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41bis RIVISTE Roberto Sinesi al 41-bis, la Cassazione vieta l’acquisto di una rivista. Ecco perché

Non tutte le pubblicazioni possono entrare nelle sezioni carcerarie sottoposte al regime del 41-bis

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Agosto 2026
Cronaca // Foggia //

Non tutte le pubblicazioni possono entrare nelle sezioni carcerarie sottoposte al regime del 41-bis, anche quando l’acquisto avviene attraverso i canali interni autorizzati. È necessario che la richiesta sia collegata all’esercizio concreto di un diritto fondamentale, come quello all’informazione, allo studio o alla formazione professionale. In mancanza di questa condizione, le esigenze di sicurezza e organizzazione dell’amministrazione penitenziaria possono legittimamente prevalere.

Lo ha stabilito la prima sezione penale della Corte di cassazione con una sentenza del 2026, pronunciandosi sul caso di Roberto Sinesi, nato a Foggia nel 1962 e detenuto sottoposto al regime speciale. La Suprema corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino gli aveva consentito di acquistare la rivista “Scarpe e Sport”, non compresa nell’elenco delle pubblicazioni ammesse dall’amministrazione penitenziaria.

La vicenda era iniziata con il diniego del magistrato di sorveglianza di Novara. Sinesi aveva chiesto di procurarsi la rivista attraverso i canali consentiti dall’istituto, ma la domanda era stata respinta. Il Tribunale di sorveglianza, accogliendo il successivo reclamo del detenuto, aveva invece ordinato all’amministrazione di permetterne l’acquisto, mantenendo il visto di controllo e la censura previsti per il materiale destinato ai reclusi al 41-bis.

Contro questa decisione ha presentato ricorso il Ministero della Giustizia, attraverso l’Avvocatura generale dello Stato. Secondo l’amministrazione, l’autorizzazione avrebbe imposto ulteriori controlli e un aggravio organizzativo, aprendo al tempo stesso un potenziale canale di comunicazione con l’esterno. Un rischio che non sarebbe stato compensato dalla tutela di uno specifico diritto, poiché la pubblicazione non rispondeva a esigenze dichiarate di informazione, studio o preparazione professionale.

Particolare attenzione è stata rivolta agli annunci privati normalmente presenti nelle riviste di settore. Inserzioni, immagini, parole o altri elementi apparentemente innocui potrebbero essere utilizzati per trasmettere messaggi difficili da riconoscere anche per il personale incaricato della censura. Una possibilità che assume un rilievo decisivo nel regime differenziato, concepito per interrompere i collegamenti tra gli esponenti delle organizzazioni criminali detenuti e gli affiliati ancora in libertà.

La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 del 2017. Le limitazioni all’ingresso di libri, giornali e riviste nelle sezioni speciali non hanno lo scopo di impedire la lettura o di comprimere indiscriminatamente il diritto a essere informati. Mirano, piuttosto, a evitare che il materiale stampato diventi uno strumento per ricevere o inviare comunicazioni clandestine.

Le disposizioni dell’amministrazione penitenziaria stabiliscono che la stampa autorizzata possa essere acquistata esclusivamente all’interno del carcere, tramite l’impresa di mantenimento o il personale delegato dalla direzione. È vietata, invece, la ricezione di libri e riviste provenienti direttamente dall’esterno, inviati per posta o consegnati dai familiari durante i colloqui. Allo stesso modo, il detenuto non può trasmettere all’esterno le pubblicazioni in suo possesso.

L’impiego di questi “canali sicuri”, tuttavia, non comporta il diritto automatico a ottenere qualsiasi prodotto editoriale. Ogni richiesta deve essere valutata alla luce della compatibilità della pubblicazione con le finalità del 41-bis, delle esigenze organizzative dell’istituto e della sua effettiva attinenza all’esercizio di un diritto fondamentale.

Nel caso di Roberto Sinesi, “Scarpe e Sport” non figurava tra le testate acquistabili secondo l’elenco previsto dal modello 72. Il detenuto, inoltre, non aveva spiegato in quale modo il mancato accesso a quella specifica rivista avrebbe compromesso il suo diritto all’informazione o allo studio. Proprio questa lacuna, secondo la Suprema corte, impediva di configurare una lesione di un diritto soggettivo e, quindi, di ricorrere alla tutela giurisdizionale prevista dall’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario.

La richiesta avrebbe dovuto essere trattata come un reclamo generico ai sensi dell’articolo 35. In questo ambito, però, la legge non prevede alcuna impugnazione contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza. Il Tribunale di Torino, di conseguenza, non avrebbe dovuto pronunciarsi ordinando all’amministrazione di autorizzare l’acquisto.

Per i giudici di legittimità, il quadro presentava inoltre un evidente squilibrio. Da una parte, l’amministrazione aveva illustrato le ragioni di sicurezza, il peso dei controlli aggiuntivi e il pericolo di comunicazioni occulte con il gruppo criminale di appartenenza. Dall’altra, non era stata indicata alcuna esigenza di pari rilevanza capace di dimostrare il sacrificio di un diritto fondamentale.

L’ordinanza è stata quindi annullata senza rinvio, perché pronunciata in una materia nella quale non era previsto alcun mezzo di impugnazione. La sentenza non introduce un divieto assoluto per tutte le riviste specialistiche, ma fissa un criterio preciso: al 41-bis l’interesse personale a leggere una determinata pubblicazione non basta. Per ottenere tutela deve emergere un collegamento concreto con un diritto soggettivo; altrimenti, a prevalere sono le esigenze di sicurezza alla base del regime carcerario speciale.

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