“Equitalia – prosegue Melpignano – anzichè muovere oscure minacce al sindaco Emiliano riservando di avviare azioni penali a tutela della propria immagine, – immagine che Equitalia è stata bravissima a compromettere da sola con i propri atteggiamenti – dovrebbe con grande umiltà aprire una riflessione al proprio interno ed aprire un tavolo di concertazione con i contribuenti. Non sempre, anzi molto raramente, chi non paga non vuole pagare. Molto spesso è più semplicemente impossibilitato, strette come sono le famiglie tra la morsa del precariato, della inflazione, dell’aumento dei beni, delle rate dei mutui.” E’ ora di intensificare la rivolta degli onesti, che Federcontribuenti nazionale ha lanciato nella affollata assise pubblica del 16 aprile a Roma. Federcontribuenti ha attivato il numero verde 800984786, in funzione 24 ore su 24, a disposizione dei cittadini per raccogliere denunce e segnalazioni su casi di vessazione poste in essere da Equitalia”.
Redazione Stato
Casi e Sentenze Equitalia e cittadini, avv. Melpignano: "parte la rivolta degli onesti"
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IPOTECA ILLEGITTIMA: EQUITALIA DEVE RISARCIRE I DANNI AL CONTRIBUENTE
Ipoteche e cartelle “pazze”: se l’azione del concessionario della riscossione è illegittima il contribuente ha diritto al risarcimento dei danni. Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (sent. CTP di Bari n.36/08/10, liberamente visibile su http://www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale ha condannato Equitalia al pagamento di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento danni causati ad un contribuente pugliese.
La vicenda riguarda un’iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario della riscossione su immobili del contribuente a seguito di cartelle di pagamento non correttamente notificate.
In merito, è bene chiarire che se da una parte la legge permette al concessionario della riscossione di iscrivere ipoteche sui beni dei contribuenti, dall’altra ciò può avvenire solo a condizione che questi siano venuti realmente a conoscenza dei debiti tributari, attraverso la precedente notifica delle cartelle di pagamento.
Al riguardo, infatti, l’art. 77 del DPR n.602/73 prevede che “Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1 (ossia 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede”.
Proprio a seguito del mancato rispetto di tale articolo, i giudici di Bari chiariscono che a Equitalia va attribuita la responsabilità dei danni subiti dal contribuente poiché “ha proceduto all’iscrizione di ipoteca pur avendo consapevolmente provveduto alle notifiche in violazione della lett. C) del comma 1 dell’art. 60 del DPR n.600/73 (il quale prevede che la notifica debba essere effettuata necessariamente presso il domicilio fiscale del contribuente), in quanto era noto il domicilio fiscale cui andavano effettuate le notifiche per essere stati ritualmente notificati, come risulta dalla documentazione acquisita al processo e non contestata, atti inerenti ad altre precedenti vicende tributarie.
Il concessionario, dunque, aveva provveduto alla notifica delle cartelle presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza del contribuente e pertanto in modo illegittimo.
I giudici pugliesi, infatti, chiariscono che “Tale comportamento di natura dilatoria e defatigante per il contribuente rivela, negli enti impositori, una mancanza assoluta di avvedutezza e di una sia pur minima consapevolezza della legittimità o meno del proprio agire e delle conseguenze che i propri atti andavano a determinare…”.
Per quanto riguarda, infine, il risarcimento dei danni, i giudici chiariscono che pur condividendo la posizione della Commissione Tributaria Provinciale (ossia i giudici di primo grado), la quale sostiene che manca la specifica quantificazione dei danni subiti dal contribuente, ribadiscono che “ciò non osta per l’ammissione della domanda riguardo al danno morale conseguente all’accertata inesistenza del diritto degli enti impositori a chiedere l’iscrizione ipotecaria sul patrimonio del contribuente e ai conseguenti disagi psicologici che tale condotta ha provocato”.
Secondo i giudici, quindi, la quantificazione dei danni può avvenire tranquillamente in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 del Codice civile.
Ci si augura, dunque, che anche questa sentenza possa contribuire a creare un fisco più equo.