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CURCI CASSAZIONE Confisca di prevenzione, ricorso respinto per Ruggiero Massimo Curci: ad Anna Rita Pasqua restituiti 88.658 euro

La Corte di Cassazione ha confermato la confisca di prevenzione

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

La Corte di Cassazione ha confermato la confisca di prevenzione disposta nei confronti di Ruggiero Massimo Curci, accogliendo invece parzialmente il ricorso presentato da Anna Rita Pasqua e ordinando la restituzione in suo favore di fondi per 88.658,01 euro. La decisione è contenuta nella sentenza del 2026 della Seconda Sezione penale, pronunciata il primo luglio 2026, con presidente Piero Messini D’Agostini e relatrice Sandra Recchione.

Curci, nato a Foggia il 19 ottobre 1968, e Pasqua, nata a Carapelle il 22 maggio 1972, avevano impugnato il decreto emesso il primo dicembre 2025 dalla Corte d’appello di Bari. Il sostituto procuratore generale Luigi Giordano aveva chiesto, con requisitoria scritta, la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Il procedimento era già stato esaminato dalla Sesta Sezione penale della Cassazione, che aveva annullato una precedente decisione con la quale era stata disposta la confisca di beni riconducibili a Curci e Pasqua. In quella occasione la Suprema Corte aveva rilevato che non era stata adeguatamente accertata la pericolosità sociale di Curci nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014. Aveva inoltre precisato che non potevano essere utilizzati, per sostenere la pericolosità generica, gli elementi contenuti nelle sentenze di assoluzione, compresa quella del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2015, divenuta irrevocabile il 6 maggio 2016.

La Cassazione aveva anche censurato la carenza della motivazione relativa ai procedimenti penali pendenti a carico di Curci e, per quanto riguardava Pasqua, la mancata verifica del momento nel quale i beni confiscati erano entrati nella sua disponibilità.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Bari aveva nuovamente valutato il materiale probatorio, escludendo la sentenza di assoluzione, e aveva confermato la confisca nei confronti di Curci. Per Pasqua, invece, aveva disposto la restituzione di 107mila euro, ritenendo che tale somma fosse entrata nella sua disponibilità prima del periodo di pericolosità attribuito a Curci.

La difesa di Ruggiero Massimo Curci aveva contestato la nuova decisione sostenendo, tra l’altro, che il procedimento numero 6104/2018 non contenesse elementi sufficienti a dimostrare la commissione di reati capaci di generare profitti. Aveva inoltre osservato che il procedimento numero 1536/2017 riguardava una dichiarazione infedele commessa il 9 dicembre 2016, dunque fuori dal quadriennio 2011-2014. Ulteriori contestazioni riguardavano l’utilizzo di una sentenza di proscioglimento per prescrizione e la valutazione della sproporzione patrimoniale, poiché Curci avrebbe prodotto, tra il 2008 e il 2011, redditi leciti superiori a nove milioni di euro.

La Cassazione ha però ritenuto il ricorso infondato. Secondo i giudici, anche eliminando dal ragionamento la sentenza di proscioglimento per prescrizione, impropriamente considerata dalla Corte d’appello nonostante il giudicato interno formatosi sul punto, la restante motivazione era comunque sufficiente a sostenere la pericolosità sociale di Curci.

La Corte territoriale aveva infatti analizzato gli elementi emersi dal procedimento numero 6104/2018, nel quale Curci era stato rinviato a giudizio insieme ad alcuni familiari per ricettazione e intestazione fittizia. Da quel procedimento risultava, secondo la ricostruzione recepita dalla Cassazione, che Curci avrebbe intestato al figlio Rocco e al fratello Nicola polizze accese tra il 2013 e il 2014 per oltre dieci milioni di euro. Avrebbe inoltre donato al figlio Rocco tutti gli immobili a lui intestati, per un valore dichiarato di 1,05 milioni di euro, stimato però in misura doppia dall’Agenzia delle Entrate.

Erano stati inoltre individuati denaro contante e assegni circolari per oltre 2,8 milioni di euro, nascosti nella mansarda degli anziani suoceri. La Corte d’appello aveva ritenuto tale patrimonio incompatibile con le attività lecite indicate dalla difesa. Le polizze erano state accese proprio nel quadriennio 2011-2014, mentre i reati presupposto della ricettazione sarebbero stati commessi dal 2011 in avanti e, in alcuni casi, già alla fine del decennio precedente.

Secondo la Cassazione, la motivazione sulla sproporzione tra le risorse lecite e i beni disponibili non era né inesistente né apparente. La disponibilità lecita di circa nove milioni di euro era stata soltanto affermata, ma non compiutamente dimostrata, mentre gli elementi raccolti indicavano un’attività illecita continuativa collegata a reati fiscali, riciclaggio, ricettazione e bancarotta fraudolenta.

Diversa la posizione di Anna Rita Pasqua. La Cassazione ha respinto la richiesta di restituzione di vaglia per 140mila euro. La provvista proveniva infatti da un libretto postale aperto il 14 marzo 2013, durante il periodo di pericolosità sociale attribuito a Curci. I vaglia sono stati quindi ritenuti riconducibili a quest’ultimo e fittiziamente intestati a Pasqua, anche sulla base delle presunzioni previste dalla normativa sulle misure di prevenzione per i trasferimenti di beni ai familiari più stretti.

È stata invece accolta la censura relativa a 88.658,01 euro investiti in fondi comuni. La stessa Corte d’appello aveva accertato che i fondi intestati a Pasqua e Curci erano stati aperti il 22 dicembre 1999, dodici anni prima dell’inizio del periodo di pericolosità preso in esame. Nonostante ciò, la somma non era stata restituita.

La Cassazione ha quindi annullato il decreto limitatamente alla confisca degli 88.658,01 euro, ordinandone la restituzione ad Anna Rita Pasqua. Il resto del suo ricorso è stato rigettato. È stato respinto integralmente, invece, il ricorso di Ruggiero Massimo Curci, condannato al pagamento delle spese processuali

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