La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo da 150 mila euro disposto nei confronti di Michele Di Ianni, indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione all’ottenimento di contributi pubblici previsti durante l’emergenza Covid-19. La Seconda Sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imprenditore contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Foggia che aveva confermato il provvedimento cautelare emesso dal Gip. La sentenza è la numero 27396 del 2026, pronunciata il 26 giugno 2026, con presidente Lucia Aielli e relatore Giuseppe Sgadari.
Il procedimento riguarda Michele Di Ianni, nato a Torremaggiore il 28 novembre 1967. Il Tribunale di Foggia aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, disposto il 19 dicembre 2025 dal giudice per le indagini preliminari.
Il sequestro interessa somme di denaro, quote societarie e immobili per un valore complessivo di 150 mila euro, ritenuti il profitto del reato ipotizzato dalla Procura.
Secondo l’accusa, Di Ianni, quale legale rappresentante della società beneficiaria, avrebbe ottenuto indebitamente il contributo previsto dal decreto-legge 25 maggio 2021, numero 73, destinato alle imprese colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia.
Al centro dell’indagine vi è la contabilizzazione di una sopravvenienza passiva di un milione di euro relativa a immobilizzazioni immateriali risalenti al 2007 e riferite a un progetto per la realizzazione di un impianto eolico in Molise, mai realizzato dopo il diniego della Regione Molise.
Secondo gli inquirenti, quella posta contabile sarebbe stata inserita senza una reale giustificazione economica al solo scopo di evidenziare una perdita di esercizio utile per ottenere il contributo pubblico di 150 mila euro previsto dalla normativa emergenziale.
Nel ricorso per Cassazione la difesa aveva sostenuto, innanzitutto, che agli atti mancasse la domanda di contributo sottoscritta dall’imputato. Secondo il ricorrente, proprio l’assenza di tale documento impediva di qualificare il fatto come truffa aggravata ai danni dello Stato ai sensi dell’articolo 640-bis del codice penale, potendosi eventualmente configurare il diverso reato previsto dall’articolo 316-ter.
La difesa contestava inoltre la ricostruzione temporale accolta dal Tribunale del Riesame. A suo dire, la sopravvenienza passiva non sarebbe stata contabilizzata dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021, ma già nel bilancio relativo all’esercizio 2019, approvato nel 2020, circostanza che avrebbe escluso qualsiasi collegamento con la successiva richiesta del contributo Covid.
Veniva inoltre sostenuto che la contabilizzazione trovasse fondamento nell’intero iter amministrativo riguardante il progetto eolico e nelle richieste avanzate nel tempo alla Regione Molise, escludendo qualsiasi artificio finalizzato a ottenere fondi pubblici.
Con un secondo motivo il ricorrente contestava la sussistenza del pericolo che giustificava il sequestro preventivo e sosteneva che il valore reale dei quattro immobili sequestrati fosse notevolmente superiore a quello catastale preso a riferimento dal Tribunale, rendendo la misura sproporzionata rispetto al profitto contestato.
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
I giudici osservano anzitutto che, nella fase cautelare reale, la distinzione tra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche non assume rilievo decisivo ai fini della misura patrimoniale. Entrambe le fattispecie consentono infatti la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato e, di conseguenza, il sequestro preventivo finalizzato alla successiva ablazione dei beni.
La Suprema Corte rileva inoltre che il Tribunale del Riesame aveva motivato in maniera logica e coerente sulla natura non giustificata della sopravvenienza passiva contabilizzata, ritenendo che fosse stata utilizzata per creare artificiosamente le condizioni economiche necessarie a ottenere il contributo pubblico previsto dal decreto emergenziale.
Anche le contestazioni relative alla data della contabilizzazione e all’esistenza di precedenti iniziative amministrative sul progetto eolico sono state considerate questioni di merito, non rivalutabili nel giudizio di legittimità, essendo già state esaminate e motivate dai giudici del riesame.
Quanto al periculum in mora, la Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui, nel caso del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il pericolo è insito nella funzione stessa della misura, diretta a impedire che il profitto del reato venga disperso prima della definizione del processo.
È stata respinta anche la censura relativa alla sproporzione del sequestro immobiliare. La Corte osserva che la valutazione effettuata dal Tribunale, fondata sui valori catastali dei beni, non presenta vizi di legittimità e che le contestazioni difensive riguardano ancora una volta accertamenti di fatto non riesaminabili in Cassazione.
Per queste ragioni la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Michele Di Ianni, confermando integralmente il sequestro preventivo disposto fino alla concorrenza di 150 mila euro.



