Resta ferma la condanna a due anni e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa inflitta a M.L. per due distinti episodi del reato di lieve entità previsto dalla normativa sugli stupefacenti. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’appello di Bari e ha condannato l’imputato anche al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
La decisione è contenuta nell’ordinanza del 2026, pronunciata il 12 giugno dalla Settima sezione penale e depositata il 17 settembre. Il collegio era presieduto da Andrea Gentili, relatore Fabio Zunica. L’uomo, nato a Manfredonia, classe 1977, era stato giudicato colpevole dei fatti commessi nella stessa città fino al 4 novembre 2022, qualificati ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990, la disposizione che disciplina i fatti di lieve entità in materia di stupefacenti.
La vicenda processuale era iniziata con la sentenza pronunciata il 20 novembre 2023 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia. La decisione era stata confermata il 28 febbraio 2025 dalla Corte d’appello di Bari. Davanti alla Cassazione la difesa ha proposto un solo motivo, contestando il diniego delle attenuanti generiche.
Secondo quanto riportato nell’ordinanza, i giudici di appello avevano escluso la concessione delle attenuanti perché non erano emersi elementi meritevoli di una valutazione positiva. Al contrario, avevano attribuito rilievo al comportamento dell’imputato e ai suoi precedenti penali. L’uomo risultava infatti già gravato da numerosi precedenti, anche specifici, e aveva continuato a delinquere mentre si trovava agli arresti domiciliari per un reato della stessa natura.
Per la Corte d’appello questo dato aveva un peso tale da rendere recessivi gli argomenti indicati dalla difesa a sostegno di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Il giudizio è stato condiviso dalla Cassazione, che ha definito manifestamente infondato l’unico motivo di ricorso. La motivazione della sentenza impugnata, si legge nel provvedimento, è fondata su considerazioni razionali e non presenta vizi scrutinabili in sede di legittimità.
La Suprema corte ribadisce infatti il confine del proprio controllo: il giudizio di Cassazione non rappresenta un terzo grado nel quale ripetere la valutazione di merito compiuta nei precedenti passaggi processuali. Una volta accertato che la decisione dei giudici territoriali è sorretta da una motivazione coerente e non irragionevole, la difesa non può ottenere un nuovo esame limitandosi a contrapporre una differente lettura degli elementi già valutati.
Nel caso dell’uomo, il ricorso non individuava un errore di diritto o un vizio logico decisivo nella motivazione, ma proponeva, secondo il collegio, apprezzamenti alternativi sul peso da attribuire alle circostanze personali e processuali dell’imputato. Si trattava quindi di una richiesta non consentita davanti al giudice di legittimità. A sostegno della conclusione, l’ordinanza richiama anche un precedente della Sesta sezione penale, la sentenza numero 5465 del 2021, secondo cui non è ammessa in Cassazione la sostituzione di una diversa valutazione di merito a quella razionalmente espressa dal giudice della decisione impugnata.
La declaratoria di inammissibilità rende definitiva, nell’ambito del ricorso esaminato, la decisione della Corte d’appello di Bari e comporta le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente deve versare alla Cassa delle ammende la somma fissata equitativamente in 3.000 euro. Nessuna riduzione della pena è stata dunque disposta e le attenuanti generiche restano escluse.
A cura di Michele Solatia.



