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ARIF REINTEGRO Cassazione, definitivo il reintegro dell’operaia ARIF licenziata: respinto il ricorso dell’Agenzia

La Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato dall’ARIF Puglia ad A.C., operaia addetta all’avvistamento, respingendo integralmente il ricorso presentato dall’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

La Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato dall’ARIF Puglia ad A.C., operaia addetta all’avvistamento, respingendo integralmente il ricorso presentato dall’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali. La decisione è contenuta nella sentenza civile della Sezione Lavoro numero 23390 del 2026, pubblicata il 17 luglio 2026, con presidente Annalisa Di Paolantonio e relatrice Ileana Fedele.

La vicenda trae origine dal provvedimento disciplinare del 3 novembre 2022, con il quale l’ARIF aveva licenziato A.C. contestandole la falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Foggia, sostenendo la manifesta insussistenza del fatto contestato, la nullità del procedimento disciplinare e, in subordine, la sproporzione della sanzione espulsiva.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, annullando il licenziamento e condannando l’ARIF alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’appello di Bari, con la sentenza numero 819/2025 depositata il 3 luglio 2025.

Secondo i giudici baresi, non si era verificata alcuna alterazione fraudolenta dell’attestazione dell’orario di servizio. L’allontanamento momentaneo della lavoratrice dalla postazione abitualmente occupata era stato infatti ricondotto alla necessità di controllare una parte dell’area affidata alla sua vigilanza che non risultava visibile da quel punto. Non era inoltre emersa alcuna disposizione di servizio che vietasse alla dipendente di spostarsi all’interno della medesima area ambientale per adempiere correttamente all’obbligo di vedetta. La Corte territoriale aveva aggiunto che, anche nell’ipotesi di un allontanamento temporaneo, l’articolo 25 del contratto collettivo prevedeva una sanzione conservativa e non il licenziamento.

L’ARIF Puglia, rappresentata e difesa dall’avvocata Monica Grassi, ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi. A.C. ha resistito con controricorso, assistita dall’avvocato Vincenzo De Michele. Nella pubblica udienza del 16 giugno 2026 il sostituto procuratore generale Carmelo Celentano ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre per la lavoratrice è intervenuto l’avvocato Enrico Campagnano, su delega verbale dell’avvocato De Michele.

Con il primo motivo, l’Agenzia aveva contestato la competenza territoriale del Tribunale di Foggia, sostenendo che il procedimento disciplinare e il licenziamento erano stati gestiti dalla Direzione generale dell’ente con sede a Bari. La Cassazione ha dichiarato la censura manifestamente infondata. Nel pubblico impiego, ha spiegato la Corte, il giudice competente deve essere individuato in relazione al luogo in cui il dipendente presta effettivamente servizio, purché la struttura abbia un minimo di autonomia operativa, e non in base alla sede in cui viene svolta la gestione amministrativa del rapporto. Nel caso concreto non era contestato che il centro lavorativo della dipendente fosse situato nel Comune di Accadia, in provincia di Foggia.

Con il secondo motivo, l’ARIF aveva sostenuto che l’allontanamento non autorizzato, accompagnato dalla sottoscrizione del registro con un orario antecedente, integrasse una condotta fraudolenta riconducibile all’articolo 55-quater del decreto legislativo 165 del 2001. La Suprema Corte ha però dichiarato il motivo inammissibile perché, pur formalmente presentato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già ricostruiti dai giudici di merito.

È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, relativo alla proporzionalità della sanzione e alla presunta indebita sostituzione del giudice al datore di lavoro nella valutazione della gravità della condotta. La censura, secondo la Cassazione, ignorava l’accertamento compiuto in appello, che aveva escluso l’esistenza di un allontanamento ingiustificato.

Con il quarto motivo l’Agenzia aveva denunciato una motivazione apparente e contraddittoria. Anche questa doglianza è stata respinta: la sentenza della Corte d’appello conteneva puntuali riferimenti alle risultanze istruttorie e la restante parte della censura sollecitava nuovamente una rivalutazione dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità.

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, rendendo definitiva la decisione favorevole ad A.C.. L’ARIF è stata condannata a pagare alla lavoratrice 5.000 euro per compensi, oltre al 15 per cento per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Vincenzo De Michele, dichiaratosi antistatario. La Corte non ha invece ravvisato i presupposti per la condanna dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile. È stato inoltre disposto, se dovuto, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

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