BARI – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e la Commissione tecnica Pnrr-Pniec dovranno pronunciarsi entro novanta giorni sull’istanza relativa a un impianto agrivoltaico da 21,594 megawatt nel territorio di Cerignola. Lo ha deciso la seconda sezione del Tar Puglia con la sentenza numero 984 del 2026, pubblicata il 25 agosto, accogliendo il ricorso presentato da Marseglia Energia e Sviluppo srl contro il silenzio delle amministrazioni competenti.
La società aveva chiesto il rilascio della valutazione d’impatto ambientale ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 152 del 2006. L’istanza, secondo la ricostruzione iniziale della sentenza, risale al 24 agosto 2022 e riguarda anche le opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale. Nel prosieguo della motivazione e nel dispositivo il provvedimento richiama invece un’istanza del 4 marzo 2022: una difformità interna all’atto che va riportata senza sovrapporre o correggere le due indicazioni.
Dopo la consultazione pubblica prevista dalla normativa e due trasmissioni di documentazione integrativa, il procedimento si era fermato. Non erano arrivati nei termini gli atti della Commissione tecnica Pnrr-Pniec e del Ministero della Cultura, chiamati a esprimere i rispettivi pareri. Marseglia Energia e Sviluppo aveva inviato un primo sollecito il 1° febbraio 2024 e una formale diffida l’8 maggio 2025, ma entrambe le iniziative erano rimaste senza risposta.
La società si era quindi rivolta al Tribunale amministrativo chiedendo di accertare l’illegittimità del silenzio e di ordinare la conclusione dell’iter.
Il Mase si era costituito contestando la tempestività dell’azione. Secondo la difesa erariale, il ricorso era stato presentato oltre il limite di un anno dalla scadenza del termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento. Il successivo sollecito e la diffida, inoltrati quando quell’anno era già trascorso, non avrebbero potuto riaprire i termini.
Il Tar ha respinto l’eccezione. Il Collegio ha spiegato che il limite annuale previsto per l’azione contro il silenzio non opera come una decadenza in senso proprio. La legge salva la possibilità di ripresentare l’istanza quando ne ricorrano i presupposti: una diffida a concludere il procedimento, anche se successiva alla scadenza dell’anno, può quindi valere come nuova istanza.
Nel caso concreto, la diffida dell’8 maggio 2025 conteneva gli elementi necessari a identificare la domanda della società. Per i giudici è stata quindi idonea a integrare la riproposizione dell’istanza e a rendere procedibile il ricorso contro un’inerzia che, al momento della decisione, risultava ancora in corso.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondate le ragioni della società. La normativa stabilisce che tutti i termini del procedimento di Via sono perentori. Dalla presentazione dell’istanza deriva per l’amministrazione l’obbligo di arrivare a una conclusione espressa, indipendentemente dal numero delle richieste presentate dagli operatori e dalle priorità riconosciute ai progetti di maggiore potenza.
La Commissione tecnica deve adottare il parere di competenza e il Ministero deve poi assumere la decisione conclusiva. Nel caso esaminato i termini erano stati largamente superati: quello di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione integrativa era scaduto il 26 ottobre 2023.
Il Collegio ha perciò dichiarato illegittima l’inerzia della Commissione e del Mase, richiamando anche il favore legislativo, nazionale ed europeo, per la diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ha ordinato ai due soggetti di adottare gli atti di rispettiva competenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza.
Il Mase è stato inoltre condannato a pagare 1.500 euro di spese processuali in favore della società, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge. La decisione, assunta nella camera di consiglio del 9 giugno 2026, porta la firma del presidente Gianmario Palliggiano e del consigliere Carlo Dibello, estensore, con Danilo Cortellessa componente del Collegio. Anche in questo caso il Tar non stabilisce quale debba essere l’esito della Via: impone alle amministrazioni di esercitare le proprie competenze e di chiudere il procedimento entro il termine assegnato.



