Roma/Manfredonia. “OGNI giorno i giudici dell’organo di garanzia della Costituzione demoliscono un pezzo, come già è avvenuto per la riforma delle autorità portuali, del provvedimento contestato ovunque“. Così il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Diego De Lorenzis, in seguito alla bocciatura, da parte della Corte Costituzionale, di alcune norme del cd ‘Sblocca Italia‘. A finire nel mirino della Consulta sono stati questa volta i commi 2, 4, 10-bis e 11 dell’articolo 1 del decreto-legge (cd ‘Sblocca Italia’) 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164, con giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia (in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma), con ricorso notificato il 9-14 gennaio 2015 (Governatore Nichi Vendola).
LA SENTENZA DELLA CONSULTA – 21.01.2016. Secondo la Corte costituzionale – sentenza n. 7/2016 depositata il 21 gennaio 2016 – i commi 2 e 4 dell’art. 1 sono costituzionalmente illegittimi “nella parte in cui non prevede che l’approvazione dei relativi progetti avvenga d’intesa con la Regione interessata”. La Consulta ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10-bis “nella parte in cui non prevede che l’approvazione del Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria avvenga d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni”.
Costituzionalmente illegittimo è anche il comma 11 dell’art. 1, “nella parte in cui, ai fini dell’approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale”.
BOCCIATO ANCHE IL COMMA 1 DELL’ART. 29 SUL PIANO PORTI. Da ricordare come con la sentenza n. 261/2015 depositata l’11 dicembre 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 comma 1 dello Sblocca Italia nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni. “La Corte non ha messo in discussione i contenuti del Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica, né le prerogative del Governo di realizzarlo, ma ha sostanzialmente chiesto al Governo di ricercare l’intesa sui contenuti anche con il Sistema delle Regioni”, ha detto nel dicembre scorso il ministro alla Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio (fonte: www.casaeclima.com).
“(…) la norma impugnata ha sottratto alla Regione interessata l’adeguato spazio partecipativo assicurato dalla competenza del CIPE, benché, quando la funzione amministrativa è chiamata in sussidiarietà, esso sia costituzionalmente necessario, non solo per l’inserimento dell’opera nel Programma Infrastrutture Strategiche, ma anche per l’approvazione del progetto (sentenza n. 303 del 2003). Né questo spazio viene recuperato nell’ambito della conferenza di servizi, che il Commissario convoca entro 15 giorni dall’approvazione dei progetti, perché il motivato dissenso della Regione attiva le procedure concertative previste dall’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) solo per profili inerenti alla «tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità». È invece evidente che, per conseguire la «codeterminazione» dell’atto (sentenza n. 378 del 2005), la Regione deve essere posta su un piano paritario con lo Stato, con riguardo all’intero fascio di interessi regionali su cui impatta la funzione amministrativa. I commi 2 e 4 dell’art. 1 del d.l. n. 133 del 2014 vanno perciò dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non prevedono che l’approvazione dei progetti avvenga d’intesa con la Regione interessata“.
ARTICOLO 37 DEL CD ‘SBLOCCA – ITALIA’ INTERESSANTE IL SETTORE ENERGIA. A riguardo, bisogna infatti ricordare come l’articolo 37 (Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)del decreto-legge (cd ‘Sblocca Italia’) 12 settembre 2014, n. 133, dispone che gasdotti, rigassificatori e stoccaggi di gas naturale rivestono “carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti”, e di conseguenza avranno diritto a una serie di semplificazioni (“1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita’ a carattere nazionale e sono di pubblica utilita’, nonche’ indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327“).
DIEGO DE LORENZIS A STATO QUOTIDIANO: “SBLOCCA ITALIA ANTICIPO DELLA VOLONTA’ DELLE LOBBY CHE INFLUENZANO DETERMINATI PARTITI”. “Il dispositivo della sentenza del 21 gennaio 2016 della Corte Costituzionale – precisa a Stato Quotidiano il parlamentare Diego De Lorenzis – non riguarda al momento il settore energetico, fermo restando che i giudici si sono comunque pronunciati su 3 settori quali porti, aeroporti e ferrovie, bocciando sistematicamente i commi dello ‘Sblocca Italia’. Da qui, sono state confermate le nostre analisi per i quali il decreto aveva ed ha profili di incostituzionalità, essendo volto a centralizzare determinate competenze, in opposizione a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione. Effetti retroattivi della sentenza della Corte Costituzionale? Credo sia ecessaria un’interpellanza a tal fine rivolta al Ministro Del Rio: come si intende provvedere relativamente all’iter già avviato correlato ai progetti oggetto di analisi da parte della Consulta? Ad esempio, si potrebbe procedere con una legge ordinaria, prevedendo una Conferenza dei servizi con la presenza della Regione interessata, senza passare attraverso i decreti (atteso dalla stessa Energas,ndr). A provvedere in merito dovrebbe essere il Parlamento, nelle sue funzione di organo legislativo. Di certo, nella contesa Stato – Regione – continua De Lorenzis – avocando a sè la decisione, il Consiglio dei Ministri potrebbe esprimersi comunque a sostegno della realizzazione del relativo progetto di determinati imprenditori o società. Posso solo confermare come lo ‘Sblocca Italia’ vada a configurarsi quale anticipo concreto della volontà delle lobby che influenzano una parte della politica e dei partiti”.
GIANNI FIORE: “NON POTRANNO PIU’ BY-PASSARE I TERRITORI”. “A prescindere dall’analisi o meno nella recente sentenza della Corte Costituzionale dell’articolo riguardante il settore energia – dice a Stato Quotidiano il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Manfredonia Avv. Gianni Fiore – il dato da evidenziare è l’impossibilità per il Ministero di by-passare i territori, e gli enti correlati quali Regioni e Comuni per le autorizzazioni correlati ai singoli progetti. Come Movimento 5 Stelle continueremo ad analizzare le varie fasi correlate alle decisioni finali, compreso la verifica delle integrazioni – avvenute o meno – richieste alla società dal CTR“.
Si ricorda come, attraverso il ricorso presentato al TAR Puglia contro il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia, l’Energas SpA aveva richiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato – Sesta sezione – n.5499/2003 (che confermata altre sentenze del Tar Puglia di Bari, relativamente al suddetto progetto per l’installazione del deposito di gpl nel territorio di Manfredonia). Con il recente ricorso presentato al TAR Puglia di Bari, l’Energas avrebbe richiesto anche di “integrare il risarcimento del danno” in favore della società e di “provvedere alla nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca al Comune e alla Regione nella richiesta di ottemperanza” della suddetta sentenza del Consiglio di Stato.
L’avversione di una parte del territorio e della comunità di Manfredonia all’installazione del deposito gpl avrebbe originato una riflessione, secondo ultime voci non confermate e naturalmente non confermabili, nei vertici della Energas SpA, per la realizzazione finale del progetto.
DEPOSITO GPL MANFREDONIA – CONFERENZA DEI SERVIZI: IL VERBALE DEL MISE
(A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it – Redazione Stato Quotidiano – RIPRODUZIONE RISERVATA)
Il GPL NON E’ GAS NATURALE MA PETROLIO (INFATTI GL SIGNIFICA GAS PETROLIO LIQUIDO).
I RIGASSIFICATORI RIGURDANO IL METANO. VOLETE METTERE IL RIGASSIFICATORE A MANFREDONIA?
ENERGAS DEVE DIRE LA VERITA’
GPL SIGNIFICA GAS PETROLIO LIQUEFATTO