Diventa definitiva la condanna nei confronti di Antonio Cenicola, nato a Lucera l’8 febbraio 1946, riconosciuto responsabile del reato di usura aggravata in concorso ai danni di Nicola Di Dodo. La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’imputato, confermando integralmente la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari il 17 aprile 2025, che aveva già confermato il verdetto pronunciato dal Tribunale di Foggia. La decisione è stata assunta all’udienza del 5 maggio 2026, presidente Angelo Caputo, relatrice Caterina Brignone.
La Suprema Corte ha ritenuto pienamente corretta la valutazione dei giudici di merito, escludendo qualsiasi vizio nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove.
Il procedimento trae origine dalla sentenza pronunciata il 30 marzo 2023 dal Tribunale di Foggia. In quella occasione Antonio Cenicola era stato riconosciuto colpevole, insieme al coimputato Gianluigi Savino, del reato di usura commesso ai danni di un privato
Esclusa la contestata aggravante prevista dall’articolo 644, quinto comma, numero 3 del Codice penale e la recidiva, il Tribunale aveva inflitto all’imputato la pena di quattro anni di reclusione e 12 mila euro di multa, disponendo inoltre l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e la confisca, in solido con il coimputato, della somma di 10.550 euro, fatti salvi i diritti della persona offesa alla restituzione e al risarcimento del danno.
Davanti alla Corte d’Appello di Bari la difesa aveva contestato l’intera ricostruzione accusatoria. Secondo l’imputato, le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero state attendibili, mentre quelle rese dai familiari di Nicola Di Dodo non avrebbero potuto costituire un adeguato riscontro.
La difesa aveva inoltre sostenuto che le intercettazioni telefoniche e ambientali fossero state interpretate in maniera erronea e che il ruolo di Antonio Cenicola fosse stato travisato. Secondo questa ricostruzione, infatti, egli sarebbe stato soltanto un creditore di Gianluigi Savino, senza alcun coinvolgimento nell’attività usuraria. Con sentenza del 17 aprile 2025, però, la Corte d’Appello ha respinto integralmente le doglianze, confermando la responsabilità dell’imputato e la pena inflitta in primo grado.
I giudici di merito hanno attribuito particolare rilievo alle dichiarazioni rese dalla vittima, giudicate coerenti, dettagliate e costantemente confermate dagli altri elementi raccolti durante le indagini. A rafforzarne l’attendibilità sono intervenute le deposizioni della moglie della vittima e del fratello, entrambe ritenute perfettamente compatibili con il racconto della persona offesa.
Ancora più significativo è stato il contenuto delle intercettazioni, dalle quali i giudici hanno desunto la piena consapevolezza di Antonio Cenicola circa la natura usuraria dell’operazione economica.
Secondo la Corte, le conversazioni dimostrano non soltanto la conoscenza del prestito illecito, ma anche il coinvolgimento diretto dell’imputato nella gestione del rapporto usurario e nella successiva attività di recupero del credito.
Davanti alla Cassazione il difensore ha articolato cinque distinti motivi di impugnazione. Tra questi figuravano la presunta violazione delle regole sulla valutazione della prova, l’asserita inattendibilità della persona offesa, l’insussistenza del concorso nel reato e il difetto di motivazione della sentenza d’appello. Secondo il ricorrente, i giudici territoriali si sarebbero limitati a richiamare le conclusioni del Tribunale senza confrontarsi realmente con le censure formulate in sede di gravame.
La Seconda Sezione penale ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha sviluppato una motivazione completa, logica e coerente, analizzando puntualmente ciascuna delle contestazioni formulate dalla difesa. I giudici di legittimità osservano che le dichiarazioni della persona offesa risultano sostenute da molteplici elementi esterni di conferma e che il contenuto delle intercettazioni costituisce un riscontro autonomo e particolarmente significativo.
La Suprema Corte sottolinea inoltre come il ruolo svolto da Antonio Cenicola non possa essere ridotto a quello di semplice creditore del coimputato.
Al contrario, dagli elementi raccolti emerge un contributo consapevole e concreto nella gestione dell’intera operazione usuraria, sufficiente a configurare il concorso nel reato.
Con il rigetto del ricorso diventa definitiva la condanna pronunciata nei confronti di Antonio Cenicola. Restano pertanto confermate la pena di quattro anni di reclusione, la multa da 12 mila euro, l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e la confisca della somma di 10.550 euro.



