C’è tempo fino al 4 agosto 2026 per presentare la domanda di assegnazione provvisoria del personale ATA. Il CCNI sottoscritto il 10 luglio 2026 definisce i criteri di valutazione delle domande, attribuendo specifici punteggi alle esigenze familiari, ai figli e alle situazioni di assistenza.
La tabella allegata al contratto riconosce 24 punti per il ricongiungimento al: coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto; figli minorenni; figli maggiorenni con disabilità grave; genitori con età superiore ai 65 anni; minori o maggiorenni con disabilità grave affidati.
Per i figli e gli affidati è previsto un punteggio aggiuntivo: 16 punti per ciascun figlio o affidato di età inferiore ai sei anni e 12 punti per ogni figlio o affidato di età compresa tra i sei e i diciotto anni. Lo stesso punteggio spetta anche per i figli maggiorenni totalmente o permanentemente inabili al lavoro.
Il CCNI attribuisce inoltre 24 punti per le esigenze di cura e assistenza nei confronti di figli con disabilità fisica, psichica o sensoriale, del coniuge, del convivente o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, purché l’assistenza possa essere prestata esclusivamente nel comune richiesto con l’assegnazione provvisoria.
In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale il candidato con maggiore età anagrafica.
Per la compilazione dell’istanza è disponibile anche una simulazione passo dopo passo della procedura, utile per guidare il personale ATA nella presentazione della domanda. Lo riporta orizzontescuola.it



