Ricorso accolto solo in parte: la Cassazione annulla la sentenza d’appello limitatamente alla posizione di Angelo Flena (nato a San Marco in Lamis il 17/05/1984), aprendo alla possibilità di applicare una pena sostitutiva pecuniaria nonostante la sospensione condizionale, perché il fatto è anteriore alla riforma che ha introdotto il divieto. Per Pietro Gaggiano (nato a San Marco in Lamis il 31/01/1982), invece, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
I due imputati erano stati arrestati nel giugno 2020 e condannati per detenzione di cocaina, riqualificata come fatto di lieve entità, con rito abbreviato. La Corte d’appello di Bari aveva confermato la responsabilità: la finalità di spaccio, secondo i giudici, emergeva non solo dal peso della sostanza, ma da un insieme di indici – purezza, denaro, e anche un’agenda con annotazioni contabili (“dare”, “acconto”, “dati”) – ritenuti incompatibili con l’uso personale.
Su questo primo punto, la Cassazione non concede aperture: la censura viene definita generica e reiterativa. La motivazione dei giudici di merito è ritenuta logica e completa.
Il vero passaggio decisivo riguarda invece la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva. La Corte d’appello l’aveva esclusa perché la pena era stata sospesa. Ma la Cassazione richiama un orientamento: il divieto di applicare pene sostitutive quando è concessa la sospensione condizionale, introdotto dopo (riforma “Cartabia”), non può estendersi ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore, perché si applica la norma più favorevole in base all’articolo 2 del codice penale.
Da qui la distinzione: Gaggiano ha una pena più alta (oltre un anno e mezzo), Flena una più breve (sei mesi). Solo per Flena – nel quadro “globalmente valutabile” – può sussistere il presupposto per la sostituzione in pecuniaria. La Cassazione annulla dunque sul punto e rinvia a un’altra sezione della Corte d’appello di Bari per un nuovo giudizio limitato alla sola questione.
A cura di Michele Solatia.



