FOGGIA – La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di Eliseo Monteseno, 53 anni, di Foggia, ritenuto responsabile di tentata rapina impropria ai danni di un supermercato del capoluogo dauno. La Seconda Sezione penale, con sentenza depositata dopo l’udienza del 30 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato contro la decisione della Corte d’Appello di Bari. Si fa riferimento a un atto di recente pubblicazione.
Secondo quanto ricostruito nei precedenti gradi di giudizio, Monteseno era stato condannato dal Tribunale di Foggia a otto mesi di reclusione e 180 euro di multa per un episodio avvenuto all’interno di un esercizio commerciale. L’uomo avrebbe tentato di sottrarre merce per un valore di circa 95 euro, reagendo poi con violenza nei confronti dei dipendenti che cercavano di fermarlo.
La difesa aveva sostenuto davanti alla Suprema Corte che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come semplice tentato furto e non come rapina impropria. Secondo il ricorrente, infatti, la violenza sarebbe stata esercitata soltanto dopo il recupero della merce da parte del personale del supermercato e sarebbe consistita in una reazione istintiva a un presunto fermo illegittimo.
I giudici della Cassazione hanno però respinto integralmente questa impostazione. Nelle motivazioni della sentenza si legge che tra il tentativo di sottrazione e la successiva aggressione non vi sarebbe stata alcuna cesura temporale tale da interrompere “l’unitarietà dell’azione criminosa”. La violenza, secondo la Corte, era chiaramente finalizzata a garantirsi l’impunità e la fuga.
La Suprema Corte richiama in particolare gli episodi avvenuti subito dopo il tentativo di furto: Monteseno, una volta scoperto dalla cassiera, avrebbe tentato di colpire con un pugno il responsabile del punto vendita e avrebbe anche minacciato i presenti prospettando l’uso di un coltello mentre cercava di allontanarsi con la merce ancora occultata nella borsa.
Per i magistrati romani, dunque, la condotta integra pienamente gli estremi della rapina impropria perché la violenza fu esercitata immediatamente dopo la sottrazione e con lo scopo di impedire il recupero della refurtiva e assicurarsi la fuga.
Respinte anche le altre doglianze della difesa. La Cassazione ha escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sottolineando come il motivo d’appello fosse stato formulato in maniera generica e priva di adeguati elementi concreti.
Rigettata anche la richiesta di riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità. I giudici hanno ricordato che, nei reati di rapina, non conta soltanto il valore economico della merce sottratta ma anche l’offesa arrecata alla libertà e all’integrità psicofisica delle vittime. Inammissibili, inoltre, le contestazioni sulla pena e sulla mancata applicazione dell’ipotesi attenuata richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale numero 86 del 2024.
Con la decisione definitiva, la Cassazione ha quindi confermato integralmente la pronuncia della Corte d’Appello di Bari e condannato il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
A cura di Michele Solatia.



