriele….Cosa dobbiamo commentare : se alcuni giudici e alcuni poliziotti(come riportato recentemente da stato quotidiano ) —…..e’ inutile commentare! Neanche le foglie riusciremmo a muovere!

  5. Quando lo vidi per la prima volta pensai subito che doveva essere ——-. I casi potevano essere solo due: una cosa del genere potevano costruirla solo dei —–oppure dei prepotenti e menefreghisti. Ovviamente era la seconda.
    Ora vedrete che dopo qualche tarantella, Stato e —-si metteranno d’accordo. Andrà più o meno così, con lo Stato che fara: “Cattivi, non si fa! Però, dai, è passato tanto tempo, il condono, quello e quell’altro… potete rimanere. Dopotutto è così suggestivo”. —-e Stato qualche volta litigano, ogni tanto qualcuno viene arrestato, ma poi amici come prima. Tanto il popolo è un branco di scemi.
    Ma che persone — siete se andate a costruire quella cosa sugli scogli, deturpando l’ambiente e rubando spazio pubblico.
    E questo discorso, con o senza –, potrebbe essere esteso anche a quell’altro schifo de La Roca.

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