StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 23 gennaio 2023. “L’istanza proveniente dall’impresa deve quindi essere accolta se l’interferenza o le infiltrazioni rilevate dall’interdittiva antimafia non costituiscano un dato cronicizzato bensì solo «occasionale» e, quindi, superabile attraverso un percorso virtuoso che consenta concretamente all’impresa di ‘bonificarsi’ (cosiddetto self cleaning), riallineandosi con il contesto economico sano e affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose“.
Con sentenza di recente pubblicazione, (con udienza svoltasi il 14 ottobre 2022), la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Grazia Romito, nata a Mattinata il 06/02/1971, contro l’ordinanza del 16/03/2022 della Corte d’appello di Bari che, decidendo nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di annullamento della Sesta sezione penale della Corte di cassazione (…) del 02/07/2021, rigettava l’appello proposto dalla ricorrente contro il provvedimento con il quale il Tribunale di Bari, competente per le misure di prevenzione, aveva respinto la richiesta – avanzata dalla stessa Romito ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – di applicazione del controllo giudiziario della propria impresa di servizi funebri, destinataria di un’informazione antimafia interdittiva del Prefetto di Foggia che era stata oggetto di ricorso per revocazione per errore di fatto.
Contro l’indicata ordinanza della Corte d’appello di Bari, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Tra l’altro, come indicato nell’atto, “sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Bari, pur fondando la propria decisione sui medesimi presupposti di fatto della menzionata informazione antimafia interdittiva, ne avrebbe travisato il contenuto, atteso che, mentre quest’ultima aveva ritenuto «la sussistenza di un pericolo di condizionamento» dell’impresa, in virtù della sua «permeabilità» rispetto agli interessi del gruppo criminale, la Corte d’appello di Bari aveva anapoditticamente affermato la ben diversa cosa che l’impresa era «strutturalmente criminale» ed era caratterizzata da una «agevolazione stabile ontologicamente incompatibile con la reclamata occasionalità»”.
“Sotto un secondo profilo, la ricorrente deduce il difetto del presupposto delle «diagnosi di agevolazione stabile» e «prognosi di integrale infiltrazione criminale» costituito dal contesto criminale in cui opererebbe la propria impresa in ragione del rapporto di parentela tra essa titolare ed esponenti apicali del clan mafioso Romito“.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto.