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OMICIDIO CIOCIOLA Omicidio Giuseppe Ciociola, respinto il ricorso di Giuseppe Rendina: confermati i giudici della Corte d’assise di Foggia

Inammissibile la richiesta di ricusazione dell’intero collegio.

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AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
27 Luglio 2026
Cronaca // Focus e Inchieste //

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Giuseppe Rendina, imputato nel processo per l’omicidio di Giuseppe Ciociola, ucciso l’11 marzo 2022, contro la decisione che aveva confermato la permanenza dell’attuale collegio giudicante della Corte d’assise di Foggia.

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La decisione è stata assunta il 3 luglio 2026 dalla Prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giuseppe Santalucia, con relatore il consigliere Aldo Natalini, ed è contenuta nella sentenza numero 27948 del 2026.

La Suprema Corte ha confermato l’ordinanza emessa il 18 dicembre 2025 dalla Corte d’appello di Bari, che aveva rigettato l’istanza di ricusazione presentata da Rendina nei confronti dell’intero collegio della Corte d’assise di Foggia, composto sia dai giudici togati sia dai giudici popolari.

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Il processo per l’omicidio Ciociola

Rendina è chiamato a rispondere dell’omicidio di Giuseppe Ciociola (familiari difesi dall’avvocato Francesco Le Noci, del foro di Foggia,ndr), commesso l’11 marzo 2022, nell’ambito del procedimento penale numero 7532/2022 R.G.N.R., successivamente iscritto al numero 6/2023 del Registro generale della Corte d’assise.

La difesa aveva chiesto che il processo fosse affidato a un collegio diverso, sostenendo che gli stessi giudici avevano già maturato un convincimento sulla posizione dell’imputato durante un altro procedimento penale.

Il collegio della Corte d’assise di Foggia, infatti, nella stessa composizione, aveva già giudicato Rendina nel processo relativo al duplice omicidio di Gerardo Cirillo e Pasquale Davide Cirillo, avvenuto il 30 luglio 2022.

Quel procedimento, iscritto al numero 7129/2022 R.G.N.R. e al numero 5/2023 R.G. Assise, si era concluso con una sentenza pronunciata il 9 maggio 2025 e depositata il 6 agosto 2025.

Rendina era stato condannato alla pena dell’ergastolo, con l’ulteriore applicazione dell’isolamento diurno per 18 mesi.

La richiesta di ricusazione

L’istanza di ricusazione era stata presentata il 7 novembre 2025.

Secondo la difesa, i due processi, pur riguardando omicidi differenti, condividevano alcuni elementi investigativi ritenuti centrali. In particolare, nel precedente procedimento erano stati acquisiti una perizia balistica, intercettazioni telefoniche e ambientali e verbali di interrogatorio.

La perizia, secondo quanto riportato nel ricorso, avrebbe indicato che i diversi episodi omicidiari erano stati commessi con la stessa arma e con modalità esecutive simili.

La difesa sosteneva quindi che il precedente collegio non si fosse limitato a valutare singole prove, ma avesse già ricostruito una sorta di “firma criminale” attribuita all’imputato, fondata sull’identità dell’arma, sul modus operandi e sull’asserita unitarietà del contesto criminoso.

Per questo motivo era stata prospettata, in via principale, un’ipotesi di incompatibilità dei giudici ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del Codice di procedura penale.

In subordine, la difesa aveva invocato la lettera b) dello stesso articolo, sostenendo che i giudici avessero già manifestato indebitamente il proprio convincimento su elementi destinati ad assumere rilievo anche nel processo per l’omicidio Ciociola.

La decisione della Corte d’appello di Bari

La Corte d’appello di Bari aveva rigettato entrambe le contestazioni. Secondo i giudici baresi, i due procedimenti riguardavano fatti storici autonomi: da una parte il duplice omicidio Cirillo del 30 luglio 2022, dall’altra l’omicidio Ciociola dell’11 marzo 2022.

Le vittime, le condotte contestate e le circostanze temporali erano differenti. La semplice presenza di elementi investigativi comuni, come una perizia balistica o alcune intercettazioni, non era quindi sufficiente a determinare l’incompatibilità del collegio.

I giudici avevano inoltre evidenziato che ogni fonte di prova avrebbe dovuto essere nuovamente esaminata nel contraddittorio del processo relativo all’omicidio Ciociola, tenendo conto delle specifiche risultanze dibattimentali.

Contro l’ordinanza della Corte d’appello, Rendina, attraverso il proprio difensore di fiducia, aveva presentato quattro motivi di ricorso. La difesa contestava innanzitutto l’interpretazione data alla nozione di “fatto”, ritenuta eccessivamente formalistica. A suo giudizio, l’identità dell’arma, delle fonti probatorie, del modus operandi e del contesto criminoso avrebbe determinato una sovrapposizione sostanziale tra le valutazioni richieste nei due processi.

Veniva inoltre denunciata una presunta contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata e una violazione dei principi costituzionali e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia di imparzialità del giudice.

Durante l’udienza davanti alla Cassazione, il sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Cassazione ha giudicato le contestazioni non consentite o manifestamente infondate. Nella sentenza viene ricordato che le norme sulla ricusazione rappresentano un’eccezione al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Per questa ragione non possono essere interpretate in maniera estensiva o analogica, introducendo nuove cause di incompatibilità non espressamente previste dall’ordinamento. Secondo la Suprema Corte, l’incompatibilità può derivare da una precedente valutazione di merito soltanto quando questa abbia riguardato lo stesso fatto-reato o la responsabilità dell’imputato per il medesimo fatto.

Nel caso di Rendina, invece, i due procedimenti riguardano episodi distinti sotto il profilo storico e naturalistico. Il duplice omicidio di Gerardo Cirillo e Pasquale Davide Cirillo, commesso il 30 luglio 2022, e l’omicidio di Giuseppe Ciociola, avvenuto l’11 marzo dello stesso anno, costituiscono condotte differenti, realizzate in momenti diversi e in danno di persone diverse.

La Cassazione ha inoltre sottolineato che nella sentenza pronunciata il 9 maggio 2025 per il duplice omicidio Cirillo non risulta alcun riferimento, neppure incidentale o descrittivo, all’omicidio Ciociola.

Non sarebbe stata quindi espressa alcuna valutazione anticipata sulla responsabilità di Rendina per il delitto oggetto del processo ancora pendente.

“La comunanza delle prove non rende incompatibili i giudici”

Un punto centrale della decisione riguarda la presenza di fonti probatorie comuni ai due procedimenti. Per la Cassazione, il fatto che uno stesso giudice abbia già esaminato una perizia, un’intercettazione o un’altra fonte di prova in un diverso procedimento non comporta automaticamente una perdita di imparzialità.

La medesima prova, infatti, può essere considerata attendibile e rilevante in un processo e ricevere una valutazione diversa in un altro, alla luce del nuovo contraddittorio e dell’intero quadro probatorio. La prova relativa all’omicidio Ciociola, osservano i giudici, dovrà riguardare l’intera condotta contestata e non potrà essere fondata esclusivamente su un singolo elemento tecnico, come l’eventuale identità dell’arma. Anche l’affermazione contenuta in una precedente sentenza secondo cui determinati delitti sarebbero stati commessi con una specifica arma non equivale, per la Cassazione, ad anticipare la decisione su un omicidio cronologicamente e oggettivamente distinto.

La Suprema Corte ha dichiarato non consentito anche il motivo con il quale la difesa aveva denunciato direttamente la violazione dell’articolo 111 della Costituzione e dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La violazione di una norma costituzionale o convenzionale, precisa la sentenza, non rientra autonomamente tra i motivi di ricorso elencati dall’articolo 606 del  codice di procedura penale. Tali contestazioni avrebbero potuto eventualmente sostenere una specifica questione di legittimità costituzionale, che però non era stata formulata nel ricorso.

Al termine del procedimento la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Giuseppe Rendina è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo state riconosciute ragioni per escludere la sanzione economica prevista in caso di inammissibilità.

La decisione non riguarda il merito dell’accusa relativa all’omicidio di Giuseppe Ciociola, sul quale dovrà pronunciarsi la Corte d’assise di Foggia. La Cassazione ha stabilito esclusivamente che non sussistono le condizioni previste dalla legge per sostituire, attraverso l’istituto della ricusazione, il collegio chiamato a celebrare il processo.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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