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Multe: illegittima l’ordinanza-ingiunzione prefettizia non sufficientemente motivata

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Novembre 2009
Cronaca //

Multe in Italia (image: allaguida.it)
Multe in Italia (image: allaguida.it)

Lecce- L’ORDINANZA – ingiunzione prefettizia non sufficientemente motivata in quanto non prende in esame tutti i motivi di ricorso presentati avverso un verbale al Codice della Strada è illegittima. E’ questo il principio enunciato nella recentissima sentenza del GDP di Lecce avv. Raffaele Carluccio nell’accogliere il ricorso presentato dallo studio legale Dgmv e Associati di Lecce in merito ad un ricorso avverso un’ordinanza – ingiunzione del Prefetto di Lecce, elevata a seguito di opposizione ad un verbale emesso dal Comando di Polizia Municipale di Lecce. La decisione del Giudice che prende spunto da un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ribadito anche dalla recente sentenza 871/07 secondo il quale l’atto di rigetto del Prefetto può essere motivato per relationem al verbale solo se il ricorrente nelle proprie deduzioni faccia riferimento a fatti già presi in considerazione nel verbale stesso mentre l’obbligo di motivazione sussisterebbe sempre in caso di allegazione di fatti nuovi e diversi e imporrebbe nei confronti della P.A. di prendere in esame tali deduzioni, illustrando, quindi i motivi del loro mancato accoglimento. Secondo il Giudice di Pace inoltre l’ordinanza prefettizia opposta non avrebbe fatto riferimento ai numerosi motivi addotti nel ricorso e si sarebbe limitata a ritenere genericamente fondato l’accertamento effettuato dalla P.M. Ritiene il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori Giovanni D’Agata che tale importante decisione non fa che rimarcare quanto da tempo sostenuto in merito alla “superficialità soventemente tenuta dalle Prefetture nell’esame dei ricorsi gerarchici ex art. 203 del C.d.S. e giustificata troppo spesso solo dalla considerevole mole di lavoro cui sono sottoposti gli Uffici preposti”.

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