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GERNONE CONDANNE Traffico di droga nel Foggiano, la Cassazione conferma le condanne per il gruppo Gernone

Respinti i ricorsi degli imputati contro la sentenza della Corte d'Appello di Bari.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Luglio 2026
Cronaca // San Severo //

La Corte di Cassazione conferma il quadro accusatorio ricostruito nei primi due gradi di giudizio e rende definitive le condanne nei confronti degli imputati coinvolti nel procedimento che vede al centro Gernone Michele, nato a Cremona il 26 dicembre 1996, Gernone Dennis, nato a San Severo il 12 novembre 2001,
Gernone Anna, nata a San Severo il 9 novembre 2000, Dervishi Seli (CUI 01S5GFE), nato in Albania il 27 luglio 1982, D’Aloia Alessio Carlo, nato a San Severo il 18 agosto 1986. Con la decisione pronunciata dalla Suprema Corte vengono respinti i ricorsi proposti contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, ritenuta immune da vizi di legittimità sia nella ricostruzione dei fatti sia nella valutazione del materiale probatorio.

Il procedimento riguarda un’articolata attività investigativa che ha ricostruito l’esistenza di un gruppo criminale dedito, secondo l’accusa, al traffico di sostanze stupefacenti e ad altri reati commessi con modalità riconducibili alla criminalità organizzata.

L’inchiesta prende le mosse da una lunga attività investigativa sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, sequestri di sostanze stupefacenti e dichiarazioni testimoniali.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, gli imputati avrebbero operato all’interno di un’organizzazione stabilmente impegnata nella gestione del traffico di droga, con una precisa ripartizione dei ruoli e continui rapporti tra i diversi partecipanti.

Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per le diverse contestazioni formulate dalla Procura, decisione successivamente confermata, con alcune rideterminazioni della pena, dalla Corte d’Appello di Bari.

Davanti alla Cassazione le difese hanno contestato numerosi aspetti della sentenza di secondo grado.

Tra le principali censure figuravano: la presunta insufficienza della motivazione sulla partecipazione dei singoli imputati all’associazione; la valutazione delle intercettazioni l’attendibilità delle dichiarazioni utilizzate come prova; la configurabilità dell’associazione per delinquere; il trattamento sanzionatorio; il riconoscimento delle aggravanti contestate. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe attribuito valore probatorio a elementi ritenuti privi dei necessari riscontri e avrebbe ricostruito in maniera non corretta il ruolo svolto dai singoli imputati.

La Cassazione ha dichiarato infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso. I giudici osservano che la Corte d’Appello ha analizzato in maniera dettagliata ciascuna posizione processuale, distinguendo il ruolo dei diversi imputati e illustrando gli elementi probatori posti a fondamento delle condanne.

Particolare rilievo viene attribuito al contenuto delle intercettazioni, considerate tra loro convergenti e coerenti con gli altri dati investigativi raccolti nel corso delle indagini.

Secondo la Suprema Corte, la motivazione della sentenza impugnata rispetta pienamente i criteri di logicità e completezza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e non presenta le contraddizioni denunciate dalle difese.

La Corte conferma anche la qualificazione giuridica dei fatti. Gli elementi raccolti dimostrano, secondo i giudici, l’esistenza di una struttura organizzata caratterizzata da rapporti stabili tra i partecipanti, dalla distribuzione di specifici compiti e dalla continuità dell’attività criminale.

Le operazioni di approvvigionamento, custodia, trasporto e distribuzione della droga vengono ritenute espressione di un’organizzazione non occasionale, ma dotata di una propria stabilità operativa. La Suprema Corte sottolinea inoltre come la responsabilità dei singoli imputati sia stata affermata sulla base di una valutazione complessiva del materiale probatorio e non attraverso singoli elementi isolatamente considerati.

Respinte anche le censure relative al trattamento sanzionatorio. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha motivato in maniera adeguata sia la determinazione della pena sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti richieste dalle difese.

Le valutazioni operate rientrano nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito e risultano coerenti con i criteri previsti dall’articolo 133 del Codice penale.

Con il rigetto dei ricorsi diventano definitive le condanne pronunciate nei confronti degli imputati coinvolti nel procedimento.

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