ROMA – Una sentenza destinata a fare giurisprudenza sul tema della remissione tacita della querela e dei suoi effetti nei procedimenti con più imputati. La Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, ha annullato senza rinvio la condanna inflitta ad Alessandro Stella, 29 anni, di Foggia, riconoscendo che la remissione tacita della querela intervenuta nei confronti di un coimputato produce effetti estensivi anche nei confronti degli altri concorrenti nel medesimo reato, purché non vi sia stata alcuna ricusazione.
La decisione, pronunciata all’udienza del 13 marzo 2026, interviene su una vicenda giudiziaria iniziata diversi anni fa e conclusasi con un principio destinato ad incidere sull’applicazione degli articoli 152 e 155 del Codice penale dopo la riforma Cartabia.
La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto Alessandro Stella responsabile del furto aggravato previsto dagli articoli 624 e 625 del Codice penale, condannandolo a sei mesi di reclusione e 154 euro di multa.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, Stella aveva agito insieme ad altri due complici durante un’incursione ai danni del Consorzio di Bonifica di Orta Nova. I tre erano stati sorpresi dai carabinieri mentre stavano caricando su un furgone la refurtiva costituita da 164 bottiglie di concime e nove sacchi di plastica. All’arrivo delle pattuglie avevano tentato la fuga; Stella era stato l’unico ad essere bloccato nell’immediatezza.
Gli investigatori avevano inoltre rinvenuto effetti personali dell’imputato e una tenaglia custodita in un borsone rosso riconducibile allo stesso, mentre il furgone utilizzato per trasportare la merce risultava rubato.
Davanti alla Suprema Corte la difesa aveva sviluppato tre principali motivi di impugnazione.
Da un lato contestava la responsabilità dell’imputato sostenendo che le prove non fossero sufficienti a superare il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
In secondo luogo sosteneva che il reato avrebbe dovuto essere qualificato come tentato e non consumato, poiché l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe impedito il definitivo impossessamento della merce.
Infine richiamava un elemento sopravvenuto: in un procedimento parallelo celebrato nei confronti degli altri concorrenti nel reato era intervenuta la remissione tacita della querela da parte della persona offesa, circostanza che, secondo la difesa, avrebbe dovuto produrre effetti anche nei confronti di Stella.
La decisione della Cassazione
La Quinta Sezione penale ha respinto integralmente le censure riguardanti la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto.
Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello aveva motivato in modo corretto e logico, evidenziando come la refurtiva fosse già stata caricata sul furgone nella disponibilità degli imputati. Circostanza che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, integra il furto consumato anche se la disponibilità dei beni dura pochi istanti e viene immediatamente interrotta dall’intervento della polizia.
Diversa, invece, la valutazione sull’ultimo motivo di ricorso.
La Suprema Corte ha ricordato che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022, il furto aggravato contestato rientra tra le ipotesi procedibili a querela.
Nel procedimento celebrato nei confronti del coimputato Gerardo Di Palma, la persona offesa, pur regolarmente citata, non si era presentata in udienza dopo essere stata avvertita che l’assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela. L’imputato aveva dichiarato di accettarla e il giudice aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere.
Per la Cassazione quella remissione non poteva restare circoscritta al solo procedimento.
Il principio di diritto
I giudici hanno ribadito che l’articolo 155 del Codice penale stabilisce l’effetto estensivo della remissione della querela a tutti coloro che hanno concorso nello stesso reato, salvo che qualcuno abbia espressamente ricusato tale remissione.
La novità della pronuncia consiste nell’avere affermato che questo principio vale anche quando la remissione sia soltanto tacita, ossia desunta dalla mancata comparizione della persona offesa all’udienza.
La Corte ha inoltre precisato che la proposizione del ricorso per Cassazione con cui l’imputato chiede espressamente di beneficiare degli effetti della remissione equivale, di fatto, alla mancata ricusazione richiesta dalla legge.
Per queste ragioni il Supremo Collegio ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando il reato improcedibile per intervenuta remissione della querela, estendendo gli effetti già riconosciuti nel procedimento parallelo anche all’imputato.
A cura di Giovanna Tambo.



