La Cassazione modifica l’orientamento sulla competenza nelle procedure di pignoramento presso terzi quando il terzo pignorato è l’Agenzia delle Entrate. Con l’ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026, le Sezioni Unite civili hanno stabilito che la contestazione della dichiarazione negativa resa dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura esecutiva spetta al giudice ordinario, e non a quello tributario.
La pronuncia riguarda in particolare le situazioni in cui viene sottoposto a pignoramento un credito d’imposta vantato dal debitore nei confronti dell’Erario e l’Agenzia delle Entrate, chiamata a intervenire come terza pignorata, dichiara di non dovere alcuna somma al contribuente.
La nuova posizione della Cassazione
Il nodo della decisione riguarda la competenza del giudice chiamato a verificare la dichiarazione resa dal terzo pignorato.
Le Sezioni Unite hanno rivisto il precedente orientamento, espresso in particolare con le sentenze n. 3773 e n. 9570 del 2014, quando le controversie relative alle dichiarazioni negative dell’Amministrazione finanziaria erano state ricondotte nell’ambito della giurisdizione tributaria.
Nel nuovo pronunciamento, la Cassazione ha invece preso in considerazione le modifiche intervenute successivamente sugli articoli 548 e 549 del Codice di procedura civile, ritenendo che abbiano inciso sulla funzione dell’accertamento dell’obbligo del terzo.
Il principio stabilito è che, quando occorre verificare se il credito indicato nel pignoramento possa essere utilizzato per soddisfare il creditore procedente, la questione deve essere esaminata dal giudice ordinario dell’esecuzione.
L’accertamento è finalizzato a stabilire, nell’ambito della procedura esecutiva, se il terzo possa liberarsi dal proprio eventuale obbligo pagando il creditore anziché il debitore.
Un esempio pratico
Per comprendere la novità si può ipotizzare che Tizio abbia un debito nei confronti di Caio. Caio individua un possibile credito di Tizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e procede quindi con un pignoramento presso terzi.
L’Agenzia delle Entrate, in qualità di terzo pignorato, può rendere una dichiarazione negativa, sostenendo di non essere debitrice di somme nei confronti di Tizio.
Se Caio contesta quella dichiarazione nell’ambito della procedura esecutiva e chiede che venga accertato l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del creditore procedente, la questione viene sottoposta al giudice ordinario dell’esecuzione.
La decisione, tuttavia, non significa che il giudice ordinario diventi competente sul rapporto tributario tra il contribuente e il Fisco.
Gli effetti restano limitati alla procedura esecutiva
L’accertamento effettuato dal giudice ordinario è funzionale alla procedura esecutiva e produce effetti circoscritti a quest’ultima.
La Cassazione precisa infatti che l’accertamento del rapporto di credito contenuto nella decisione non fa stato nei confronti del debitore esecutato, ma opera nei rapporti tra il creditore procedente e il terzo pignorato durante la fase esecutiva.
Restano quindi distinti due piani.
Da una parte c’è la procedura di pignoramento, nella quale il giudice ordinario deve verificare se il terzo sia effettivamente obbligato nei confronti del debitore e, di conseguenza, se possa essere disposto il pagamento a favore del creditore.
Dall’altra rimane il rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria, che continua a essere sottoposto alle regole della giurisdizione tributaria.
La modifica del quadro normativo
La svolta interpretativa della Cassazione è collegata anche all’evoluzione normativa degli articoli 548 e 549 del Codice di procedura civile, modificati attraverso gli interventi legislativi del 2012, del 2014 e del 2015.
Secondo le Sezioni Unite, tali modifiche hanno trasformato la funzione dell’accertamento dell’obbligo del terzo. Non si tratta più di ricostruire in maniera generale e definitiva l’intero rapporto esistente tra debitore e terzo, ma di stabilire all’interno della specifica procedura esecutiva se il terzo sia tenuto a pagare il creditore al posto del debitore.
La conseguenza pratica dell’ordinanza è dunque una distinzione più netta tra accertamento necessario al pignoramento e controversia relativa al rapporto tributario, con la prima questione affidata al giudice ordinario dell’esecuzione.
Lo riporta quifinanza.it.



