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CONDANNA MANFREDONIANO Tentato riciclaggio, definitiva la condanna per un 50enne di Manfredonia. I fatti

Respinto il ricorso in Cassazione

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
25 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

È diventata definitiva la condanna di T.M., classe 1976,  per tentato riciclaggio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’imputato contro la sentenza della Corte d’appello di Bari che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia, aveva riqualificato il fatto nel reato previsto dagli articoli 56 e 648-bis del codice penale, rideterminando la pena. La pronuncia è contenuta nella sentenza del 2026 della Seconda Sezione penale, discussa il 16 aprile 2026, con presidente Angelo Caputo e relatrice Simonetta Colella.

Il procedimento trae origine dalla sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 16 marzo 2023. Successivamente la Corte d’appello di Bari, con decisione del 28 ottobre 2025, aveva riqualificato l’accusa nel tentato riciclaggio, confermando però la responsabilità penale dell’imputato.

Contro tale sentenza il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione articolando quattro motivi.

Con il primo era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale avesse modificato l’originaria imputazione senza notificare all’imputato il verbale dell’udienza contenente la contestazione suppletiva. Secondo la difesa, la mancata notifica avrebbe determinato una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Con il secondo e il terzo motivo veniva contestato l’utilizzo, ai fini della condanna, delle dichiarazioni rese dall’imputato in assenza del difensore e successivamente riferite in dibattimento dal teste. La difesa sosteneva inoltre che la decisione fosse stata fondata anche su informazioni provenienti da fonti confidenziali non identificate e da notizie anonime, in violazione delle regole processuali. Veniva infine contestata la prova dell’aggravante introdotta nel corso del giudizio.

Con il quarto motivo il ricorrente censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha respinto tutte le doglianze.

Sono state ritenute infondate anche le contestazioni relative all’utilizzo delle dichiarazioni riferite dal teste. La Suprema Corte ha osservato che la sentenza impugnata non aveva fondato la responsabilità esclusivamente su tali elementi, ma su un quadro probatorio complessivo, composto da molteplici riscontri autonomi, valutati in maniera coerente dai giudici di merito.

La Cassazione ha inoltre escluso che la decisione fosse stata costruita su informazioni anonime o provenienti da fonti confidenziali prive di riscontro. Le dichiarazioni richiamate erano state infatti utilizzate solo come elementi investigativi, mentre la responsabilità era stata affermata sulla base di prove autonomamente acquisite e valutate nel corso del processo.

Anche la censura relativa all’aggravante è stata giudicata priva di fondamento, così come quella concernente il trattamento sanzionatorio.

Secondo la Suprema Corte, la Corte d’appello aveva motivato in modo puntuale sia il mantenimento della recidiva sia il giudizio di equivalenza tra questa e le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la personalità dell’imputato e i precedenti penali risultanti dagli atti.

I giudici di legittimità ribadiscono che la determinazione della pena costituisce valutazione riservata al giudice di merito, sindacabile in Cassazione soltanto quando la motivazione sia manifestamente illogica o del tutto apparente, circostanze non ravvisabili nel caso di specie.

Con il rigetto del ricorso diventa così definitiva la condanna pronunciata.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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