Non basta essere il passeggero di un’auto in fuga per rispondere automaticamente della resistenza opposta dal conducente alle forze dell’ordine. Ma la responsabilità può configurarsi quando il comportamento complessivo dimostra la condivisione del progetto di sottrarsi al controllo, anche accettando una corsa pericolosa. È il principio applicato dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione, che ha annullato l’assoluzione di Samuel Perdonò, nato a Foggia, 1 agosto 1998, e disposto un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della Corte d’appello di Bari.
La decisione, pronunciata il 2 luglio 2026, interviene su una vicenda avvenuta a Lucera. Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, i carabinieri avevano notato cinque persone nei pressi di un’attività commerciale: due si trovavano più lontano, tre più vicino. Alla vista dei militari, il gruppo si era disperso a piedi per le strade del centro abitato. Durante l’inseguimento, uno dei fuggitivi avrebbe anche lanciato una bicicletta verso gli operanti.
Quattro o cinque persone erano poi salite su una Mercedes Classe A, partita ad alta velocità. Le forze dell’ordine avevano inseguito il veicolo fino al suo blocco da parte della polizia. Il conducente era riuscito ad allontanarsi, mentre nell’abitacolo erano rimasti Perdonò, sul sedile anteriore, e L.A., su quello posteriore. Alla guida, secondo gli accertamenti richiamati nel provvedimento, si trovava F.B.. Nell’auto erano stati trovati arnesi da scasso.
Le immagini di videosorveglianza, si legge ancora nella sentenza, avevano ripreso Perdonò insieme a Bernardo mentre armeggiavano vicino alla saracinesca della tabaccheria di D.M., poi risultata tagliata. Dopo il fermo, inoltre, Perdonò avrebbe continuato a dimenarsi nel tentativo di sottrarsi all’arresto.
Il Tribunale di Foggia lo aveva condannato il 10 gennaio 2025 per concorso in resistenza a pubblico ufficiale. Il 25 marzo 2026 la Corte d’appello di Bari aveva però ribaltato la decisione, assolvendolo per non aver commesso il fatto. Per i giudici di secondo grado non emergeva una condotta, precedente o successiva, capace di rafforzare la resistenza attiva del conducente.
Contro l’assoluzione ha presentato ricorso il procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari, denunciando un vizio di motivazione. La procura generale della Cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio. Secondo l’impugnazione, la sequenza dei fatti – la presenza nei pressi della saracinesca, la fuga prima a piedi e poi in auto, il ritrovamento degli attrezzi e la condotta tenuta al momento dell’arresto – non sarebbe stata valutata in modo coerente. Il ricorso ricordava inoltre che, per la stessa vicenda, la Corte d’appello aveva confermato la condanna di un altro passeggero.
La Cassazione ha accolto la censura. Al centro della decisione vi è l’obbligo di “motivazione rafforzata”: quando il giudice d’appello sovverte una condanna di primo grado utilizzando le stesse prove, deve spiegare in modo particolarmente rigoroso perché attribuisce a quegli elementi un significato diverso. Nel caso esaminato, secondo i giudici di legittimità, la motivazione dell’assoluzione era contraddittoria e non aveva la forza persuasiva necessaria per giustificare il ribaltamento.
La Suprema corte ha ricordato che una fuga in auto può integrare la violenza richiesta dal reato di resistenza quando il conducente, per sottrarsi alle forze dell’ordine, guida deliberatamente in modo da mettere in pericolo gli altri utenti della strada. Anche il passeggero può concorrere moralmente nel reato, ma soltanto se la sua condotta, letta nel contesto, rivela l’adesione al comune intento di sfuggire al controllo e contribuisce a rafforzare l’azione.
Per i giudici, gli elementi raccolti dovranno quindi essere nuovamente esaminati: la fuga a piedi, la scelta di salire sull’auto guidata dalla persona con cui Perdonò era stato visto presso la tabaccheria e l’opposizione successiva al fermo possono essere indicativi di una partecipazione consapevole.
Non si tratta, tuttavia, di un accertamento definitivo di responsabilità. L’annullamento rimette la valutazione a un’altra sezione della Corte d’appello di Bari, chiamata a celebrare un nuovo giudizio nel rispetto dei principi indicati dalla Cassazione.
A cura di Michele Solatia.



