Noi Lega della Terra teniamo a rendere edotti i nostri agricoltori della ignominiosa situazione delle Assicurazione Agricole contro le avversità, infatti, ancora una volta, il governo Renzi non si dimostra diverso dai suoi predecessori, specialmente nelle politiche agricole, che se esistenti, puntano solo a penalizzarlo per un vantaggio altrui, di pochi, come in questo caso le private compagnie assicurative. Con il Decreto Ministeriale 5447 del 10/03/2015 è arrivata una nuova doccia fredda per gli agricoltori, dato dal nuovo piano assicurativo agricolo del 2015, sotto la benedizione della Conferenza delle Regioni e dei sindacati agricoli. Infatti le millantate miglior novità si scoprono essere chimere, come molte volte accade in questi ultimi decenni.
Oltre al fatto della poco chiara normativa, priva come al solito del criterio della sistematica, che la rende di non facile lettura (dicendo grazie anche ai contemporanei “maestri del Diritto” di cui si circondano i governi di oggi) neanche per gli operatori di settore, si ricavano queste novità di non poco conto:
-Un sistema contributivo irrisorio, che tra breve esporremo, basato su doppio binario con o senza franchigia al 30%, e sulla formula commerciale “prendi tutto” o niente sconto….
-Massimo quantitativo assicurabile dato dalla media semplice della quantità dei raccolti precedenti, lasciando la libertà contrattuale privata al ricordo di anni addietro;
-Sistema di calcolo dell’eventuale indennizzo dato dalla sottrazione della media semplice delle quantità di resa dei raccolti precedenti( 3 o 5 anni) alla resa del raccolto effettivo.
Riepiloghiamo un po’, partendo dal millantato contributo statale sul premio dell’assicurazione, cui calcolo è alquanto scuro, si parla di un contributo sul premio assicurativo che non può superare il 50% della spesa massima ammessa per polizze agevolate che prevedono una franchigia inferiore al 30%, mentre si prevede un contributo non superiore al 65% della spesa massima ammessa per polizze agevolate che prevedono una franchigia al 30% (Art. 5 comma 4), computo da farsi ad un momento successivo alla stipula, dopo il periodo di raccolta, in modo da poter ripartire il fondo di copertura per i contributi, chiaramente insufficiente alla totale copertura dei contributi da erogare, al massimo si avvicina ai 2/3 di tale somma; da precisare che la locuzione “spesa massima ammessa per il contributo” dovrebbe essere ricavabile dal: D.Legis.102/2004, Regol. UE 1308/2013 e 1305/2013, dal Decreto Ministeriale 12 gennaio 2015, come al solito una “candida e semplice operazione”, ed in parole povere indica il criterio prestabilito che fissa un tetto massimo al contributo per polizze agevolati di questo tipo. Ma il Decreto Ministeriale 5447 del 10/03/2015 diventa ancora più chiaro, in modo nefasto, nell’Allegato 3 (Limiti massimi), dove si precisa i limiti massimi del contributo in base al premio assicurativo:
-Nel caso di stipula di polizze assicurative che coprono tutte le tipologie di avversità (le più care) cosi come classificate nel D.M., cioè Catastrofali-di Frequenza-Accessorie (Art. 3, Co. 2, Lett. a), il contributo massimo non può superare il 25% della polizza.
-Nel caso di stipula di polizze assicurative che non prevedono la copertura tutte e tre le tipologie di avversità, cosi come classificate (Art.3, Co.2, Lett.b,c,d), il contributo massimo non può superare il 20% del premio assicurativo per la frutta, 15% per tabacco e orticole, 8% per i cereali, 10% per gli altri prodotti.
Dai dati cosi ricavati si prospetta un contributo statale sul premio assicurativo veramente e gravemente irrisorio tanto quanto insicuro, e non è tutto! Da fare da ciliegina sulla torta il novo sistema di calcolo del’eventuale indennizzo, previsto nell’Allegato 4 (Garanzie), basato sulla quantità della resa effettiva e della media semplice della resa degli anni precedenti, prendendo le parole del Decreto: “In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell’ultimo triennio, calcolato ai sensi dell’articolo 5 ter del d.lgs. n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell’anno, se inferiore.”
In parole povere non si terrà più in considerazione il danno subito dalle piante e dai loro frutti, come fatto negli anni precedenti, bensì la resa, non tenendo conto degli sforzi fatti dai nostri contadini, sforzi specialmente economici in prodotti fitosanitari e interventi pragmatici, per poter recuperare una parte della resa persa per le avversità subite, avversità sempre più frequenti, parte recuperata con lacrime e sangue che non verrà tenuta in conto nell’indennizzo, anzi ne diminuisce l’ammontare sempre che se ne raggiunga, malauguratamente, il diritto!
Da non sorvolare è l’ultima parte del testo del Decreto Ministeriale appena richiamato, infatti si precisa che se il prezzo di mercato è inferiore nell’anno effettivo di quello dato dalla media semplice dei tre anni precedenti, come previsto da contratto, prevale il primo, con la solita beffa per i nostri agricoltori ed il guadagno delle Compagnie Assicurative!
A ciò si aggiunge una franchigia altissima per poter usufruire dei contributi statali sul premio, franchigia prevista al 30% (come prevede l’Art. 3 comma 4)!!!
Facciamo un esempio, molto semplificato e che non si pone come esaustivo, ma tanta di dare corpo ad Articoli e Percentuali:
abbiamo un tendone d’un ettaro di Sangiovese, con un prezzo medio negli ultimi 3 anni di 20 euro al quintale, con una resa media degli ultimi tre anni di 200 quintali, con una franchigia al 30%, pari alla perdita di 60 quintali su 200, ed un premio assicurativo di 500 euro, poi abbiamo un ipotetico sconto di 125 euro dato il contributo massimo statale sul premio dell’assicurazione, pari in questo caso al 25% del premio, ma il fondo a ciò preposto potrebbe al massimo coprire i due terzi della percentuale di tutti gli aventi diritto, quindi abbiamo un sconto di 83 euro, di contro la polizza ci costerebbe intorno a 417 euro, pari al valore di 21 quintali a 20 euro l’uno. In caso avversità, per poter rientrare nelle spese dell’assicurazione e avere diritto all’indennizzo, tenuto conto la franchigia e del premio pagato, dovremmo subire decremento di resa superiore a 81 quintali su 200, quanto quelli assicurati nella polizza e sperando che i prezzi effettivi non diminuiscano rispetto alla media di contratto, in questo esempio 20 euro!
Noi di Lega della Terra ribadiamo l’importanza di tale istituto all’interno del settore agricolo e zootecnico, evitando contraccolpi economici ai redditi già defalcati dei nostri agricoltori, che sempre più si vedono abbandonati dallo Stato, tranne quando costui debba aiutare “Amici” di governo e debba rastrellare denaro!
(COMUNICATO STAMPA)