www.statoquotidiano.it, Bari, 19 aprile 2023. “Alla luce di tali considerazioni deve rovesciarsi l’interpretazione della regola formulata dal Giudice di primo grado che intravvede nella stessa una previsione di portata generale e ordinaria, volta a consentire la permanenza delle strutture per l’intero anno solare e che, invece, è da ritenersi eccezione all’obbligo di rimozione che, come esposto, restituisce al bene costiero la propria dimensione naturale e identitaria“.
Con recente sentenza, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciandosi sull’appello, ha accolto il ricorso proposto da: Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, contro una srl, nei confronti del Comune di Brindisi, per la riforma di una sentenza di primo grado, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio.
Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto hanno appellato la sentenza n. 769 del 2017, con la quale il T.A.R. per la Puglia – sede di Lecce (Sezione Prima) ha accolto il ricorso proposto da Edilsavi s.r.l. avverso: i) il provvedimento autorizzativo unico rilasciato dal Comune di Brindisi, Settore Urbanistica – SUAP n. 4/2016 del 13 giugno 2016, prot. n. 49317; ii) l’autorizzazione paesaggistica a firma del Responsabile del procedimento del Comune di Brindisi n. 25/2016 del 13 giugno 2016, prot. gen. n. 49117; iii) il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto del 10 giugno 2016, prot. n. 0008753.
In punto di fatto le Amministrazioni deducevano che la Edilsavi s.r.l. era divenuta
proprietaria di una porzione di terreno ubicata nel territorio del Comune di Brindisi,
località Betlemme. L’immobile era di proprietà della CRAL che aveva ivi realizzato
uno stabilimento balneare. Tale stabilimento era stato interessato da lavori di
ristrutturazione, assentiti con permesso di costruire n. 160/2014, preceduto
dall’autorizzazione paesaggistica del 1.4.2011. I lavori di ristrutturazione erano
avviati da Edilsavi s.r.l. che era stata, altresì, autorizzata a subentrare nella titolarità
della concessione demaniale, con determinazione n. 20129 del 9.3.2016.
Con istanza del 7.1.2016 la Edilsavi s.r.l. aveva richiesto l’autorizzazione a
realizzare alcune varianti al progetto originario
ATTO INTEGRALE. sentenza-cds-10032023-2559



