StatoQuotidiano.it, 28 aprile 2022. “(…). Non risulta che Cusmai sia stato effettivamente nominato assessore all’agricoltura; nonché l’assoluta genericità del contenuto del colloquio captato, nel corso del quale si palesa che la nomina di Cusmai avrebbe potuto determinare vantaggi per Landini, senza in alcun modo ipotizzare condotte di natura illecita (…)”.
Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata da Francesco Landini, nato a Foggia il 30/6/1970, emessa emessa il 13/12/2021 dal Tribunale di Bari.
Dall’atto: “in particolare, il Tribunale del riesame di Bari aveva accolto l’appello proposto dal PM avverso l’ordinanza cautelare con la quale il Gip aveva revocato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta nei confronti di Francesco Landini, indagato per il reato di corruzione propria”.
“Il Tribunale, nell’accogliere l’appello, riconosceva la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando come Landini avesse offerto cospicue somme di denaro a pubblici ufficiali affinché questi intervenissero per agevolare l’immediato pagamento di una fornitura di beni eseguiti dall’impresa di Michelina Russo, moglie di Landini, in favore dell’azienda agricola comunale ‘Masseria Giardino'”.
“In tale contesto, venivano captati plurimi colloqui intercorsi tra Landini e Leonardo Iaccarino, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio comunale di Foggia, nel corso dei quali emergeva l’accordo corruttivo. Nell’ordinanza impugnata, inoltre, veniva ritenuta l’attualità e concretezza del rischio di reiterazione del reato, desunta sia dalle modalità della condotta, sia dal fatto che, nel corso dei colloqui intercettati, emergeva l’interesse di Landini nei confronti delle vicende politiche relative ad altro soggetto, ipotizzando di poter trarre vantaggio dalla possibile nomina di questi quale assessore regionale all’agricoltura”.
Contro la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l’indagato formulando tre motivi di impugnazione.
I giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il ricorso relativamente al terzo motivo di ricordo. “Il terzo motivo di ricorso, proposto come violazione di legge, concerne la
ritenuta insussistenza del pericolo concreto di reiterazione del reato”.
“Nella motivazione impugnata viene essenzialmente valorizzata una conversazione intercorsa tra il ricorrente e Iaccarino, nel corso della quale gli interlocutori discutevano della probabile elezione di Rosario Cusmai al Consiglio regionale ed alla eventuale nomina di questi quale assessore all’agricoltura, commentando in senso favorevole tali accadimenti, in quanto Landini e Iaccarino ne avrebbero potuto trarre vantaggi”.
“Si tratta, in buona sostanza, dell’unico elemento sulla base del quale il Tribunale del riesame ha compiuto un apprezzamento in ordine alla concreta possibilità della reiterazione del reato, anche e soprattutto con riguardo ad un ente pubblico diverso dal Comune di Foggia. Tale valutazione ha comportato anche la ritenuta irrilevanza dell’avvenuto scioglimento del Consiglio comunale e della conseguente cessazione dalla carica di Iaccarino”.
“La censura sollevata dal ricorrete è fondata, in quanto, gli elementi di fatto individuati non integrano quegli elementi concreti e specifici che devono contraddistinguere l’attualità del rischio di reiterazione del reato”.
“In tal senso depone in primo luogo il fatto che non risulta che Cusmai sia stato effettivamente nominato assessore all’agricoltura; nonché l’assoluta genericità del
contenuto del colloquio captato, nel corso del quale si palesa che la nomina di Cusmai avrebbe potuto determinare vantaggi per Landini, senza in alcun modo ipotizzare condotte di natura illecita; infine vi è la totale assenza di elementi dai quali desumere che l’impresa di fatto gestita da Landini avesse in atto contratti con l’ente regionale”.
“A tale quadro, di per sé non univocamente idoneo a sostenere l’attualità del pericolo di reiterazione, si aggiunge l’ulteriore elemento – favorevole alla tesi del ricorrente – concernente l’avvenuta cessazione dalla carica pubblica di Iaccarino che, a ben vedere, era l’unico effettivo referente di Landini all’interno della pubblica amministrazione”.