Manfredonia, 27/01/2021 – Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19. Limitazione accesso alla Villa comunale, Piazzetta mercato e Area mercatale di via Santa Restituta.
La Commissione Straordinaria ORDINA per i motivi specificati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni,
1) il divieto di accedere, dalle ore 19:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle seguenti aree: – villa comunale compresa tra Corso Manfredi, Via dell’Arcangelo, Viale Miramare e Via del Porto;- piazzetta del mercato; – mercato giornaliero coperto di Via Santa Restituta.
E’ consentito il solo attraversamento per i residenti in tali aree.
2) la chiusura dei distributori automatici cosiddetti “h24” di bevande e alimenti confezionati e che affacciano sulla pubblica via, dalle ore 18:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo
DA’ ATTO CHE
rimane in vigore la propria Ordinanza n. 46 del 07/12/2020, per quanto applicabile e non modificata dalla presente, con particolare riferimento al divieto di stazionamento nei luoghi ivi indicati.
1) il divieto di accedere, dalle ore 19:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, nelle seguenti aree: – villa comunale compresa tra Corso Manfredi, Via dell’Arcangelo, Viale Miramare e Via del Porto;- piazzetta del mercato; – mercato giornaliero coperto di Via Santa Restituta.
E’ consentito il solo attraversamento per i residenti in tali aree.
2) la chiusura dei distributori automatici cosiddetti “h24” di bevande e alimenti confezionati e che affacciano sulla pubblica via, dalle ore 18:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo
DA’ ATTO CHE
rimane in vigore la propria Ordinanza n. 46 del 07/12/2020, per quanto applicabile e non modificata dalla presente, con particolare riferimento al divieto di stazionamento nei luoghi ivi indicati.
INVITA
la cittadinanza a limitare i propri spostamenti a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di reale necessità, fatti salvi tutti gli spostamenti necessitati da motivi di salute.
AVVERTE CHE
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00;
2. Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:
• al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 29 e seguenti del d. lgs. n. 104/2010;
• al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.
È inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Manfredonia.
3. Il presente provvedimento viene comunicato al Prefetto di Foggia.
DISPONE
1. La trasmissione di copia della presente ordinanza:
a S.E. Prefetto di Foggia, anche per gli adempimenti di cui al l’art. 11, DPCM 13 ottobre 2020 e
successivo del 18 ottobre 2020;
al Sig. Questore di Foggia;
alle forze di Polizia presenti sul territorio;
alla ASL Foggia Dipartimento di Prevenzione;
alle Associazioni di categoria degli esercizi commerciali, agli organi di stampa locali per assicurare la massima diffusione divulgativa della presente ordinanza.
2. La pubblicazione della presente ordinanza sull’albo pretorio on-line del Comune di Manfredonia per 15 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 21bis L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e la Polizia Locale, anche secondo le indicazioni del Prefetto di Foggia, nonché gli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria.
la cittadinanza a limitare i propri spostamenti a comprovate esigenze lavorative od a situazioni di reale necessità, fatti salvi tutti gli spostamenti necessitati da motivi di salute.
AVVERTE CHE
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00;
2. Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:
• al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 29 e seguenti del d. lgs. n. 104/2010;
• al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.
È inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Manfredonia.
3. Il presente provvedimento viene comunicato al Prefetto di Foggia.
DISPONE
1. La trasmissione di copia della presente ordinanza:
a S.E. Prefetto di Foggia, anche per gli adempimenti di cui al l’art. 11, DPCM 13 ottobre 2020 e
successivo del 18 ottobre 2020;
al Sig. Questore di Foggia;
alle forze di Polizia presenti sul territorio;
alla ASL Foggia Dipartimento di Prevenzione;
alle Associazioni di categoria degli esercizi commerciali, agli organi di stampa locali per assicurare la massima diffusione divulgativa della presente ordinanza.
2. La pubblicazione della presente ordinanza sull’albo pretorio on-line del Comune di Manfredonia per 15 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 21bis L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e la Polizia Locale, anche secondo le indicazioni del Prefetto di Foggia, nonché gli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria.
La Commissione Straordinaria
f.to (Piscitelli – Crea – Soloperto)
f.to (Piscitelli – Crea – Soloperto)
Era ora!
Spero che ci saranno i controlli!
Domenica cera una marea di giovani al distributore automatico a siponto…. mo si spostano tutti la
Mi rivolgo alle forze dell’ordine, andate un po vicino l’ospedale entrata pronto soccorso… Guardatevi un po intorno… Nn c’è bisogno dei distributori automatici…
Ubriaconi/e edrogati/e di…. falliti da giovani, figuriamoci da grandi.
Dopo quasi due anni di PANDEMIA, le autorità iniziano a capire che cos’è la Sicurezza. Dice un saggio: “meglio tardi che mai”. Spero che sia l’inizio di una serie di attenzioni e sicurezze contro gli IRRESPONSABILI DI QUESTA CITTÀ. Ci volevano mesi e mesi par capito che la salute è il primo dono da salvaguardare. Se in questo momento delicato, il pastore guida bene il gregge, la meta si raggiunge con più sicurezza.
Bisogna insistere e scovare altri sistemi, per punire certi sciacalli menefreghisti, il protocollo deve essere rispettato e non sorvolato . Solo così si può iniziare un cammino risolutivo del problema.
Ottimo provvedimento, che deve essere accompagnato da controlli per evitare che sia considerato una grida di manzoniana memoria…
Ma al palazzo si può accedere? Chiedo x un amico😜😂😂😂😂
Palazzetto 😜
Non credo che si risolvi il problema in questo modo, se proprio , le restrizioni facciamole tutto il giorno e no solo la sera
Le manovre vanno pensate meglio e i controlli da parte delle forze dell’ordine più severe