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Dunque: con la circolare suddetta, le regioni e gli enti locali saranno ora ‘obbligati’ alla pubblicazione su internet anche dei curricula vitae di presidenti, sindaci e assessori, mentre è stata stabilita una “disciplina di favore” per la presidenza del Consiglio “per il momento esclusa dalle novità” stabilite (infatti in attuazione dell’art.2 c.5 della legge 15 del 2009, l’art.74 c.3 del Dlgs in questione prevede che, con l’adozione di uno o pià dPCM, siano determinati limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, alla PdC dei Ministri, e che fino all’entrata in vigore degli stessi provvedimenti si continui ad applicare, alla stessa, la normativa previgente). Comprese nelle pubblicazioni per le Pa anche i dati relativi alle retribuzioni ed i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale (primo punto dell’oggetto della stessa circolare). Per il rispetto delle norme in essere, il Dipartimento della funzione pubblica italiana ha già “evidenziato le modalità operative per l’applicazione della norma, ponendo, altresì, a disposizione delle amministrazioni e dei dirigenti, sul proprio sito internet, una apposita procedura per la compilazione on line dei curriluca e dei dati relativi alle retribuzioni” . L’articolo 21 della legge n.69 del 2009 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) prevede l’obbligo delle amministrazioni di pubblicare i tassi di presenza/assenza del personale, per “combattere il fenomeno dell’assenteismo” nella stessa “pubblica amministrazione”. Il decreto ministeriale fissa infatti le “nuove fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per la malattia che, dal momento della sua entrata in vigore, saranno ampliate rispetto all’attuale previsione, mentre saranno contestualmente disciplinate specifiche deroghe in relazione a situazioni afferenti a specifiche e gravi patologie”. Per il comma 3 dell’art.11 del Dlgs n.150 del 2009 si impone alle Pa di garantire “la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della perfomance” nel cui ambito si può ritenere si collochino anche gli obblighi di pubblicazione (di cui al comma 8, norma di “immediata applicabilità”). Per l’obbligo di pubblicazione dei dati sulle retribuzioni, l’art.11 comma 8, lettera f (Dlgs 150/2009) prevede che l’obbligo di pubblicazione dei curricula riguardi tanto i dirigenti quanto i titolari di posizioni organizzative (prima non contemplati). Compresi anche i segretari comunali e provinciali (data la ratio anche della normativa, nonostante quanto già disposto dall’art.21 della L..69/2009), nonché a “coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo”.
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LE SANZIONI: la riforma Brunetta per le Pa (art.11 c.9) prevede naturalmente un “regime speciale di tipo sanzionatorio “, nel caso di “mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione” di cui al comma 8. Tale sanzione consiste nel “divieto di erogazione della retribuzione di risultato di dirigenti preposti agli uffici coinvolti”. All’interno del proprio sito internet ogni Pa dovrà pertanto riportare i dati suddetti con la dicitura: “trasparenza, valutazione e merito”
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CON L’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI (istituto con art.24 l.30/12/1991 n.412) è stata prevista l’istituzione di un registro in cui dovranno essere indicati “in modo nominativo” tutti i soggetti pubblici o privati ai quali siano stati affidati incarichi retribuiti dalle amministrazioni pubbliche, con le informazioni salienti sugli incarichi stessi. Compreso nell’elenco anche la lista degli incarichi conferiti dalle Pa a “propri dipendenti, nonché l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con indicazione della mansione e dell’ammontare per l’incarico stabilito.
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Infine, per le ISTITUZIONI SCOLASTICHE sarà richiesta una nuova informazione riguardante il codice meccanografico per la creazione di una anagrafica completa delle scuole. Sarà necessario che ogni amministrazioni comunichi “in modo tempestivo” all’Anagrafe suddetta tutte le variazioni occorse in relazione ai dati anagrafici, alla natura giuridica degli incarichi (per trasformazione e/o cessazione) ai dati di classificazione. Come previsto dall’art.53 c.13 del decreto legislativo il Dipartimento della funzione pubblica provvederà a trasmettere ogni anno alla Corte dei Conti “l’elenco dele Pa che hanno omesso di effettuare la comunicazione avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza”. Stabilita anche una verifica in merito al rispetto delle disposizioni previste. Le Pa, locali e locali, saranno tenuto anche, entro il 30 aprile di goni anno, a trasmettere, via telematica o tramite supporto, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione delle stesse Pa, inclusi dei bilanci consuntivi approvati dalla singole amministrazioni nell’anno precedente. Ad esempio: per la dichiarazione dell’anno 2010 dovranno essere comunicati dalle Pa gli elenchi dei consorzi e delle società “a totale o a parziale partecipazione presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nel 2009”.
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In conclusione, con la riforma si è stabilito che anche le Regioni e gli enti locali sono interessate “da subito” all’applicazione dell’intero pacchetto del ‘ciclo delle performance’, non richiamato ‘direttamente’ nelle regole destinate agli enti locali. Quindi per i premi al proprio personale, le Pa dovranno comunicare “il programma triennale, il piano e la relazione delle perfomance, la creazione dell’organismo indipendente di valutazione”. Quindi per provincie, regioni e comuni l’obbligo di mettere su “piazza telematica” la storia e l’indennità del presidente, del sindaco e degli assessori, nonché dei segretari comunali e provinciali (per alcune già presenti). Quindi basta andare sui siti delle singole amministrazioni per vedere le somme, comprensive di “altre voci retributive accessorie e totale lordo complessivo”, nonché le assenze e presenze annuali.
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DECRETO BRUNETTA e FINANZIARIA IMPONGONO LA REVISIONE DELLE NORME SUGLI UFFICI (Gianluca Bertagna – Sole 24 Ore)- Come segnalato in un articolo odierno del Sole 24 ore, le novità legislative impongono una rivisitazione dei modi di procedere interni alle singole amministrazioni. Già l’articolo 89 del Testo Unico degli enti locali (Dlgs 267/2000) è chiaro infatti nello stabilire (in via preliminare) una regolamentazione specifica di “alcuni ambiti organizzativi” (Sole 24 Ore) stabiliti dal legislatore ed innovati con il Dl 112/2008, il Dl 78/2009 ed il famigerato Decreto Brunetta, Dlgs 150/2009. Per non parlare dello stesso testo della recente ‘Manovra’ (il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere iu criteri per la nomina della figura dei direttori generali; la legge 191/09 ne sancisce anche la “soppressione a scaglioni” (Sole 24 ore)). Importanti, fra le richieste del legislatore l’estratto riguardante gli incarichi esterni, come “la possibilità di derogare dalle procedure di reclutamento” previste dal Dpr 487/94. Il Dlgs 267/2000 ha previsto inoltre un duplice passaggio del regolamento negli organici collegiali. Spetta al consiglio comunale, e provinciale, l’approvazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici dei servizi, mentre alla Giunta dello stesso Comune è lasciato il compito di “approvare il regolamento relativo”.