SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – “Gentile Redazione, in merito all’articolo del 25 maggio 2023 dal titolo “Comune di San Marco condannato ad adempiere una permuta dopo 40 anni!”, ho, in un commento, fatto rilevare che, a leggere bene la sentenza, le cose non stanno esattamente come riferito dall’avvocato. E questo non tanto su di un piano di formalismi e tecnicismi giuridici, per carità, quanto sul piano sostanziale.
Il Comune, infatti, non deve adempiere ad alcuna permuta, poiché i terreni, che il Comune dovrebbe dare in cambio dei suoli su cui è stata costruita la caserma dei carabinieri, in realtà sono già nella disponibilità del ricorrente, in quanto si tratta di demanio di uso civico per i quali lo stesso risulta “arbitrario occupatore”. L’avvocato, in risposta al mio commento, mi fa rilevare che “l’occupatore arbitrario non è proprietario, secondo le regole del diritto”.
Secondo il mio modesto parere, anche se non sono un tecnico, non è così, poiché una legge regionale del 2004 afferma che “sono legittimate tutte le occupazioni arbitrarie di demanio civico comprese in perizie demaniali”. La legittimazione, e mi scuso se i termini non sono troppo tecnici, equivale al riconoscimento di proprietà con l’imposizione di un canone di natura enfiteutica che può essere affrancato. Ed è il caso della fattispecie, che forse sfugge all’avvocato dati i diversi, e lunghi, tempi della vicenda.
Si legga la sentenza dove tutto questo è detto a chiare lettere, tanto è vero che, tra le motivazioni che sostengono il rigetto della domanda di risarcimento del danno (€200.000,00), vi è anche quella che l’occupatore, in quanto legittimato, avrebbe dovuto, ma non ha fatto, corrispondere tale canone. Con l’occasione, nella qualità di sindaco pro-tempore in parte protagonista della vicenda, vorrei far rilevare che la questione, sul piano giudiziario, è nata nel 2010, quando, appunto, l’interessato chiedeva l’affrancazione ed aveva ottenuto, stante l’inerzia del Comune, un provvedimento del TAR ad adempiere nei confronti del Comune.
Quanto all’annullamento dell’atto con il quale il comune “sosteneva di aver acquisito a titolo gratuito i suoli del ricorrente”, vi è da dire che il Consiglio di Stato non misconosce che ciò sia fondato, ma fa rilevare che è tardiva (dopo 30 anni) tale rivendicazione, anche perché, a complicare il tutto vi è una deliberazione del 1984 di un Commissario prefettizio che, frettolosamente, si impegnava per la permuta. In un certo senso, quindi, c’è anche una oggettiva colpa del Comune.
La sentenza, pertanto, a mio giudizio, non dà completamente ragione a nessuna delle due parti, ma, saggiamente, pone fine ad una assurda, per molti versi, vicenda, frutto di pressappochismo e incompetenza (e, forse, anche di mancanza di umiltà e buon senso) di organi comunali, che, come pure era stato suggerito da più parti (e vi è ampia documentazione in tal senso), poteva risolversi in sede stragiudiziale e far risparmiare spese legali ad ambedue le parti. Il succo della vicenda, purtroppo, è questo: soldi spesi inutilmente solo per spese legali (per il solo Comune siamo a ca. € 50.000,00). Cordiali saluti”. Lo scrive Giuseppe Soccio, già Sindaco di San Marco in Lamis.