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CERIGNOLA RAPINA Accusata di rapina a gioielleria di Cerignola, “ingiusta detenzione”, a donna 2.594 euro

La vicenda nasce dalla misura cautelare eseguita il 5 giugno 2019. A. B. era stata posta agli arresti domiciliari fino al 27 giugno perché gravemente indiziata

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2026
Cerignola // Cronaca //

Resta fermo l’indennizzo di 2.594 euro riconosciuto ad A. B. per 22 giorni trascorsi agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine per una rapina in gioielleria dalla quale è poi risultata estranea. Dovrà invece essere nuovamente valutata la liquidazione delle spese legali: la Corte d’appello di Bari non poteva determinarle in via soltanto equitativa senza confrontarsi con la nota dettagliata depositata dalla difesa.

Lo ha stabilito la Terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza del 2026. Il collegio era presieduto da Andrea Gentili, relatore Alberto Galanti. La Suprema corte ha accolto il ricorso di A. B., nata a Torino, classe 1989, esclusivamente sul capitolo delle spese, dichiarandolo inammissibile nel resto e rinviando per un nuovo esame a un’altra sezione della Corte d’appello di Bari.

La vicenda nasce dalla misura cautelare eseguita il 5 giugno 2019. A. B. era stata posta agli arresti domiciliari fino al 27 giugno perché gravemente indiziata, insieme a un uomo, della rapina commessa ai danni di una gioielleria di Cerignola. Una perizia antropometrica aveva successivamente accertato l’incompatibilità della donna con i soggetti ritenuti effettivi autori del colpo. La misura era stata quindi revocata e il procedimento si era concluso con un decreto di archiviazione.

La prima domanda di riparazione per ingiusta detenzione era stata respinta dalla Corte d’appello di Bari il 4 novembre 2024. Secondo quel provvedimento, la donna avrebbe omesso colposamente di indicare elementi utili a dimostrare la propria estraneità, contribuendo così al ritardo nella scarcerazione e al convincimento degli investigatori. La Cassazione, con la sentenza 11940 del 21 gennaio 2025, aveva però annullato quella decisione: i giudici baresi non avevano spiegato in cosa fosse consistita la condotta gravemente colposa né come avesse inciso sull’adozione e sul mantenimento della misura.

Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha accolto la richiesta, riconoscendo 2.594 euro di indennizzo e 2.000 euro per le spese di giudizio. La somma principale è stata calcolata moltiplicando i 22 giorni di restrizione per il parametro giornaliero di 117,91 euro. A. B., assistita dall’avvocato Giacomo Lattanzio, ha contestato entrambe le quantificazioni. Per l’indennizzo ha chiesto che fossero considerate anche le conseguenze reputazionali subite da lei e dalla famiglia, ricordando di essere madre di quattro figli, uno dei quali aveva pochi mesi all’epoca dei fatti. Quanto alle spese, ha sostenuto che dovessero essere liquidate sulla base della notula prodotta e del principio di vittoriosità. L’Avvocatura generale dello Stato, con l’avvocato Fabio Tortora per il ministero dell’Economia e delle finanze, aveva chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Il procuratore generale Lidia Giorgio aveva concluso per il rigetto.

La Cassazione ricorda che la riparazione per ingiusta detenzione non è un risarcimento fondato su un illecito dello Stato, ma un indennizzo ispirato a solidarietà verso chi ha subito un’indebita restrizione. Il calcolo aritmetico costituisce un riferimento, da correggere quando siano provate specifiche conseguenze personali, familiari, morali, patrimoniali, fisiche o psichiche. Anche il cosiddetto strepitus fori, cioè il clamore mediatico, può assumere rilievo soltanto in condizioni precise: la notizia deve avere raggiunto un pubblico ampio, essere presentata in termini assertivi rispetto alla responsabilità e produrre un pregiudizio ulteriore adeguatamente dedotto e documentato.

Nel caso di A. B., secondo la sentenza, questi elementi non erano stati allegati in modo sufficientemente specifico. Nell’istanza depositata l’8 luglio 2022 compariva soltanto un fugace richiamo al danno reputazionale e una richiesta di 50mila euro. Solo il 10 luglio 2025 la difesa aveva depositato estratti di articoli e fotografie, senza però precisare la portata concreta delle conseguenze. Generica è stata ritenuta anche la doglianza sugli effetti ulteriori dei 22 giorni di detenzione. Per questo l’indennizzo resta invariato.

Diversa la conclusione sulle spese. In presenza di una nota specifica, il giudice non può limitarsi a fissare una cifra globale ed equitativa, ma deve motivare sulle singole voci riconosciute, eliminate o ridotte, così da rendere controllabile la conformità della liquidazione agli atti e alle tariffe. I giudici di Bari dovranno quindi pronunciarsi di nuovo su questo punto e regolare anche le spese del giudizio in Cassazione.

A cura di Michele Solatia.

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