La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, agli effetti penali, la condanna inflitta a un uomo (originario di Manfredonia), giudice per le indagini preliminari all’epoca dei fatti, dichiarando estinto per prescrizione il reato di diffamazione contestatogli. Resta invece confermata la condanna sul piano civile, con obbligo di rifondere le spese di difesa sostenute dall’ispettore (…), parte civile costituita.
Secondo le sentenze di primo e secondo grado, l’uomo, nel motivare un decreto di non convalida di sequestro preventivo emesso nel 2017, aveva usato nei confronti dell’ispettore (…) espressioni ritenute offensive: lo aveva definito “iperattivista capace di confondere la Procura con dichiarazioni maliziose”, “immarcescibile”, dotato di “vista bionica” e di “strabilianti capacità visive”.
Il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Salerno avevano ritenuto che tali locuzioni travalicassero i limiti della critica, incidendo direttamente sulla reputazione personale del poliziotto e non soltanto sulla valutazione della sua attività professionale.
La difesa del magistrato aveva invocato le scriminanti dell’adempimento del dovere e del diritto di critica, sostenendo che le espressioni rientrassero nell’ambito della libertà di motivazione dei provvedimenti giudiziari. In subordine era stata richiesta la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) o la concessione delle attenuanti generiche.
La Cassazione ha riconosciuto la natura denigratoria delle espressioni contestate, osservando che il provvedimento giudiziario deve limitarsi a valutazioni funzionali alla decisione, senza sconfinare in attacchi personali. In tal senso, le frasi incriminate non erano giustificate né dal diritto di critica né dall’adempimento del dovere, configurando astrattamente il reato di diffamazione. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che il reato era già prescritto: commesso il 25 febbraio 2017, con un periodo di sospensione di 144 giorni, la prescrizione è maturata il 10 gennaio 2025, prima della decisione della Cassazione.
Sul piano penale, dunque, la sentenza è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Restano però fermi gli effetti civili, con la condanna dell’uomo al pagamento delle spese legali della parte civile.



