È diventata definitiva la condanna di M.R., classe 1986, per omicidio stradale in relazione all’incidente costato la vita a Pasquale Sandro Stefanelli sulla Statale 89, nel tratto compreso tra Manfredonia e Foggia.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’imputato, confermando la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva già rideterminato la pena, sostituendo la reclusione con una sanzione pecuniaria di 10.950 euro, lasciando però ferme la responsabilità penale, la sospensione della patente e le statuizioni civili. La decisione è contenuta nella sentenza del 2026 della Quarta Sezione penale, presieduta da Emanuele Di Salvo, con relatrice Daniela Dawan.
La vicenda trae origine dal tragico incidente avvenuto la sera del 9 maggio 2018. Secondo quanto ricostruito dai giudici, l’imputato era alla guida di una Mercedes ML che seguiva un convoglio appartenente a due srl, impegnate nel trasporto eccezionale di una barca turistica.
Pur essendo dipendente di una delle due srl, M.R. non era in servizio in quel momento. Si trovava infatti in coda al convoglio soltanto per effettuare riprese video a scopo promozionale, attività estranea alle mansioni lavorative affidategli.
Intorno alle 21.40, mentre percorreva la corsia di accelerazione e immissione della Strada Statale 89 in direzione Foggia, investì Pasquale Sandro Stefanelli, che era appena sceso dal proprio Volkswagen Caddy fermo sul margine destro della carreggiata. Dopo l’urto, la Mercedes tamponò anche il veicolo della vittima.
Il Tribunale di Foggia aveva riconosciuto M.R. responsabile del reato di omicidio stradale previsto dall’articolo 589-bis del codice penale, riconoscendo l’attenuante del concorso di colpa della vittima. Aveva inoltre disposto la sospensione della patente per un anno, il risarcimento dei danni alle parti civili e una provvisionale immediatamente esecutiva di 10 mila euro.
Successivamente la Corte d’appello di Bari aveva riconosciuto anche le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in un anno di reclusione e sostituendola, ai sensi della legge n. 689 del 1981, con una pena pecuniaria di complessivi 10.950 euro, confermando però tutte le altre statuizioni.

Nel ricorso per Cassazione la difesa aveva sostenuto che la morte fosse stata determinata esclusivamente dal comportamento della vittima. Secondo il ricorrente, Stefanelli aveva parcheggiato il veicolo in una zona vietata, al buio, in curva, era sceso dall’auto senza indossare il giubbotto catarifrangente e si trovava fuori dal mezzo in una posizione imprevedibile. Una condotta che, secondo la difesa, avrebbe dovuto interrompere il nesso causale tra la guida di M.R. e l’evento mortale.
Veniva inoltre contestata la ricostruzione relativa alla velocità di marcia e, soprattutto, l’affermazione secondo cui l’imputato stesse utilizzando il telefono cellulare al momento dell’impatto.
Con ulteriori motivi di ricorso la difesa chiedeva una riduzione della pena, una diversa valutazione della sospensione della patente e la revoca delle statuizioni civili.
La Suprema Corte ha respinto integralmente tutte le censure. Determinante, secondo la sentenza, è stato anche l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida. Per la Suprema Corte, la distrazione provocata dalla telefonata contribuì direttamente alla mancata percezione dell’ostacolo rappresentato dal veicolo fermo sulla corsia di immissione.
I giudici riconoscono che Stefanelli tenne una condotta imprudente fermandosi in quel punto e scendendo dal mezzo senza indossare il giubbotto catarifrangente. Tuttavia tale comportamento, pur rilevante, non è stato ritenuto sufficiente a interrompere il nesso causale, ma soltanto a giustificare il riconoscimento dell’attenuante prevista dall’articolo 589-bis, comma 7, del codice penale.
Respinte anche tutte le contestazioni relative alla pena, alla sospensione della patente e alle statuizioni civili, ritenute adeguatamente motivate dalla Corte d’appello.
Con il rigetto del ricorso la Cassazione ha reso definitiva la condanna dell’uomo per omicidio stradale, confermando il risarcimento in favore dei familiari della vittima, la sospensione della patente di guida e la condanna al pagamento delle spese processuali. Nulla è stato invece disposto sulle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti civili.


