La Corte dei conti mette la parola fine alla vicenda giudiziaria promossa da un ex appartenente alle Forze armate che chiedeva il riconoscimento di un trattamento pensionistico privilegiato più favorevole in seguito all’aggravamento delle proprie condizioni di salute. Con la sentenza n. 108 del 2026, la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la precedente decisione della Sezione giurisdizionale della Calabria e ribadendo un principio consolidato: nei giudizi pensionistici l’appello può essere proposto soltanto per motivi di diritto e non per ottenere una nuova valutazione del merito sanitario della vicenda.
La controversia nasce dal decreto con cui il Ministero della Difesa aveva riconosciuto al ricorrente il trattamento privilegiato tabellare di seconda categoria, con decorrenza dal primo settembre 2020, a seguito dell’aggravamento di una patologia cardiaca già riconosciuta dipendente da causa di servizio. L’interessato, sottoposto nel 2020 a un delicato intervento di sostituzione della valvola aortica con protesi biologica dopo una grave endocardite e una severa insufficienza valvolare, sosteneva che il peggioramento delle proprie condizioni fosse tale da giustificare il passaggio alla prima categoria pensionistica, economicamente più favorevole.
Dopo il rigetto ottenuto davanti alla Corte dei conti della Calabria, l’ex militare aveva deciso di appellare la sentenza, contestando soprattutto la valutazione della documentazione sanitaria. Secondo la difesa, il giudice di primo grado avrebbe sottovalutato le risultanze medico-legali e ignorato parte della documentazione prodotta, comprese le consulenze tecniche depositate nel corso del giudizio. Veniva inoltre censurata la mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficio, ritenuto necessario per una corretta valutazione clinica del caso. L’appellante sosteneva anche che il riferimento alla mancanza di una nuova domanda di aggravamento fosse del tutto illogico, poiché le nuove condizioni patologiche erano strettamente collegate all’evoluzione della malattia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
La Corte d’Appello, tuttavia, ha escluso qualsiasi errore giuridico nella decisione impugnata. I giudici osservano che il tribunale di primo grado aveva esaminato in modo completo tutta la documentazione disponibile, motivando adeguatamente le proprie conclusioni sulla base degli accertamenti sanitari acquisiti agli atti. Secondo il Collegio, le doglianze formulate dall’appellante non riguardavano veri errori di diritto, ma tentavano sostanzialmente di ottenere una nuova valutazione del quadro clinico, operazione che il giudice d’appello non può compiere in materia pensionistica.
La sentenza richiama infatti il principio previsto dal Codice di giustizia contabile, secondo il quale l’appello nei giudizi pensionistici è limitato ai soli motivi di diritto. Ne consegue che tutte le censure dirette a contestare il giudizio medico o la valutazione delle prove sanitarie risultano inammissibili, perché incidono sul merito della controversia e non sulla corretta applicazione della legge.
Respinta anche la richiesta di disporre una consulenza tecnica d’ufficio. La Corte ricorda che la nomina del consulente rappresenta una facoltà del giudice e non un obbligo. Nel caso concreto, la documentazione sanitaria già presente nel fascicolo è stata ritenuta pienamente sufficiente per decidere la controversia, senza necessità di ulteriori approfondimenti tecnici. I giudici evidenziano inoltre che la relazione prodotta dal ricorrente era successiva sia alla domanda di aggravamento sia agli accertamenti sanitari che avevano costituito il presupposto del decreto ministeriale contestato.
Anche la domanda subordinata, con cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento di maggiori importi pensionistici arretrati riferiti alla seconda categoria, è stata respinta. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione normativa effettuata dal giudice di primo grado, escludendo qualsiasi errore sia sul piano giuridico sia su quello contabile nella determinazione del trattamento economico spettante.
Con il dispositivo finale, la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello ha quindi rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza della Corte dei conti della Calabria. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, mentre non è stato disposto alcun addebito per le spese di giustizia. La decisione chiude definitivamente il contenzioso, lasciando invariato il trattamento pensionistico privilegiato già riconosciuto all’ex militare.
A cura di Michele Solatia.



