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PROGOZHINE Droga, annullati gli arresti domiciliari di Mimmo Falco: mancava l’interrogatorio preventivo

L’indagine riguardava due episodi di cessione di cocaina inseriti nell’operazione “Progozhine”

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Agosto 2026
Cronaca // Gargano //

La misura cautelare applicata a Mimmo Falco – nato a Foggia il 05/03/1984 – è nulla perché non fu preceduta dall’interrogatorio preventivo previsto dalla riforma del 2024. La quarta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 31323 del 2026, ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 5 gennaio 2026 sia quella originaria del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 4 dicembre 2025, limitatamente alla posizione di Falco. La Corte ha disposto la cessazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e l’immediata comunicazione del dispositivo.

L’indagine riguardava due episodi di cessione di cocaina inseriti nell’operazione “Progozhine”. Il Tribunale del riesame aveva confermato i gravi indizi per i reati contestati, pur escludendo l’aggravante dell’ingente quantità prevista dall’articolo 80, comma 2, del testo unico sugli stupefacenti. Per l’episodio indicato come A/10 erano state valorizzate conversazioni del 10 gennaio 2025 captate nell’Alfa Romeo Stelvio utilizzata da Shaban Shima: parlando con la compagna della scarsa qualità della cocaina ceduta, Shima ne avrebbe attribuito la responsabilità a Falco, cui la sostanza era stata affidata prima della cessione.

Per l’episodio A/14, il riesame aveva richiamato l’incontro dell’8 gennaio 2025 sotto l’abitazione di Shima, ripreso dalle telecamere, e successive conversazioni sull’acquisto di 300 grammi di cocaina destinati a un cliente di San Giovanni Rotondo. Il tribunale aveva ritenuto non decisiva la mancanza di sequestri o altri riscontri indicata dalla difesa e aveva giudicato inequivoco il riferimento alla droga. Aveva inoltre confermato il pericolo di reiterazione sulla base dell’organizzazione delle condotte, dei precedenti penali, tra cui un’evasione, e di carichi pendenti in materia di armi. Gli arresti domiciliari erano stati considerati compatibili con il diritto alle cure attraverso autorizzazioni temporanee.

Il ricorso di Falco ha però posto al centro l’omissione dell’interrogatorio preventivo. La legge n. 114 del 2024, in vigore dal 25 agosto 2024, ha introdotto come regola il contraddittorio anticipato davanti al giudice prima dell’applicazione della misura. La deroga opera soltanto nelle ipotesi tassative indicate dall’articolo 291, comma 1-quater, del codice di procedura penale: pericolo di fuga, inquinamento probatorio o rischio di reiterazione relativo a determinati reati, tra cui quelli del catalogo dell’articolo 407.

All’origine, l’aggravante dell’ingente quantità collocava la contestazione nel catalogo che consentiva di omettere l’interrogatorio. Ma il Tribunale del riesame ha poi escluso proprio quell’aggravante. Per la Cassazione, la verifica non dipende dall’etichetta scelta dal pubblico ministero: è il giudice a dover accertare in concreto se esistano gravi indizi e condizioni derogatorie. Quando il riesame elimina il reato o l’aggravante che giustificava l’omissione, emerge un difetto originario del titolo cautelare, con effetti retroattivi.

La Corte ha richiamato anche la soluzione delle Sezioni Unite del 15 gennaio 2026: la mancata audizione preventiva determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile davanti al riesame e rilevabile d’ufficio. Il pregiudizio per la difesa è insito nell’omissione, perché l’interrogatorio successivo di garanzia avviene quando la libertà personale è già stata limitata e non può sostituire il confronto che doveva precedere la decisione. Non serve quindi dimostrare quali specifiche dichiarazioni l’indagato avrebbe reso.

Neppure il collegamento con coindagati accusati di reati per i quali la deroga era applicabile poteva salvare la misura. Secondo le Sezioni Unite, la connessione o il collegamento probatorio non estendono il regime eccezionale a chi, per la propria posizione, aveva diritto all’interrogatorio preventivo. Nel caso Falco convergevano dunque due ragioni autonome: la caduta dell’aggravante dell’ingente quantità e l’impossibilità di utilizzare le contestazioni dei coindagati per escludere la garanzia.

Il primo motivo è stato accolto con effetto assorbente rispetto alle doglianze sulla gravità indiziaria. La sentenza è stata decisa il 5 giugno 2026 dal collegio presieduto da Emanuele Di Salvo, con Francesco Luigi Branda relatore.

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