
Ma si proceda per ordine. Cosa stabilisce innanzitutto la legge dello Stato 84 del 28 gennaio 1994, norma di riordino della legislazione in materia portuale.
Con l’istituzione della legge è stata previsto lo stanziamento delle Autorità portuali nei porti di Bari, Ancona, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste, Venezia. Nei porti di Piombino e Gioia Tauro l’Autorità è stata istituita con successivo D.P.R del 20.3.1996 e D.P.R. 16.7.1998, così come quella del porto di Augusta con D.P.R. del 12/aprile/2001.
La legge ha dettato nuove norme nella:
a) classificazione dei porti, con connessa nuova normativa in materia di piani regolatori portuali e di realizzazione di nuove opere;
b) prestazioni dei lavoratori portuali (operazioni portuali), superando il regime della riserva di cui all’art. 110 del codice della navigazione;
c) svolgimento delle operazioni portuali e delle concessioni di aree portuali e banchine.
Le Autorità portuali sono enti aventi personalità giuridica pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione, Dipartimento della Navigazione marittima ed interna , Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo (DEM1).
Organi di detti enti sono: il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale e il Collegio dei revisori; solo il Presidente e il Collegio dei revisori sono di nomina governativa. Il Presidente dell’Autorità portuale è, infatti, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione d’intesa con la Regione interessata, nell’ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla Provincia , dai Comuni e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I compiti delle Autorità portuali sono definiti dall’art. 6 della legge n.84/94 in: indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle attività economiche che gravitano intorno al porto; affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura agli utenti portuali di servizi di interesse generale; manutenzione delle parti comuni.
Rimane ugualmente sancito il divieto per le stesse di esercitare la gestione delle operazioni portuali e di ogni altra attività strettamente connessa.
Espressione dell’esercizio di pubbliche potestà sono: l’amministrazione del demanio marittimo rientrante nella propria circoscrizione; i poteri di regolamentazione e di ordinanza delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti; il potere di utilizzare la procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639 per la riscossione coattiva dei canoni demaniali; il rilascio dell’autorizzazione ad esercire impresa portuale.
Ripercorrendo di nuovo l’art. 6 della legge n. 84/94 si nota che accanto alle suddette attribuzioni si riscontrano anche quelle di promozione e di programmazione delle attività economiche che gravitano intorno al porto. Ciò testimonia l’interesse del legislatore a che delle strutture pubbliche raggiungano risultati economicamente positivi.
Tra le attività spettanti alle Autorità portuali quelle di maggior rilievo per l’utenza sono: il rilascio delle autorizzazioni ad esercire le operazioni portuali (art. 16) e il rilascio delle concessioni di aree e banchine alle imprese portuali – i cosiddetti terminalisti – (art. 18). La legge ha, infatti, posto fine al monopolio delle compagnie portuali nell’esercizio delle operazioni portuali sancendo l’abrogazione degli articoli 110, ultimo comma e 111 ultimo comma del codice della navigazione.
Con D.M. 14.11.1994 sono stati identificati i servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso, cioè da affidare ad imprese private dietro il pagamento di un corrispettivo in: servizi di illuminazione; servizi di pulizia e raccolta rifiuti; servizio idrico; servizi di manutenzione e riparazione; stazioni marittime e passeggeri; servizi informatici e telematici; servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale del porto; il servizio ferroviario come da D.M. 4.4.1996.
Le entrate delle Autorità sono costituite :
dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell’ambito portuale (art.18) e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali; dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all’art.16; dai proventi derivanti dalle cessioni di impianti ai concessionari sopra definiti come terminalisti; dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate; dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri organismi pubblici; da entrate diverse.
Con decretazioni d’urgenza sono state introdotte alcune modifiche all’originario impianto normativo, così ampliando le attribuzioni e l’autonomia delle Autorità portuali tra i quali poteri di regolamentazione in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività svolgentesi nel porto ed ai servizi di pilotaggio rimorchio, ormeggio e battellaggio (di intesa con le Autorità marittime).
Tra le modifiche è stato inserita anche una integrazione alla disposizione (originariamente contenuta nell’art.17 della legge n. 84/94) in materia di disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo. In base ai commi 1 e 2 della nuova formulazione di tale articolo, si provvede alla creazione di un pool di manodopera che possa consentire alle imprese portuali di fare fronte alle variazioni imprevedibili di domanda, alternativamente tramite un consorzio volontario fra le imprese portuali oppure con la promozione di un’agenzia per l’erogazione di mere prestazioni di lavoro.

La collaborazione con il porto di Bari ” fortemente sostenuta dal sindaco Campo” stabilì l’ampliamento della circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale di Bari a quella del porto di Manfredonia, con il nome di Autorità portuale del Levante.
Nel Comitato portuale, vale a dire l’organo direttivo del sistema, sono stati eletti come rappresentanti il presidente della Provincia di Foggia, i sindaci dei Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo, il presidente della Camera di commercio di Foggia. Nell’intesa è stato anche previsto un nuovo Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività in considerazione della presenza del Comitato territoriale previsto dal Protocollo d’intesa il quale esprimerà pareri su tutte le materie di cui al comma 3 dell’art. 9 della legge 84/94. Tali pareri, è precisato, avranno natura vincolante.
Il Comitato territoriale è composto anche dai componenti delle commissioni consultive di cui all’art. 15 della legge 84/94 (vale a dire sei rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano sul porto, sei rappresentanti delle seguenti categorie: armatori, industriali, imprese portuali art. 16 e 18, spedizionieri, agenti e raccomandatari marittimi, autotrasportatori) integrato con i rappresentanti istituzionali presenti nel Comitato portuale. Tra gli effetti del nuovo status del porto di Manfredonia, l’utilizzo in loco, contrariamente a quanto avvenuto fin qui, delle risorse derivanti dal gettito della tassa erariale (tassa ancoraggio, tassa sulle merci prodotte nel porto di Manfredonia) e concorreranno unitamente ad altre risorse a rivitalizzare il settore per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell’ambito portuale, compreso il mantenimento dei fondali.
Adesso stabilito i compiti, ruolo ed istituzione dell’autorità portuale di Manfredonia si puo passare ai punti “non definiti”, a livello governativo, per il vaglio finale del nuovo testo della 84/1994, che come detto sono: l’autonomia finanziaria della Autorità Portuale e i criteri di nomina dei loro presidenti. Inoltre da discutere anche la gestione effettiva del lavoro portuale. I sindacati a riguardo hanno minacciato delle “prossime azioni di protesta nei porti nazionali”.
Innanzitutto, l’autonomia finanziaria delle autorità portuali italiane (e quindi locali) non sembra voler essere riconosciuta dal Ministero dell’Economia italiana, “poco propenso” infatti a concedere “nuove risorse” ai porti nostrali, al massimo una formula per la concessione agli scali di una “percentuale dell’Iva riscossa” (una decisione finale in merito sarà adottata nel 2012).
L’ultima versione della rifoma della 84/1994 prevede che, per agevolare le opere previste nei piani regolatori portuali, venga istituto, presso il Ministero dei Trasporti, a decorrere dal 2012, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento degli stessi porti. Un fondo determinato annualmente in una misura pari al 5% delle riscossioni Iva nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorita portuali (quindi anche Manfredonia).
In seguito i rappresentanti delle strutture portuali sono tenuti alla trasmissione, ai ministri dfll’Economia e dei Trassporti italiani, della documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali. Questo per ricevere quelle risorse da fondi civili, che possono essere utilizzati per stipulare contratti di finanziamento con istituti di credito abilitati in merito (in primis la Cdp, Cassa depositi e Prestiti).
Mistero anche sui criteri di nomina dei presidenti delle autorità portuali. Importante nel nuovo testo il ruolo del ministro dei Trasporti italiano, probabile “usurpatore” di alcune prerogative alle regioni.
Da parte dei sindacati nazionali una protesta: “dalla nuova legge emrge una forma di parcelizzazione dell’assetto dei cicli di operazioni dei servizi portuali”, tramite una logica mirante in primis “all’appalto”, a scapito invece “dei diritti e dei salari dei lavoratori”.


