IL RICORSO -L’uomo aveva presentato ricorso contro il Comune di Casalnuovo Monterotaro e nei confronti di Gennaro Perretti per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del Comune di Casalnuovo Monterotaro recante il n. 16, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.05.2010, ad oggetto “decadenza del consigliere P.A., ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale, adottato con delibera del 26.07.2001 n. 25, nonché dell’art. 19, comma 6, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”, notificata al ricorrente il 3.6.2010; di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti”.
IL TAR: “ASSEGNA INGIUSTIFICATA” – Con deliberazione n. 16 adottata nella seduta del 26 maggio 2010, il Consiglio Comunale di Casalnuovo Monterotaro, previa reiezione delle osservazioni e giustificazioni prodotte dall’interessato, ha dichiarato il ricorrente, consigliere di minoranza, decaduto dalla carica per “assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive”. Per l’annullamento del provvedimento l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 16 dello Statuto comunale e dell’art. 19 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, nonché “eccesso di potere sotto vari profili”.
Il Tar ha ritenuto il ricorso “manifestamente infondato”, tanto consentendo al Collegio di “prescindere dalle eccezioni in rito pur sollevate dall’Amministrazione resistente”. Ovvero, la decadenza dalla carica è stata pronunciata a norma del citato art. 16 dello Statuto comunale, secondo il quale (c. 2) “i Consiglieri Comunali sono tenuti a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa” ed il ricorrente, che alla data del provvedimento è stato presente soltanto a sei delle trentadue sedute tenute dal Consiglio comunale, non ha mai ritenuto di giustificare le sue assenze. Fatto, questo, non contestato, come incontestata è rimasta la stessa norma sopra riportata. In presenza di tale disposizione – sostiene il Tar – “non può condividersi il convincimento posto a fondamento del ricorso, secondo cui la giustificazione dell’assenza può essere fornita nel corso del procedimento di decadenza, aperto con lo specifico avviso che il Sindaco deve notificare all’interessato”.
Le ulteriori “osservazioni”, previste dall’art. 16, c. 3, dello statuto, come la “facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze”, riconosciuta al consigliere inquisito dall’art. 19 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, non possono, infatti, che riguardare o l’esplicazione delle ragioni dell’assenza o “della rilevanza dei fatti giustificativi o la prospettazione di circostanze che abbiano impedito la tempestiva presentazione delle giustificazioni”.
“LE RAGIONI PER L’ASSENZA DEVONO ESSERE OBIETTIAMENTE GRAVI E NON GENERICHE” – Già in precedenza il Tar (sez. II, 7 novembre 2006 n. 3903) aveva avuto modo di affermare “la necessità che le ragioni addotte (nel termine eventualmente prescritto) devono, pur sempre, essere obiettivamente gravi e conferenti e mai tanto generiche da impedire al Consiglio qualsiasi accertamento sulla loro fondatezza, serietà e rilevanza, oltre che fornite di adeguata prova”.
IL CONSIGLIERE DECADUTO AVEVA PRESENTATO 6 CERTIFICATI MEDICI “MA IN COPIA FOTOSTATICA” – Nel caso in esame, nel corso del procedimento di decadenza, il ricorrente, come si legge nella deliberazione impugnata, il consigliere , “ha presentato copie fotostatiche (sic!!!!!) di n. 6 certificati medici, solo come allegati alle controdeduzioni inviate via fax il 14 maggio 2010, a fronte di assenze alle sedute consiliari del 06.02.2010, 28.07.2009, 31.11.2009, 21.12.2009, 26.02.2010,12.04.2010.(!!!!!)”. “Le copie dei certificati e non gli originali, che non sono pervenuti – scrive il Tar – fanno in gran parte, generico riferimento a non meglio precisati motivi di salute”.
Secondo il Tar, “neanche i certificati presentati tardivamente hanno perciò il carattere di documenti probatori, come prescritto dall’art. 16, comma 6, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, in quanto irricevibili per tardività e inammissibili per genericità”. E le risultanze processuali confermano che, nel complesso, “le giustificazioni sono così generiche da non consentirne una valutazione, per giunta in una vicenda contrassegnata da un numero tanto rilevante di assenze e dalla sistematica inosservanza dell’obbligo di tempestiva presentazione delle relative giustificazioni”.
Per tutto quanto precede, il Tar per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, ha respinto il ricorso in epigrafe condannando A.P. alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Comune di Casalnuovo Monterotaro nella misura forfettaria di € 2000 oltre accessori di legge.
IL CASO DI MANDURIA – In tema di assenteismo politico, da registrare un recente caso avvenuto nel Comune di Manduria, con diatribe fra maggioranza e opposizione e la dichiarazione controcorrente del consigliere del Pdl, Nicola Dimonopoli (dal sito online: La Voce di Manduria): “Il sottoscritto dottor Nicola Dimonopoli – si legge nel post – fa presente a tutti i suoi elettori e a tutta la cittadinanza di Manduria quanto segue: non ero presente al preconsiglio perchè non avevo saputo che c’era. Ero al mare a godermi due (e dico due) giorni di ferie e il telefonino non prendeva. Ma nessuno se n’è accorto! La sera prima del consiglio telefonai ad un altro consigliere il quale mi disse che il consiglio era per le 8,30 del giorno dopo. Siccome mia moglie era impegnata e avendo due bambine piccole – aggiunge -, ho dovuto sistemare prima loro e poi mi sono recato in comune, giungendo alle ore 9,12. Non pensavo minimamente che un ritardo di 40 minuti avrebbe creato tanto scalpore e tali conseguenze! Tanto più se si pensa che gli altri due Consigli sono iniziati con un’ora e più di ritardo e che noi della maggioranza abbiamo aspettato per più dei miei 40 minuti di ritardo l’arrivo di alcuni consiglieri della minoranza”. Quesito elementare: chissà cosa avrebbe detto in questo caso il Principe De Curtis.