Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 99 del 7 gennaio 2026, ha definitivamente respinto l’appello proposto da Verde Futura Cooperativa Agriforestale a r.l., confermando integralmente la decisione del TAR Puglia che aveva annullato l’aggiudicazione dei lavori per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nel Comune di San Marco in Lamis.
La controversia riguarda la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo – Presidente della Regione Puglia per il contrasto al dissesto idrogeologico, relativa all’intervento denominato “16IR341/G1 – Consolidamento e messa in sicurezza in Via Parigi, Londra, Atene e Nardella”, finanziato nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020. L’importo complessivo del Lotto 2 oggetto di contenzioso ammontava a circa 1,67 milioni di euro.
Ad impugnare l’aggiudicazione era stata la Geom. Ianno Michele Costruzioni, seconda classificata in gara, che aveva contestato il possesso dei requisiti di qualificazione in capo alla società aggiudicataria. In particolare, la ricorrente aveva denunciato la mancanza, da parte di Verde Futura, della qualificazione SOA nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS21 (opere strutturali speciali), nonché l’assenza di una valida dichiarazione di subappalto necessario.
Il TAR Puglia, con sentenza n. 642 del 2025, aveva accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione e disponendo il subentro dell’impresa ricorrente nel contratto, ritenendo illegittimo il ricorso al soccorso istruttorio per sanare una carenza sostanziale dei requisiti di partecipazione. Secondo i giudici di primo grado, la mancata dichiarazione del subappalto necessario nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) non poteva essere considerata un mero errore formale, ma costituiva un vizio insanabile.
Verde Futura aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che l’assenza della dichiarazione di subappalto fosse frutto di un semplice refuso e che la qualificazione OS21 fosse comunque coperta attraverso l’impresa ausiliaria Consorzio Stabile Costruendo s.r.l., in possesso di attestazione SOA di classe superiore. L’appellante aveva inoltre contestato la condanna alle spese di lite disposta dal TAR.
Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le censure, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa: il subappalto necessario, o qualificante, rappresenta una modalità alternativa di dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione e deve essere dichiarato espressamente dal concorrente già in sede di presentazione dell’offerta. In mancanza di tale dichiarazione, l’operatore economico deve essere escluso dalla gara.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, la dichiarazione negativa sul subappalto contenuta nel DGUE di Verde Futura non era ambigua né incompleta e non poteva essere corretta mediante soccorso istruttorio, istituto che non può essere utilizzato per integrare ex post requisiti sostanziali mancanti, pena la violazione dei principi di par condicio e di autoresponsabilità.
La sentenza chiarisce inoltre che il possesso, da parte dell’impresa ausiliaria, di una qualificazione SOA sovrabbondante non può supplire alla mancanza di una valida dichiarazione di subappalto necessario, né trasformare automaticamente l’avvalimento in subappalto qualificante.
Con la decisione del Consiglio di Stato si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria.
A cura di Michele Solatia.



