StatoQuotidiano.it, Manfredonia 29 novembre 2022. “Nell’ipotesi accusatoria ritenuta fondata dal Tribunale, il fatto appare gravissimo a prescindere dall’entità del danno, che comunque non è limitatissimo: va, invero, considerato non solo il danneggiamento ai muretti, ma anche l’incendio del campo. Così come gravissima appare la minaccia, attuata mediante un incendio e in concorso con un soggetto legato a un pericoloso sodalizio criminale.”
Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Mucciante Umberto Antonio, nato a San Giovanni Rotondo il 17/09/1982, avverso l’ordinanza del 05/01/2022 del Tribunale del Riesame di Bari che, nel rigettare il ricorso proposto dal citato Mucciante, ha confermato
l’ordinanza emessa il 25 novembre 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Bari, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere.
“Secondo la pubblica accusa, Mucciante Umberto Antonio (in concorso con La Torre Pietro e Rignanese Pietro) avrebbe costretto, mediante minaccia implicita (consistita nell’incendiare un campo di grano di proprietà della persona offesa), costretto D.V.A., proprietario di un fondo sito nel comune di Manfredonia, a non opporsi al continuo passaggio sul proprio appezzamento di terreno degli animali dell’indagato, titolare di un’impresa di allevamento di capre e bovini, confinante con il fondo della persona offesa”.
“Con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., essendo stata la minaccia posta in essere da persona appartenente ad associazione di tipo mafioso e al fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso, operante nei territori dei comuni di Manfredonia, Monte
Sant’Angelo, Mattinata e Vieste”.
Avverso l’ordinanza, l’indagato Umberto Antonio Mucciante ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
Il ricorso
Con il ricorso in Cassazione, Mucciante “Sostiene, in primo luogo, che il Tribunale del riesame sarebbe partito dall’errata considerazione che l’indagato sarebbe stato organico all’associazione mafiosa contestata al capo A) dell’imputazione provvisoria, ponendosi in tal modo in contraddizione con la stessa ordinanza genetica, che aveva rigettato la richiesta
di misura cautelare in ordine a tale capo. Tanto si desumerebbe dalla pagina 3 dell’ordinanza impugnata“.
“Evidenzia, poi, una serie di errori e omissioni nei quali il Tribunale sarebbe
incorso. Si sarebbe limitato a trascrivere la richiesta di applicazione della misura cautelare, comprese le conversazioni intercettate, senza effettuare un’adeguata e autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza. Avrebbe attribuito all’indagato il ruolo di mandante della condotta estorsiva, posta in essere da un altro indagato (La Torre Pietro), in base ad un solo elemento: il contatto telefonico tra il Mucciante e il La Torre avvenuto il giorno dell’incendio. Si tratterebbe, però, di un elemento scarsamente significativo, essendo rimasto ignoto il contenuto della conversazione“.
“Non avrebbe adeguatamente valutato le conversazioni telefoniche,dalle quali
emergerebbe che l’indagato era chiaramente propenso a risarcire economicamente i danni causati al D.V. dal passaggio degli animali sui terreni di sua proprietà. Elemento che sarebbe poco compatibile con l’intento intimidatorio attribuito all’indagato dalla pubblica accusa“.
“Non avrebbe chiarito in quale condotta si sarebbe estrinsecata la minaccia né avrebbe valutato la lieve entità del danno, che sarebbe costituito dal mero sgretolamento dei muri a secco, al passaggio degli animali. Non avrebbe adeguatamente valutato la versione alternativa offerta dalla difesa, secondo la quale il La Torre, nelle conversazioni intercettate, avrebbe millantato di avere incendiato il campo di grano del Del Vecchio. Tale versione troverebbe conforto nelle dichiarazioni della persona offesa, nell’interrogatorio dell’indagato e in alcune conversazioni intercettate”.
“Non avrebbe valutato adeguatamente la consulenza tecnica di parte, dalla quale emergerebbe che la strada in cui passavano gli animali non era di proprietà di Del Vecchio, ma pubblica. Circostanza che avrebbe consentito di attribuire un diverso significato ad alcune delle conversazioni intercettate. Il ricorrente, infine, lamenta la carenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato e prospetta la riconduzione del fatto contestato alle diverse fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni o della violenza privata“.