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Consegna da società private, cartelle ‘giuridicamente inesistenti’

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Maggio 2014
Casi e Sentenze // Stato news //

Salerno – LE notifiche di cartelle esattoriali effettuate con l’ausilio di
società private non sono nulle, bensì “giuridicamente inesistenti”. A stabilirlo, con una sentenza innovativa che potrebbe produrre pesantissime
ripercussioni per tutte le società di riscossione (e segnatamente per Equitalia, che nel recapito si avvale di frequente di società private), è la Commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, con una sentenza che ha ribaltato un giudizio che invece,
in primo grado, aveva accolto le ragioni di Equitalia Sud S.p.A. «I giudici – spiega l’avvocato tributarista Nunzio Boccia, che ha curato il ricorso – hanno dichiarato la giuridica inesistenza delle cartelle notificate con l’ausilio di una società privata. Tali atti quindi devono
considerarsi come mai esistiti».

Le conseguenze pratiche per il contribuente e quindi per Equitalia? «Quella di far valere la nullità di tutte le procedure che si basano su cartelle giuridicamente inesistenti, come il fermo amministratico del veicolo, l’ipoteca immobiliare, il pignoramento presso terzi, anche
a distanza di anni dal loro ricevimento e senza dover rispettare
i termini del ricorso».

Sono numerose le notifiche effettuate da Equitalia proprio attraverso
di società private: questa pronuncia, ove dovesse consolidarsi in giurisprudenza, potrebbe costringere la società di riscossione a rivoluzionare le modalità di notifica.

«La giuridica inesistenza – spiega ancora l’avvocato Boccia – a differenza della nullità che deve essere richiesta al giudice competente entro i termini previsti per presentare ricorso, può essere fatta valere sempre». I giudici, accogliendo le tesi del ricorrente, nella medesima
sentenza hanno inoltre sancito un ulteriore principio di enorme importanza: quando la cartella viene rilasciata nelle mani di un soggetto diverso dal destinatario (ad esempio un familiare), la società di riscossione ha l’obbligo di informare dell’avvenuto recapito, e degli estremi di chi ha ricevuto l’atto, con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Altrimenti la cartella, anche se consegnata, è nulla. «In assenza di raccomandata informativa – spiega l’avvocato Boccia – il destinatario può quindi legittimamente far valere la nullità della
procedura di riscossione».

Redazione Stato

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