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PIP CANDELA Fluoruri nella falda di Serra Giardino: chiusa l’indagine senza un responsabile

La Provincia di Foggia ha concluso senza individuare un responsabile il procedimento sulla presenza di fluoruri oltre le concentrazioni soglia nelle acque sotterranee

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
22 Settembre 2026
Foggia // Monti Dauni //

TAMBO (su foggia politica monti dauni) con foto area in oggetto (PIP Candela o Serra Giardino)

La Provincia di Foggia ha concluso senza individuare un responsabile il procedimento sulla presenza di fluoruri oltre le concentrazioni soglia nelle acque sotterranee dell’area Serra Giardino, nella zona Pip di Candela. La determinazione del Settore Ambiente numero 1675 del 21 settembre 2026 stabilisce che, sulla base delle conoscenze disponibili, non è possibile collegare il superamento a una specifica condotta o a un soggetto determinato. L’atto chiarisce però che questa conclusione non certifica l’assenza di contaminazione e non cancella gli obblighi di prevenzione, messa in sicurezza o bonifica previsti dalla legge.

Il sito, lungo la strada provinciale 99 Candela-Foggia, è di proprietà della Ergon Engineering Srl.

La società aveva presentato nel maggio 2022 una domanda di autorizzazione per realizzare un impianto di digestione anaerobica e compostaggio dei rifiuti organici destinato alla produzione di biometano, con una linea per il recupero di correttivi dai fanghi di depurazione e un impianto fotovoltaico sul tetto per l’autoconsumo.

Durante il procedimento autorizzativo era emersa la necessità di approfondire la qualità di suolo, sottosuolo e falda, anche per le attività industriali svolte in passato nell’area. Il 30 giugno 2025 Arpa Puglia ha comunicato il superamento del parametro fluoruri in due dei tre piezometri realizzati. La Provincia ha quindi sospeso il procedimento autorizzativo il 23 luglio e, il 9 settembre, ha aperto l’istruttoria prevista dall’articolo 244 del decreto legislativo 152 del 2006 per cercare il responsabile dell’evento.

L’indagine ha riunito documenti storici, sopralluoghi, osservazioni delle parti e più incontri tecnici. Il criterio giuridico applicato è quello del «più probabile che non», utilizzato in materia civile e amministrativa: per attribuire la responsabilità occorre comunque un nesso causale sufficientemente solido tra un’attività identificabile e l’alterazione ambientale. Secondo la relazione tecnica acquisita dalla Provincia, quel livello di prova non è stato raggiunto.

Sono state esaminate diverse ipotesi. Gli altri siti sottoposti a bonifica nelle vicinanze sono stati esclusi per distanza, quota e assetto idrogeologico. Anche gli scarichi del vecchio depuratore industriale e del depuratore comunale sono stati considerati incompatibili con l’area dei superamenti. Le normali lavorazioni documentate nelle precedenti attività produttive non hanno fornito elementi sufficienti per spiegare la presenza dei fluoruri.

Restano due scenari ritenuti possibili e sostanzialmente equivalenti. Il primo riguarda materiali di riporto mescolati a rifiuti non caratterizzati, stimati in almeno 6 mila metri cubi e presenti da decenni in una parte dell’ex sito Ala Fantini. La lisciviazione di sostanze contenute in quella massa potrebbe avere raggiunto la falda, ma le conoscenze disponibili non permettono di ricostruire con certezza provenienza, composizione e responsabilità. Il secondo scenario è naturale: la geologia locale comprende formazioni alluvionali ed evaporitiche con minerali contenenti fluoro, capaci di rilasciare ioni fluoruro in acque dal pH neutro-alcalino.

Poiché nessuna delle due spiegazioni prevale con sufficiente evidenza, la Provincia ha dichiarato conclusa la procedura di identificazione. La mancata attribuzione non impedisce nuovi accertamenti se emergeranno altri dati. Inoltre, qualora permangano le condizioni previste dalla legge, gli enti competenti dovranno valutare gli interventi sostitutivi disciplinati dall’articolo 250 del Testo unico ambientale. Il proprietario o gestore non responsabile resta comunque tenuto ad adottare le misure di prevenzione e a effettuare le comunicazioni previste dall’articolo 245.

La determinazione non dispone spese e indica nell’ingegnere Diego Gennaro Paesani il responsabile del procedimento.

A cura di Giovanna Tambo.

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