Roma. ”(…) il tribunale con motivazione adeguata, logica e aderente alle acquisizioni processuali ha motivato in ordine alla riconducibilità alla (donna,ndr) degli abusi edilizi, desunta da una serie di elementi di fatto (l’essere stata la donna convocata nella veste di responsabile dell’abuso senza peraltro contestare alcunché, l’esistenza della menzionata scrittura privata relativa al passaggio del possesso, l’aver accettato la custodia dell’immobile dopo il sequestro) non diversamente valutabili in questa sede (..)”.
Con recente sentenza, la terza sezione penale della Corte di Cassazione (Presidente Aldo Fiale) ha dichiarato inammissibile il ricorso di una 42enne di Manfredonia, già condannata dal Tribunale di Foggia alla pena dell’ammenda in relazione a una serie di passati abusi edilizi. Contro la sentenza la donna ha proposto ricorso per cassazione articolando una serie di motivi.
La donna aveva innanzitutto dichiarato di essere stata già condannata per gli stessi fatti con sentenza del tribunale di Foggia del 2013, “deduzione che il tribunale ha disatteso per non essere la sentenza divenuta irrevocabile”. Inoltre la donna ha lamentato la “contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova della responsabilità penale (…) desunta dal tribunale dalla mera presenza in loco” della stessa “al momento dell’accertamento, dal possesso del fondo ove insiste l’immobile abusivo e dall’avere l’imputata accettato la custodia dell’immobile”. “Ad avviso della ricorrente, non potrebbe affatto escludersi che l’opera abusiva fosse già esistente sul suolo ceduto” e che la stessa “abbia successivamente conseguito il mero possesso, specie alla luce della deposizione del teste (..), il quale ha affermato che, al momento del sopralluogo, l’opera era finita e non era in corso alcuna attività edilizia”.
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Credo sia doverosa la visita da parte del Santo Padre alla Madonna di Siponto che di Siponto è la stella
È Siponto non c’è oro….