Roma – NEL processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi, non consentita in appello o in corso di causa, allorché si introducono elementi nuovi o quando gli elementi prospettati in giudizio, anche se già esposti nell’atto introduttivo, vengono successivamente integrati con nuove circostanze, stante che in tal modo non viene in rilievo solo una diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma si introduce nel giudizio un nuovo tema di indagine che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, con conseguente violazione della lealtà del contraddittorio ma soprattutto del principio del doppio grado di giurisdizione.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la Sentenza n. 1237/2011, ha rigettato il ricorso di un lavoratore, dipendente di una società aeroportuale, il quale si era rifiutato di operare durante le azioni di rifornimento di alcuni aeromobili e per tale motivo era stato licenziato. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, deducendo che la condotta della società configurava una manifesta e grave violazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori oltreché una violazione delle normative dettate in materia di sicurezza della circolazione aeroportuale interna. Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso. La Corte di Appello di Roma rigettava il gravame dell’appellante, rilevando che il ricorrente, in corso di causa, aveva operato un inammissibile mutamento della causa pretendi. Avverso la sentenza di appello, il lavoratore ha promosso ricorso per Cassazione.
Tra i motivi di ricorso, l’interessato ha dedotto che il giudice del merito aveva omesso di pronunciare su un capo decisivo del gravame, con il quale il ricorrente aveva rilevato che, in ragione della propria qualifica di operatore unico aeroportuale, era tenuto a rispettare la distanza di sicurezza e quindi a non operare nell’area di rifornimento, in quanto soggetto estraneo alle operazioni di rifornimento. Ma, la Corte ha ribadito che il giudice del merito aveva preso in esame la censura e aveva ritenuto l’inammissibilità sul punto del gravame, evidenziando che solo nelle note difensive autorizzate, depositate nel giudizio di primo grado, il ricorrente aveva fatto specifico e reiterato riferimento alla normativa contenente le disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili, per cui tali argomentazioni, ribadite e amplificate nell’atto di appello, alteravano l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della domanda configurando una inammissibile “mutatio libelli”.
In secondo luogo, il ricorrente ha lamentato che erroneamente il giudice del merito aveva ritenuto che nell’atto introduttivo era stata dedotta solo una generica situazione di pericolo, mentre nel corso del giudizio si era operato un mutamento della causa petendi con conseguente introduzione di una domanda nuova. Dopo aver enunciato il principio di cui sopra, la Corte ha osservato che, nel caso di specie il giudice del merito aveva correttamente rilevato che il ricorrente, dopo aver nell’atto introduttivo dedotto una manifesta e grave violazione delle norme sulla sicurezza, aveva successivamente, nelle note depositate prima dell’udienza, ovvero nell’atto di appello, rilevato la violazione delle norme di categoria, in merito al divieto agli estranei di trovarsi entro l’area di rifornimento, nonché la violazione delle disposizioni in tema di sicurezza, facendo esplicito riferimento alla norma che vieta di usare durante le operazioni di rifornimento utensili funzionanti elettricamente e a quella che obbliga il personale addetto al rifornimento a indossare indumenti che non provochino scintille.
Stante, pertanto, che si ha mutamento della causa petendi della domanda originaria non solo allorché il mutamento involga una trasformazione obiettiva della domanda stessa ma anche quando determini solo un ampliamento del tema di indagine, la Corte ha osservato che tale evenienza si è verificata nel caso di specie, avendo il ricorrente, in corso di causa, dedotto, a sostegno del rifiuto opposto a prestare la propria attività durante le operazioni di rifornimento, oltre alla generica affermazione di violazione della normativa dettata in tema di sicurezza dei lavoratori e della circolazione aeroportuale interna, le ulteriori specifiche circostanze costituite dalla peculiarità delle mansioni svolte che esulavano da quelle di assistenza e non ne consentivano la presenza nel luogo dove avveniva il rifornimento e dalla situazione di pericolo derivante dall’uso da parte dello stesso di attrezzature elettriche nonché dalla mancata fornitura di materiale antiscintille, in tal modo il ricorrente ha operato un inammissibile ampliamento del tema di indagine.
Redazione Stato



