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BARI CASSAZIONE Bari, niente risarcimento per l’ex boss assolto dall’omicidio: per la Cassazione fu la sua condotta a favorire l’arresto

Rigettato il ricorso degli eredi di Giorgio Martiradonna: decisivi il ruolo nel clan Capriati e le “frequentazioni ambigue”

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
23 Maggio 2026
Bari // Cronaca //

BARI – Nessun indennizzo per l’ingiusta detenzione subita da Giorgio Martiradonna, storico esponente del clan Capriati assolto in via definitiva dall’accusa di essere il mandante dell’omicidio di Vito Romito. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, Quarta sezione penale, con la sentenza n. 17874 del 2026, rigettando il ricorso presentato dagli eredi dell’uomo, deceduto nell’agosto 2025.

Il caso riguarda uno degli episodi più sanguinosi della guerra mafiosa che nei primi anni Duemila ha insanguinato Bari vecchia. Martiradonna era stato arrestato nel marzo 2020 con l’accusa di avere ordinato l’omicidio di Vito Romito, assassinato il 30 novembre 2004 nel contesto della feroce contrapposizione tra il clan Capriati e il clan Strisciuglio.

Secondo gli investigatori, l’omicidio di Romito sarebbe stato una vendetta per l’uccisione di Antonio Fanelli, affiliato ai Capriati, avvenuta pochi giorni prima in un attentato che, secondo diverse ricostruzioni, avrebbe avuto come vero obiettivo proprio Martiradonna.

Dopo oltre un anno e mezzo di custodia cautelare, Giorgio Martiradonna era stato assolto dal Gup di Bari con formula piena “per non aver commesso il fatto”. Assoluzione confermata in appello e diventata definitiva nel novembre 2024.

Gli eredi avevano quindi chiesto il risarcimento per ingiusta detenzione previsto dagli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale. La Corte d’Appello di Bari aveva però respinto la domanda ritenendo che lo stesso Martiradonna avesse contribuito con la propria condotta a creare l’apparenza della sua responsabilità.

La Cassazione ha ora confermato integralmente quella decisione.

I giudici della Suprema Corte hanno ricostruito il contesto criminale nel quale maturò l’omicidio. La sentenza richiama le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che avevano indicato Martiradonna quale figura apicale del clan Capriati e possibile mandante dell’azione di ritorsione contro il clan rivale.

Pur riconoscendo che il processo penale si è concluso con l’assoluzione, la Cassazione ha ricordato che il procedimento per ingiusta detenzione segue criteri differenti rispetto al giudizio penale. Il giudice della riparazione, infatti, deve stabilire se il comportamento dell’interessato abbia contribuito, anche solo per colpa grave, a determinare l’adozione della misura cautelare.

Nel caso specifico, secondo i giudici, Martiradonna aveva assunto un ruolo di vertice all’interno del clan mafioso impegnato nella guerra criminale con gli Strisciuglio. Una posizione che, insieme alle sue frequentazioni e ai rapporti con ambienti criminali, avrebbe creato una “falsa apparenza” di coinvolgimento nell’omicidio.

Particolarmente significativo un passaggio della sentenza nel quale la Corte sottolinea come la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite possa integrare una forma di colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.

La Cassazione richiama infatti un orientamento consolidato secondo cui le “frequentazioni ambigue” possono essere interpretate come indizio di complicità, soprattutto nei procedimenti relativi ad associazioni mafiose.

Secondo i giudici, il fatto che Martiradonna fosse ritenuto uno dei vertici del clan Capriati e addirittura il possibile bersaglio dell’attentato costato la vita ad Antonio Fanelli rappresentava un elemento sufficiente a giustificare, sul piano cautelare, il sospetto di un suo coinvolgimento nella successiva vendetta.

La Corte ha quindi concluso che l’appartenenza in posizione apicale a un’organizzazione mafiosa responsabile di un reato-fine può di per sé creare l’apparenza della corresponsabilità nel delitto commesso dal clan.

Respinto dunque il ricorso degli eredi, che sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

A cura di Giuseppe de Filippo.

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