Una prima svolta nell’inchiesta sul fallito assalto al portavalori della Battistolli, avvenuto il 9 febbraio scorso sulla strada statale 613, all’altezza di Tuturano, nel Brindisino, arriva con la chiusura delle indagini preliminari nei confronti di Giuseppe Russo, 62 anni, e Giuseppe Iannelli, 39 anni, entrambi originari della provincia di Foggia.
L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. I due indagati, arrestati poche ore dopo il tentativo di rapina, si trovano attualmente detenuti nella casa circondariale di Lecce-Borgo San Nicola. La Procura si prepara a valutare la richiesta di rinvio a giudizio dopo il decorso dei termini previsti per l’esercizio delle facoltà difensive dell’indagato.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, il commando era composto da almeno sei persone, forse otto, tutte pesantemente armate e con il volto coperto. L’obiettivo era un blindato che trasportava 5 milioni e 904 mila euro. L’azione, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stata organizzata con modalità di tipo paramilitare. I rapinatori avrebbero utilizzato automobili dotate di lampeggianti per simulare mezzi delle forze dell’ordine, bloccato la carreggiata e impiegato materiale esplosivo nel tentativo di aprire il veicolo blindato. Il colpo, tuttavia, non è andato a segno. I sistemi di sicurezza del mezzo avrebbero impedito ai rapinatori di raggiungere il denaro, costringendo il gruppo a fuggire.
Durante l’inseguimento, secondo la Procura, alcuni componenti del commando avrebbero aperto il fuoco contro i carabinieri. Non si sono registrati feriti, fortunatamente. A Russo e Iannelli sono contestati, a vario titolo, i reati di tentata rapina aggravata, tentato omicidio e detenzione di armi da guerra ed esplosivo. Resta da definire la contestazione dell’aggravante del metodo mafioso, oggetto di un recente pronunciamento della Corte di cassazione.
Il pronunciamento della Cassazione – Il 15 settembre 2026, la Prima sezione penale della Corte di cassazione, presieduta dal dott. Mancuso (presidente), si è pronunciata sui ricorsi presentati dalle difese contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce, depositata il 17 aprile 2026. Russo è assistito dall’avvocato Matteo Ciociola, mentre Iannelli è difeso dall’avvocato Ettore Censano.
Secondo quanto riferito dalla difesa, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente all’aggravante del metodo mafioso, disponendo il rinvio al Tribunale di Lecce per un nuovo giudizio sul punto. Nel resto, i ricorsi sarebbero stati rigettati. La motivazione del provvedimento non risulta ancora depositata. L’annullamento con rinvio non definisce in via definitiva la questione: spetterà, infatti, al Tribunale di Lecce procedere a una nuova valutazione dell’aggravante alla luce dei principi indicati dalla Corte di cassazione. Il ricorso, spiega l’avvocato Ciociola, riguardava due profili autonomi: da un lato, la configurabilità dell’aggravante prevista dall’articolo 416-bis.1 del codice penale; dall’altro, la qualificazione della condotta contestata come tentato omicidio, anziché come comportamento intimidatorio e oppositivo funzionale alla fuga.

«L’ordinanza impugnata – afferma il difensore – non individua, per quanto risulta dal ricorso e dalla contestazione, l’uso del nome o del prestigio di un clan, né espressioni, simboli o gesti evocativi di una specifica appartenenza mafiosa. Non indica, inoltre, una richiesta o una minaccia riferita alla forza di un sodalizio, un comportamento successivo delle persone offese o della collettività riconducibile ad assoggettamento o omertà mafiosa, oppure un rapporto storico e funzionale tra gli indagati e una consorteria che abbia autorizzato l’azione o ne abbia tratto vantaggio».
Per il legale, «l’assenza di tali elementi non è colmata dalla sola localizzazione del fatto in Puglia, né dal riferimento generale alla criminalità foggiana o alla Sacra Corona Unita. Il metodo mafioso è una qualità della condotta concreta, non una qualità presunta del territorio né una conseguenza automatica della brutalità dell’azione». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la circostanza richiede un comportamento concretamente idoneo a evocare nelle vittime la provenienza dell’azione da un gruppo mafioso, non essendo sufficienti, da sole, la professionalità criminale, la pluralità dei partecipanti, l’uso di armi da guerra, l’assetto paramilitare, l’impiego di esplosivi, la programmazione dell’azione o la comune provenienza geografica dei presunti autori. «Il presunto riferimento degli inquirenti leccesi all’avallo e al presunto supporto logistico in occasione del fallito assalto al portavalori – aggiunge l’avv. Ciociola – è formulato in termini prospettici e ipotetici, senza l’indicazione di un fatto storico individualizzato».
La difesa attende ora il deposito della motivazione della Cassazione, che consentirà di conoscere nel dettaglio le ragioni dell’annullamento dell’ordinanza limitatamente all’aggravante del metodo mafioso. Sul procedimento principale restano ferme, allo stato, le contestazioni formulate dalla Procura e la misura cautelare in carcere, senza che ciò costituisca una pronuncia definitiva sulla responsabilità degli indagati.




Se queste rapine non rientrano nel METODO MAFIOSO, significa che i rapinatori sono ragazzi di chiesa, da reinserirli nella parrocchia di appartenenza.
Ma andate a fan….cu….lo ..